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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29099/2026

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TE D'APPELLO DI TORINOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliarticoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Torino ha confermato lasentenza del Tribunale di Torino del 22 gennaio 2025 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] pena di due anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria per i reati di truffa e disostituzione di persona.2.

Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, deducendo condue motivi quanto segue.2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. c ed e, cod. proc.pen.) in relazione alla affermata responsabilità dell’imputata in particolare conriferimento alla attendibilità dell’individuazione fotografica, in difetto di riscontri.2.2 La denuncia della violazione di legge e di vizi di motivazione (art. 606, lett. bed e, cod. proc. pen.) innerva altresì il secondo motivo, relativo alla aggravante dellaminorata difesa.3.

Come memoria inviata per mail la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

A fronte di un ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamenteinfondati, la sentenza impugnata deve essere comunque annullata senza rinvio perl'insussistenza di una delle ipotesi delittuose ascritte all'imputata.2.

Il primo motivo di ricorso è, come detto, manifestamente infondato, oltre chegenerico in quanto ripetitivo, riproducendo la medesima doglianza già formulata con ilsecondo motivo di appello, cui la Corte di merito aveva fornito adeguata risposta.Quanto al tema sollevato dalla difesa, della insufficienza del riconoscimentopredibattimentale e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella querela,acquisite a seguito del decesso della signora Minetti, la Corte osserva che l’evoluzionegiurisprudenziale successiva alla pronuncia Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010, dep.2011, D.F., Rv. 250199 – 01, citata nel ricorso, ha portato al superamento dei principiivi affermati, al fine di adeguare la giurisprudenza di legittimità agli sviluppiermeneutici europeiSe, infatti, la decisione delle Sezioni Unite aveva consacrato il principio secondocui “le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorchélegittimamente acquisite, non possono, conformemente ai principi affermati dallagiurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 Conv.

EDU, fondare in modoesclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale", un decisomutamento di prospettiva si è reso necessario, in epoca successiva, in ragione dellapronuncia della Corte di Strasburgo, Grande Camera, 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] eTahery c/ [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza Corte EDU stabilì, infatti, che la violazione delprincipio di equità processuale espresso dall'art. 6, §§ 1 e 3, lett. d), CEDU, vadaesclusa quando sussistano elementi sufficienti, ovvero solide garanzie procedurali,idonee a controbilanciare l'applicazione della regola della prova unica o determinante.Introducendo un elemento di flessibilità che smussava il rigore del precedenteorientamento, la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] si pose nell'ottica dell'equità complessivadell'intero processo, disponendo che fossero apprezzati contestualmente tutti queicontrappesi idonei a compensare, nel loro insieme, l'oggettiva restrizione delleprerogative della difesa derivata dall'utilizzazione di una prova decisiva ancorché nonverificata in contraddittorio.

Più recentemente, sulla stessa linea si è posta la sentenzaCorte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c.

Germania, che, nelribadire il revirement giurisprudenziale, ha confermato la necessità che il giudicescrutini la compatibilità delle dichiarazioni rese da un testimone assente con legaranzie convenzionali.Di tale evoluzione giurisprudenziale avvenuta a livello europeo si trova un riflessoin una serie di pronunce di questa Corte (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone,Rv. 276531; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 2, n. 15492 del05/02/2020, Rv. 279148).

In esse, nel solco della lettura adeguatrice delle normeinterne, si sono puntualizzate la nozione di "garanzie procedurali" idonee acompensare il deficit di contraddittorio, l'accurato vaglio di credibilità dei contenutiaccusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e lacompatibilità di tali contenuti con i dati di contesto, quali parametri necessari allacorroborazione o convalida del narrato non esposto al contraddittorio dibattimentale.Valutando il motivo di ricorso in base ai principi sopra delineati, occorre innanzitutto evidenziare che, al di là della contestazione di principio, il motivo non critica lemodalità acquisitive della denuncia con le relative dichiarazioni.

Quantoall’individuazione fotografica, ne vengono effettivamente contestate le modalitàesecutive.

Si tratta tuttavia di critiche che riguardano l’esito dell’accertamento, ed inparticolare l’impatto delle modalità esecutive sull’attendibilità della testimonianza, cioèil risultato probatorio, e che esulano pertanto dal perimetro del vaglio consentito inquesta sede, refluendo piuttosto nella valutazione della prova, senza una critica dimanifesta illogicità delle considerazioni che il giudice ne abbia tratto.

