CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 13/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del reato previsto dall'art. 74, commi 1-2-3-, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per quello di detenzione illegale di un'arma comune di sparo (capo 34). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. La motivazione sarebbe viziata nella parte in cui si è ritenuto di far derivare la prova della partecipazione da: a) una conversazione del 28.12.2019 in cui l'indagato avrebbe ammonito [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo nei pagamenti; b) l'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui oltra all'arma, il ricorrente fu trovato in possesso di diversi bilancini di precisione; c) da una conversazione del 22.12.2020 intercorsa tra il ricorrente ed il fratello il giorno successivo all'arresto per il fatto contestato al capo 34 (violazione della legge sulle armi), in cui gli interlocutori ipotizzano che l'arresto fosse avvenuto a seguito delle confidenze alla polizia di Colubriale e Russo, cioè due dei soggetti che sarebbe partecipi della stessa associazione; d) alcune richieste di denaro avanzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (così il ricorso a pag. 2) Quanto al tema sub c), assume il ricorrente che si tratterebbe di un tratto motivazionale fortemente contraddittorio, atteso che proprio quella conversazione costituirebbe una smentita delle ipotesi accusatorie, atteso che colui il quale avrebbe dovuto essere il capo del sodalizio (Colubriale) sarebbe stato in realtà un informatore di polizia. Non diversamente, non potrebbero essere tratti elementi a carico dell'indagato dal fatto che questi avesse effettuato richieste concorrenti- rispetto a quelle di Colubriale - a tale [OSCURATO:PERSONA], atteso che anche in tal caso detti elementi rivelerebbero una posizione di concorrenza con colui che avrebbe operato per conto del sodalizio. Né, ancora, sarebbe stato spiegato perché rileverebbe, ai fini della prova della partecipazione al reato associativo, la sollecitazione che l'imputato avrebbe mosso a [OSCURATO:PERSONA] per il ritardo nei pagamenti. Né, sotto ulteriore profilo, sarebbe stato spiegato come le foto rinvenute sul cellulare del ricorrente, in cui questi era raffigurato con dei soldi ed un'arma simile a quella sequestrata e contestata al capo 34, potessero rivelare la prova della partecipazione. Il ricorrente non avrebbe trattenuto rapporti illeciti con altri soggetti indagati e non sarebbe stato adeguatamente indicato quale sarebbe stato il contributo in concreto fornito dal ricorrente e neppure perché sarebbe configurabile il dolo del reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato contestato al capo 34 ( detenzione di arma comune da sparo), formulato solo sulla base di alcune conversazioni telefoniche non univoche e valutate non correttamente. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ritenuto pericolo di recidiva, fatto discendere, si assume, dai precedenti penali per rissa e porto d'armi, in realtà risalenti nel tempo, e senza tenere conto che, rispetto all'assunto accusatorio - secondo cui l'indagato avrebbe ricoperto il ruolo di detentore della sostanza stupefacente- nessun sequestro di sostanza stupefacente sarebbe stato compiuto e che i fatti risalirebbero, quanto al reato associativo, "da marzo 2019" e, quanto al reato in tema di armi, al 21.2.2020; la misura sarebbe stata eseguita il 21.4.2021 e l'indagato non avrebbe successivamente all' [OSCURATO:DATA_NASCITA] commesso ulteriori fatti criminosi. 3. E' stato proposto un motivo nuovo con cui si sviluppano ulteriormente gli argomenti posto a fondamento del ricorso principale, con riguardo al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo evidenziando come, rispetto al tema del pagamento della somma mensile, il Tribunale del riesame abbia annullato il titolo cautelare per il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Si aggiunge che la motivazione sarebbe illogica perché, rispetto al coindagato, sarebbe valutato asimmetricamente uno stesso fatto proveniente da una stessa fonte [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Sono inammissibili il primo, il secondo ed il motivo aggiunto di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente. 2.1. Il quadro indiziario, ha spiegato il Tribunale, ha consentito di ravvisare l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nei territori di Guardavalle e Soverato. Nell'ambito di tale consorteria sono state individuate due articolazioni territoriali: il gruppo di Guardavalle, dedito al rifornimento della droga e