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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 10410/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/qpntite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] I (tu CAt R'cr-c c-os 0t )t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catania, in procedura incidentale di riesame personale, con ordinanza emessa in data 21 luglio 2021 ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 21 giugno 2021.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con deduzione di vizio del procedimento. 2.1 La difesa rappresenta, in sintesi, che : a) per la originaria udienza camerale del 13 luglio 2021 era intervenuta richiesta di partecipazione del Privitera all'udienza ed era stato disposto il videocollegannento; b) su richiesta della difesa, antecedente alla trattazione, l'udienza veniva differita al 20 luglio, ma per tale data non veniva disposto il videocollegannento per consentire la partecipazione del Prvitera, né risultava manifestata alcuna rinunzia da parte dell'indagato.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Come puntualmente osservato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, l'avvenuto differimento della udienza camerale, su richiesta della difesa, non può privare l'indagato della garanzia di partecipazione personale all'udienza, restando valida la manifestazione di volontà già espressa. 3.2 Pacifica è la mancata attivazione del collegamento in video per l'udienza del 20 luglio 2021, il che determina la ricorrenza del vizio dedotto con l'atto di ricorso.

Come è stato di recente ritenuto, tra le altre, da Sez.

VI n. 2213/2021 sebbene non risulti che il difensore presente all'udienza abbia eccepito in quella sede la mancata attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell'indagato di partecipare all'udienza camerale, fissata nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta, allorchè la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi.

Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari.

Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Raffaello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/qpntite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] I (tu CAt R'cr-c c-os 0t )t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Catania, in procedura incidentale di riesame personale, con ordinanza emessa in data 21 luglio 2021 ha confermato - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 21 giugno 2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con deduzione di vizio del procedimento. 2.1 La difesa rappresenta, in sintesi, che : a) per la originaria udienza camerale del 13 luglio 2021 era intervenuta richiesta di partecipazione del Privitera all'udienza ed era stato disposto il videocollegannento; b) su richiesta della difesa, antecedente alla trattazione, l'udienza veniva differita al 20 luglio, ma per tale data non veniva disposto il videocollegannento per consentire la partecipazione del Prvitera, né risultava manifestata alcuna rinunzia da parte dell'indagato. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Come puntualmente osservato nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, l'avvenuto differimento della udienza camerale, su richiesta della difesa, non può privare l'indagato della garanzia di partecipazione personale all'udienza, restando valida la manifestazione di volontà già espressa. 3.2 Pacifica è la mancata attivazione del collegamento in video per l'udienza del 20 luglio 2021, il che determina la ricorrenza del vizio dedotto con l'atto di ricorso. Come è stato di recente ritenuto, tra le altre, da Sez. VI n. 2213/2021 sebbene non risulti che il difensore presente all'udienza abbia eccepito in quella sede la mancata attivazione della videoconferenza, la violazione del diritto dell'indagato di partecipare all'udienza camerale, fissata nelle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., integra una nullità assoluta, allorchè la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi. Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Raffaello
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