Altrettanto dicasidell’argomento secondo cui il riconoscimento da parte della persona offesa sarebbestato suggestionato dall’intervenuto arresto della Cena ad una settimana di distanzaper un fatto analogo: si tratta di una asserzione priva di qualsivoglia riscontro, oltreche di valenza in sede di legittimità.Per contro, la Corte di merito ha verificato la sussistenza di adeguate garanzieprocedurali, verificando la compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, inparticolare costituiti dalle deposizioni dei testimoni indiretti (figlio della persona offesae pubblico ufficiale), che hanno percepito in ambiente pre- ed extra- processuale ledichiarazioni accusatorie della anziana, confermandone in dibattimento la portata.Unitamente alle constatate modalità operative della imputata, adusa a ‘pescare’ tra ledonne anziane le proprie vittime, tanto da venir arrestata per un fatto analogo adistanza di pochi giorni, le prove indirette della deposizione della anziana costituisconoi tasselli di un mosaico che, adeguatamente ricomposto nel tessuto motivazionale dellasentenza, consente di ritenere assolto da parte della Corte di merito l’oneredimostrativo richiesto.3.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sullacontestazione della circostanza aggravante dell’approfittamento delle condizioni diparticolare vulnerabilità della persona offesa, per l’età avanzata.Sul punto si è formata una doppia conforme, avendo entrambi i giudici opinatoche, a dispetto della lucidità e della capacità di memorizzare le fattezze della personache era entrata nella sua casa, e che con lei aveva a lungo interloquito, la personaoffesa dovesse essere stata vittima della sua stessa fragilità morale, cioè dellaincapacità a resistere alle pressioni ed alla suadenza della Cena.

Si tratta di unavalutazione di carattere empirico ed esperienziale - non manifestamente illogico equindi non sindacabile in questa sede - che valorizza da un lato, l’età estremamenteavanzata della persona offesa, e, dall’altro, le modalità attuative della truffa, che unapersona dotata di maggior prontezza e reattività avrebbe certamente inteso edevitato.4.