diretto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quello di Soverato, composto da [OSCURATO:PERSONA] e da altri soggetti tra cui il ricorrente. Nell'ambito della struttura organizzativa, con una motivazione immune da illogicità evidenti si sono indicati la struttura del gruppo, la sua composizione soggettiva, i singoli contributi offerti dai partecipi, i ruoli ricoperti, le dinamiche operative. In tale contesto, attraverso l'esame di numerose fonti di prova, puntualmente richiamate nella ordinanza impugnata, si è descritto: - il ruolo ricoperto dal ricorrente rispetto all'associazione criminale; - il coinvolgimento diretto di Mirarchi nelle dinamiche operative del sodalizio e nella riscossione dei crediti derivanti dalle pregresse forniture di droga, i suoi rapporti con altri sodali e con lo stesso Columbriale, la consapevolezza degli impegni assunti con il gruppo di Guardavalle e, nello specifico, con Campagna; -il senso e la portata del contenuto non solo di alcune conversazioni, ma anche della messaggistica di whatsapp rivenuta sul telefono cellulare e degli esiti di una perquisizione compiuta presso la sua abitazione il 21.12.2020.Sulla base di un quadro indiziario articolato e di una trama argomentativa corretta si è fatta discendere l'inferenza della esistenza dell'associazione criminale e del contributo attribuito al ricorrente. Rispetto a tale quadro di riferimento nulla di specifico è stato dedotto da Mirarchi che non si è confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato e non ha neppure fornito una spiegazione del senso e della portata delle conversazioni valorizzate in chiave accusatoria dal Tribunale, dei messaggi rinvenuti sul telefono cellulare, degli esiti della perquisizione. Né sul punto possono essere valorizzati automatici effetti estensivi da valutazioni compiute in relazione ad altra posizione processuale. 2.2. Né è chiaro perché, sulla base della ricostruzione fattuale compiuta dal Giudice di merito, nel caso di specie sussisterebbe la ipotizzata violazione di legge. Sulla scorta dell'ampio compendio probatorio di cui si è detto, l'ordinanza impugnata giustifica congruamente la sussistenza dell'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e la partecipazione ad essa del ricorrente. Nel reato associativo, come nel caso di specie, le singole volontà, i singoli interessi si fondono, perdendo la specifica consistenza, nel mezzo che unifica le singole condotte, che le rende comuni e proiettate verso un obiettivo superiore, trasversale per tutti; in questo senso il reato associativo ha in sé una componente di neutralità, perchè esso assorbe gli scopi individuali, degradandoli a motivi. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Nè l'associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare o dalla esistenza di un contrasto degli interessi economici di essi. Mirarchi, si è spiegato, operava per conto dell'associazione e nell'interesse di questa. 3. Non diversamente, quanto alla detenzione illegale della pistola rinvenuta presso l'abitazione del padre del ricorrente, il Tribunale ha, da una parte, spiegato come l'indagato dimorasse presso la casa del padre e, dall'altra, attraverso il chiaro contenuto di alcune conversazioni valutate in modo tutt'altro che illogico, come l'indagato avesse in effetti la disponibilità di una pistola (pag. 7 e 8 ordinanza impugnata). Anche sul punto nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato. 4. Alle medesime conclusioni deve giungersi anche per quel che concerne il terzo motivo di ricorso. 4 5' Il Tribunale ha chiarito: a) che non vi sono elementi per ritenere superata la presunzione di pericolosità sociale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. tenuto conto anche della personalità dell'indagato, attinto da numerosi precedenti penali- anche specifici in tema di armi - e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora; b) come una qualsiasi misura cautelare afflittiva - compreso quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico- potrebbe al più scongiurare il pericolo di evasione, ma non neutralizzerebbe il rischio che l'indagato possa nuovamente avere contatti con personaggi coinvolti nel traffico di sostanza stupefacente Anche in tal caso, rispetto alla trama argomentativa indicata, il ricorrente si è limitato a evidenziare il tempo a cui risalirebbero le precedenti condanne e quello trascorso tra la commissione dei fatti e il sopravvenuto stato detentivo (aprile 2021), senza peraltro confrontarsi nemmeno con il carattere "aperto" della contestazione relativa al reato associativo. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ademp