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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09133/2025

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4678-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],(già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 180 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] Rosario, c.f.

BNTRSR21T8L308U - Intimato NONCHE’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3657/10/2016della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Messina, depositata il 2 1 .1 0 .201 6 ; Intimazione di pagamento - Omessanotifica del ricorso all’ente riscossore RGN 4678/2017 Consigliere rel.

Federici udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30gennaio 2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata si evince che il Bontempo propose ricorso avverso una intimazione di pagamento eccependone l’illegittimità per mancata notifica delle cartelle prodromiche.

Il ricorso fu notificato all’Agenzia delle entrate-che nella difesa evidenziò come fosse stato allegato un estratto di ruolo e non l’atto d’intimazione-e non all’ente riscossore.

Il giudice di primo grado dichiarò il ricorso inammissibile per l’omessa notifica all’ente riscossore.

Il contribuente propose appello, notificato questa volta ad entrambi gli enti, insistendo sulla mancata notifica degli atti prodromici. [OSCURATO:PERSONA] regionale accolse l’impugnazione, annullando l’atto.

Nella motivazione, per quanto comprensibile, il giudice ha rilevato l’erroneità della pronuncia di primo grado, fondata sulla omessa vocazione in giudizio dell’ente riscossore, laddove sussisteva un rapporto di sostituzione processuale tra l’Agenzia e l’esattore.

Ha quindi ritenuto non provata la notifica delle cartelle di pagamento, riconoscendo dunque le ragioni del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] spa ha censurato con sei motivi la sentenza, chiedendone la cassazione. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso adesivo alle ragioni della ricorrente.

Nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente invoca la nullità della sentenza pe r violazione dell’art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c od . p roc . c iv .

Il giudice regionale avrebbe erroneamente non rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto nei confronti dell’ente riscossore, che non era stato parte del giudizio di primo grado, sebbene l’unica ragione del ricorso fosse stata la supposta mancata notifica della prodromica cartella di pagamento.

Con il secondo motivo l’agente della riscossione lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

La pronuncia sarebbe viziata da ultrapetizione, perché motivo d’appello del contribuente era stato solo quello RGN 4678/2017 Consigliere rel.

Federici della mancata notifica degli atti prodromici all’intimazione, con ciò dimenticando di censurare la sentenza di primo grado in ordine all’unica ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso, ossia l’omessa chiamata in giudizio dell’agente riscossore.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Nel censurare la sentenza di primo grado per l’omessa notifica della cartella presupposta e non per l’inammissibilità del ricorso, sulla statuizione del giudice provinciale si sarebbe costituito il giudicato interno, non rilevato dal giudice d’appello.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, per essere tra loro connessi, e trovano accoglimento nei termini appresso chiariti.

Deve intanto preliminarmente escludersi che la controversia trovi origine dalla conoscenza delle cartelle, o della cartella, mediante un estratto di ruolo.

Per un verso ciò non trova riscontro dinanzi a questa Corte, per altro aspetto la sentenza richiama quale atto formalmente impugnato una intimazione di pagamento, senza che emergano elementi da cui desumere il contrario.

Nel merito, è pur vero che questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che nel processo tributario la circostanza che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul concessionario, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 15 luglio 2020, n. 14991; 24 aprile 2018, n. 10019; 28 novembre 2012, n. 21220).

Con ciò si è in sostanza esclusa l’ipotesi del litisconsorzio necessario, rammentando che, quando pure la legittimazione passiva spetti all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, su di questi, qualora parimenti destinatario dell’impugnazione, grava l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente se non vuole rispondere dell’esito della lite, come previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Sez.

U, 25 luglio 2007, n. 16412; 11 gennaio 2008, n. 476; 30 giugno 2009, n. 15310; 15 giugno 2011, n. 13082).RGN 4678/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie tuttavia, intanto ci si trova in una ipotesi inversa, la proposizione del ricorso avverso un atto d’intimazione per mancata notifica della prodromica cartella di pagamento, atto materialmente da compiersi a cura del riscossore, senza contestazione del credito erariale.

In ogni caso, ancorché anche questa fattispecie sia esclusa da ipotesi di litisconsorzio necessario, dalla sentenza stessa emerge che il contribuente aveva impugnato la pronuncia di primo grado,lamentando la mancata conoscenza dell’atto impositivo prodromico, senza appellare invece la ragione della pronuncia d’inammissibilità del ricorso, ossia la mancata notifica del ricorso introduttivo all’ente riscossore.

Il giudice d’appello, dinanzi al quale il contribuente ha ritenuto di ampliare il contraddittorio nei confronti del riscossore -non coinvolto nel giudizio di primo grado-, ha invece trattato espressamente la questione, nonostante non vi fosse impugnazione del Bontempo sul punto.

In tal modo la Commissione regionale ha deciso ultra petita.

La pronuncia è pertanto viziata da nullitàe va cassata.

Con il quarto motivo si è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver tenuto conto che il ricorso introduttivo era inammissibile per essere stato impugnato un estratto di ruolo e non una intimazione di pagamento; con il quinto motivo è stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe del tutto ignorato che le cartelle prodromiche risultavano ritualmente notificate al Bontempo; con il sesto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La decisione sarebbe viziata anche in riferimento alla regolamentazione delle spese di causa.

I motivi devono ritenersi assorbiti dalla riconosciuta nullità della pronuncia impugnata.

La sentenza va in definitiva dichiarata nullae va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, sez. staccata di Messina, perché in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di RGN 4678/2017 Consigliere rel.