Come detto v’è comunque una ragione di annullamento della decisioneimpugnata, ed essa risiede nella insussistenza del reato di sostituzione di persona.Trattandosi di questione di diritto (non viene in gioco la ricostruzione fattuale dellavicenda, così come definita dai giudici di merito), essa può essere esaminata in questasede, anche in assenza di devoluzione: iura novit curia; da mihi factum, tibi dabo ius.È stato invero chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che non integra ildelitto di sostituzione di persona la condotta di chi, come nel presente caso, sieffetto giuridico (Sez. 2, n. 29636 del 20/07/2020, Arizzi, Rv. 279855 – 01).L’imputata si è presentata come funzionaria di un istituto di credito, titolo cui nonconsegue alcun effetto giuridico.Né si può sostenere che il reato sia comunque integrato a seguito della spendita,da parte della donna, di un nome altrui o di un nome falso: la circostanza, priva diriscontri tanto in primo come in secondo grado, non risulta riferita dalla personaoffesa, e pare semplicemente il frutto delle (erronee) modalità redazionali del primocapo di imputazione, con l’inserimento dell’intero testo della norma incriminatrice, a“coprire” ogni ipotesi, senza ‘fare i conti’ con la realtà, costituita dal testo dellaquerela.La condotta della Cena non ha prodotto alcuna immutatio veri, attraverso unasostituzione di persona, ma si è semplicemente risolta nell’artificio necessario arealizzare il reato di truffa ai danni dell’anziana.Per tali ragioni, la sentenza va annullata, per insussistenza di uno dei reaticontestati alla imputata.All’annullamento non segue il rinvio, essendo sufficiente procedere in questa sedeex art. 620 lett. l) cod. proc. pen. alla rideterminazione della pena finale, sottraendodalla pena irrogata in primo grado (e confermata in appello) il quantum sanzionatoriodeterminato in relazione al reato ex art. 494 cod. pen. posto in continuazione (quattromesi di reclusione e € 85,00 di multa), per giungere così alla pena finale indicata neldispositivo.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.494 cod. pen. ed elimina la relativa pena di mesi 4 di reclusione ed euro 85,00 dimulta, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 515,00 dimulta.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso, 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE D'APPELLO DI TORINOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliarticoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Torino ha confermato lasentenza del Tribunale di Torino del 22 gennaio 2025 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] pena di due anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria per i reati di truffa e disostituzione di persona.2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, deducendo condue motivi quanto segue.2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. c ed e, cod. proc.pen.) in relazione alla affermata responsabilità dell’imputata in particolare conriferimento alla attendibilità dell’individuazione fotografica, in difetto di riscontri.2.2 La denuncia della violazione di legge e di vizi di motivazione (art. 606, lett. bed e, cod. proc. pen.) innerva altresì il secondo motivo, relativo alla aggravante dellaminorata difesa.3. Come memoria inviata per mail la [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] LuisaMiranda ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. A fronte di un ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamenteinfondati, la sentenza impugnata deve essere comunque annullata senza rinvio perl'insussistenza di una delle ipotesi delittuose ascritte all'imputata.2. Il primo motivo di ricorso è, come detto, manifestamente infondato, oltre chegenerico in quanto ripetitivo, riproducendo la medesima doglianza già formulata con ilsecondo motivo di appello, cui la Corte di merito aveva fornito adeguata risposta.Quanto al tema sollevato dalla difesa, della insufficienza del riconoscimentopredibattimentale e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella querela,acquisite a seguito del decesso della signora Minetti, la Corte osserva che l’evoluzionegiurisprudenziale successiva alla pronuncia Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep.2011, D.F., Rv. 250199 – 01, citata nel ricorso, ha portato al superamento dei principiivi affermati, al fine di adeguare la giurisprudenza di legittimità agli sviluppiermeneutici europeiSe, infatti, la decisione delle Sezioni Unite aveva consacrato il principio secondocui “le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorchélegittimamente acquisite, non possono, conformemente ai principi affermati dallagiurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 Conv. EDU, fondare in modoesclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale", un decisomutamento di prospettiva si è reso necessario, in epoca successiva, in ragione dellapronuncia della Corte di Strasburgo, Grande Camera, 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] eTahery c/ [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza Corte EDU stabilì, infatti, che la violazione delprincipio di equità processuale espresso dall'art. 6, §§ 1 e 3, lett. d), CEDU, vadaesclusa quando sussistano elementi sufficienti, ovvero solide garanzie procedurali,idonee a controbilanciare l'applicazione della regola della prova unica o determinante.Introducendo un elemento di flessibilità che smussava il rigore del precedenteorientamento, la Corte dei [OSCURATO:PERSONA] si pose nell'ottica dell'equità complessivadell'intero processo, disponendo che fossero apprezzati contestualmente tutti queicontrappesi idonei a compensare, nel loro insieme, l'oggettiva restrizione delleprerogative della difesa derivata dall'utilizzazione di una prova decisiva ancorché nonverificata in contraddittorio. Più recentemente, sulla stessa linea si è posta la sentenzaCorte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, che, nelribadire il revirement giurisprudenziale, ha confermato la necessità che il giudicescrutini la compatibilità delle dichiarazioni rese da un