Federici legittimità, proceda al riesame dell’appello, nei termini e nei limiti delle questioni ed eccezioni sulle quali le parti hanno articolato i rispettivi atti.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, perché, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4678-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA],(già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 180 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] Rosario, c.f. BNTRSR21T8L308U - Intimato NONCHE’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3657/10/2016della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sez. staccata di Messina, depositata il 2 1 .1 0 .201 6 ; Intimazione di pagamento - Omessanotifica del ricorso all’ente riscossore RGN 4678/2017 Consigliere rel. Federici udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30gennaio 2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza impugnata si evince che il Bontempo propose ricorso avverso una intimazione di pagamento eccependone l’illegittimità per mancata notifica delle cartelle prodromiche. Il ricorso fu notificato all’Agenzia delle entrate-che nella difesa evidenziò come fosse stato allegato un estratto di ruolo e non l’atto d’intimazione-e non all’ente riscossore. Il giudice di primo grado dichiarò il ricorso inammissibile per l’omessa notifica all’ente riscossore. Il contribuente propose appello, notificato questa volta ad entrambi gli enti, insistendo sulla mancata notifica degli atti prodromici. [OSCURATO:PERSONA] regionale accolse l’impugnazione, annullando l’atto. Nella motivazione, per quanto comprensibile, il giudice ha rilevato l’erroneità della pronuncia di primo grado, fondata sulla omessa vocazione in giudizio dell’ente riscossore, laddove sussisteva un rapporto di sostituzione processuale tra l’Agenzia e l’esattore. Ha quindi ritenuto non provata la notifica delle cartelle di pagamento, riconoscendo dunque le ragioni del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] spa ha censurato con sei motivi la sentenza, chiedendone la cassazione. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso adesivo alle ragioni della ricorrente. Nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente invoca la nullità della sentenza pe r violazione dell’art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c od . p roc . c iv . Il giudice regionale avrebbe erroneamente non rilevato l’inammissibilità dell’appello proposto nei confronti dell’ente riscossore, che non era stato parte del giudizio di primo grado, sebbene l’unica ragione del ricorso fosse stata la supposta mancata notifica della prodromica cartella di pagamento. Con il secondo motivo l’agente della riscossione lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La pronuncia sarebbe viziata da ultrapetizione, perché motivo d’appello del contribuente era stato solo quello RGN 4678/2017 Consigliere rel. Federici della mancata notifica degli atti prodromici all’intimazione, con ciò dimenticando di censurare la sentenza di primo grado in ordine all’unica ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso, ossia l’omessa chiamata in giudizio dell’agente riscossore. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Nel censurare la sentenza di primo grado per l’omessa notifica della cartella presupposta e non per l’inammissibilità del ricorso, sulla statuizione del giudice provinciale si sarebbe costituito il giudicato interno, non rilevato dal giudice d’appello. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, per essere tra loro connessi, e trovano accoglimento nei termini appresso chiariti. Deve intanto preliminarmente escludersi che la controversia trovi origine dalla conoscenza delle cartelle, o della cartella, mediante un estratto di ruolo. Per un verso ciò non trova riscontro dinanzi a questa Corte, per altro aspetto la sentenza richiama quale atto formalmente impugnato una intimazione di pagamento, senza che emergano elementi da cui desumere il contrario. Nel merito, è pur vero che questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che nel processo tributario la circostanza che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul concessionario, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 15 luglio 2020, n. 14991; 24 aprile 2018, n. 10019; 28 novembre 2012, n. 21220). Con ciò si è in sostanza esclusa l’ipotesi del litisconsorzio necessario, rammentando che, quando pure la legittimazione passiva spetti all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, su di questi, qualora parimenti destinatario dell’impugnazione, grava l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente se non vuole rispondere dell’esito della lite, come previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Sez. U, 25 luglio 2007, n. 16412; 11 gennaio 2008, n. 476; 30 giugno 2009, n. 15310; 15 giugno 2011, n. 13082).RGN 4678/2017 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] caso di specie tuttavia, intanto ci si trova in una ipotesi inversa, la proposizione del ricorso avverso un atto d’intimazione per mancata notifica della prodromica cartella di pagamento, atto materialmente da compiersi a cura del riscossore, senza contestazione del credito erariale. In ogni caso, ancorché anche questa fattispecie sia esclusa da ipotesi di litisconsorzio necessario, dalla sentenza stessa emerge che il contribuente aveva impugnato la pronuncia di primo grado,lamentando la mancata conoscenza dell’atto impositivo prodromico, senza appellare invece la ragione della pronuncia d’inammissibilità del ricorso, ossia la mancata notifica del ricorso introduttivo all’ente riscossore. Il giudice d’appello, dinanzi al quale il contribuente ha ritenuto di ampliare il contraddittorio nei confronti del riscossore -non coinvolto nel giudizio di primo grado-, ha invece trattato espressamente la questione, nonostante non vi fosse impugnazione del Bontempo sul punto. In tal modo la Commissione regionale ha deciso ultra petita. La pronuncia è pertanto viziata da nullitàe va cassata. Con il quarto motivo si è lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver tenuto conto che il ricorso introduttivo era inammissibile per essere stato impugnato un estratto di ruolo e non una intimazione di pagamento; con il quinto motivo è stato denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe del tutto ignorato che le cartelle prodromiche risultavano ritualmente notificate al Bontempo; con il sesto motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La decisione sarebbe viziata anche in riferimento alla regolamentazione delle spese di causa. I motivi devono ritenersi assorbiti dalla riconosciuta nullità della pronuncia impugnata. La sentenza va in definitiva dichiarata nullae va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, sez. staccata di Messina, perché in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di RGN 4678/2017 Consigliere rel. Federici legittimità, proceda al riesame dell’appello, nei termini e nei limiti delle questioni ed eccezioni sulle quali le parti hanno articolato i rispettivi atti. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, perché, i
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