testimone assente con legaranzie convenzionali.Di tale evoluzione giurisprudenziale avvenuta a livello europeo si trova un riflessoin una serie di pronunce di questa Corte (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone,Rv. 276531; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 2, n. 15492 del05/02/2020, Rv. 279148). In esse, nel solco della lettura adeguatrice delle normeinterne, si sono puntualizzate la nozione di "garanzie procedurali" idonee acompensare il deficit di contraddittorio, l'accurato vaglio di credibilità dei contenutiaccusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e lacompatibilità di tali contenuti con i dati di contesto, quali parametri necessari allacorroborazione o convalida del narrato non esposto al contraddittorio dibattimentale.Valutando il motivo di ricorso in base ai principi sopra delineati, occorre innanzitutto evidenziare che, al di là della contestazione di principio, il motivo non critica lemodalità acquisitive della denuncia con le relative dichiarazioni. Quantoall’individuazione fotografica, ne vengono effettivamente contestate le modalitàesecutive. Si tratta tuttavia di critiche che riguardano l’esito dell’accertamento, ed inparticolare l’impatto delle modalità esecutive sull’attendibilità della testimonianza, cioèil risultato probatorio, e che esulano pertanto dal perimetro del vaglio consentito inquesta sede, refluendo piuttosto nella valutazione della prova, senza una critica dimanifesta illogicità delle considerazioni che il giudice ne abbia tratto. Altrettanto dicasidell’argomento secondo cui il riconoscimento da parte della persona offesa sarebbestato suggestionato dall’intervenuto arresto della Cena ad una settimana di distanzaper un fatto analogo: si tratta di una asserzione priva di qualsivoglia riscontro, oltreche di valenza in sede di legittimità.Per contro, la Corte di merito ha verificato la sussistenza di adeguate garanzieprocedurali, verificando la compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, inparticolare costituiti dalle deposizioni dei testimoni indiretti (figlio della persona offesae pubblico ufficiale), che hanno percepito in ambiente pre- ed extra- processuale ledichiarazioni accusatorie della anziana, confermandone in dibattimento la portata.Unitamente alle constatate modalità operative della imputata, adusa a ‘pescare’ tra ledonne anziane le proprie vittime, tanto da venir arrestata per un fatto analogo adistanza di pochi giorni, le prove indirette della deposizione della anziana costituisconoi tasselli di un mosaico che, adeguatamente ricomposto nel tessuto motivazionale dellasentenza, consente di ritenere assolto da parte della Corte di merito l’oneredimostrativo richiesto.3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sullacontestazione della circostanza aggravante dell’approfittamento delle condizioni diparticolare vulnerabilità della persona offesa, per l’età avanzata.Sul punto si è formata una doppia conforme, avendo entrambi i giudici opinatoche, a dispetto della lucidità e della capacità di memorizzare le fattezze della personache era entrata nella sua casa, e che con lei aveva a lungo interloquito, la personaoffesa dovesse essere stata vittima della sua stessa fragilità morale, cioè dellaincapacità a resistere alle pressioni ed alla suadenza della Cena. Si tratta di unavalutazione di carattere empirico ed esperienziale - non manifestamente illogico equindi non sindacabile in questa sede - che valorizza da un lato, l’età estremamenteavanzata della persona offesa, e, dall’altro, le modalità attuative della truffa, che unapersona dotata di maggior prontezza e reattività avrebbe certamente inteso edevitato.4. Come detto v’è comunque una ragione di annullamento della decisioneimpugnata, ed essa risiede nella insussistenza del reato di sostituzione di persona.Trattandosi di questione di diritto (non viene in gioco la ricostruzione fattuale dellavicenda, così come definita dai giudici di merito), essa può essere esaminata in questasede, anche in assenza di devoluzione: iura novit curia; da mihi factum, tibi dabo ius.È stato invero chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che non integra ildelitto di sostituzione di persona la condotta di chi, come nel presente caso, sieffetto giuridico (Sez. 2, n. 29636 del 20/07/2020, Arizzi, Rv. 279855 – 01).L’imputata si è presentata come funzionaria di un istituto di credito, titolo cui nonconsegue alcun effetto giuridico.Né si può sostenere che il reato sia comunque integrato a seguito della spendita,da parte della donna, di un nome altrui o di un nome falso: la circostanza, priva diriscontri tanto in primo come in secondo grado, non risulta riferita dalla personaoffesa, e pare semplicemente il frutto delle (erronee) modalità redazionali del primocapo di imputazione, con l’inserimento dell’intero testo della norma incriminatrice, a“coprire” ogni ipotesi, senza ‘fare i conti’ con la realtà, costituita dal testo dellaquerela.La condotta della Cena non ha prodotto alcuna immutatio veri, attraverso unasostituzione di persona, ma si è semplicemente risolta nell’artificio necessario arealizzare il reato di truffa ai danni dell’anziana.Per tali ragioni, la sentenza va annullata, per insussistenza di uno dei reaticontestati alla imputata.All’annullamento non segue il rinvio, essendo sufficiente procedere in questa sedeex art. 620 lett. l) cod. proc. pen. alla rideterminazione della pena finale, sottraendodalla pena irrogata in primo grado (e confermata in appello) il quantum sanzionatoriodeterminato in relazione al reato ex art. 494 cod. pen. posto in continuazione (quattromesi di reclusione e € 85,00 di multa), per giungere così alla pena finale indicata neldispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.494 cod. pen. ed elimina la relativa pena di mesi 4 di reclusione ed euro 85,00 dimulta, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 515,00 dimulta.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso, 24 giugno 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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