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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13306/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9331-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2862/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 09331 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di acceleramento per Irpef, Irap ed Iva, basato sulla applicazione dello studio di settore VD151 predisposto dallo stesso contribuente e allegato al modello unico dell'anno 2012.

Prima di emettere l'avviso l'ufficio aveva invitato il contribuente al contraddittorio.

L'invito era stato disatteso.

2. il contribuente impugnava l'avviso chiedendone l'annullamento per più ragioni tra cui -per quanto ora interessa- quella, ritenuta fondata dalla adita Ctp di [OSCURATO:PERSONA], per la quale lo studio di settore applicato -indicato per errore nella dichiarazione dei redditi- e relativo ad imprese attive nel settore del trattamento igienico e confezionamento del latte, non era corrispondente alla attività imprenditoriale del contribuente essendo pertinente a tale attività lo studio di settore il VM21E, cluster n.12, riguardante il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari con offerta prevalente di latte;

3. la Ctr della Calabria, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello dell'Agenzia sul motivo che quest'ultima aveva legittimamente basato l'accertamento sullo studio di settore originariamente indicato dal contribuente senza che il contribuente, non presentatosi "all'invito al contraddittorio", avesse la possibilità di "produrre documentazione successiva";

4. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando, con un primo motivo, violazione dell'art. 10 della 1.146/1998 e 5 del d.lgs. 218/1997 e 2 del d.P.R. 322/1998 e 10 del

I. 212/2000 e, con un secondo motivo, violazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 10 della

I. 146/1998. considerato che:

1. il ricorso -i cui motivi possono essere esaminati unitariamente in quanto congiunti- è fondato. [OSCURATO:PERSONA] affermando, in sostanza, che l'avviso era stato legittimamente fondato su un determinato studio di settore in quanto originariamente indicato dal contribuente e senza che al contribuente medesimo, in quanto non presentatosi "all'invito al contraddittorio", fosse dato far valere l'inconferenza di quello studio, indicato per errore, ha disatteso quanto questa Corte ha ripetutamente statuito: "Nell'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente; l'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito"(Sez. 5 -, sentenza n.9484 del 12/04/2017; Sez.5.

Sentenza n.14981 del 15/07/2020).

Ed ancora: "La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.

In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito" (Sez.U, sentenza n.26635 del 18/12/2009);

2. il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

3. la causa deve essere rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per le spese del giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9331-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2862/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 09331 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di acceleramento per Irpef, Irap ed Iva, basato sulla applicazione dello studio di settore VD151 predisposto dallo stesso contribuente e allegato al modello unico dell'anno 2012. Prima di emettere l'avviso l'ufficio aveva invitato il contribuente al contraddittorio. L'invito era stato disatteso. 2. il contribuente impugnava l'avviso chiedendone l'annullamento per più ragioni tra cui -per quanto ora interessa- quella, ritenuta fondata dalla adita Ctp di [OSCURATO:PERSONA], per la quale lo studio di settore applicato -indicato per errore nella dichiarazione dei redditi- e relativo ad imprese attive nel settore del trattamento igienico e confezionamento del latte, non era corrispondente alla attività imprenditoriale del contribuente essendo pertinente a tale attività lo studio di settore il VM21E, cluster n.12, riguardante il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari con offerta prevalente di latte; 3. la Ctr della Calabria, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l'appello dell'Agenzia sul motivo che quest'ultima aveva legittimamente basato l'accertamento sullo studio di settore originariamente indicato dal contribuente senza che il contribuente, non presentatosi "all'invito al contraddittorio", avesse la possibilità di "produrre documentazione successiva"; 4. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando, con un primo motivo, violazione dell'art. 10 della 1.146/1998 e 5 del d.lgs. 218/1997 e 2 del d.P.R. 322/1998 e 10 del I. 212/2000 e, con un secondo motivo, violazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 10 della I. 146/1998. considerato che: 1. il ricorso -i cui motivi possono essere esaminati unitariamente in quanto congiunti- è fondato. [OSCURATO:PERSONA] affermando, in sostanza, che l'avviso era stato legittimamente fondato su un determinato studio di settore in quanto originariamente indicato dal contribuente e senza che al contribuente medesimo, in quanto non presentatosi "all'invito al contraddittorio", fosse dato far valere l'inconferenza di quello studio, indicato per errore, ha disatteso quanto questa Corte ha ripetutamente statuito: "Nell'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente; l'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito"(Sez. 5 -, sentenza n.9484 del 12/04/2017; Sez.5. Sentenza n.14981 del 15/07/2020). Ed ancora: "La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito" (Sez.U, sentenza n.26635 del 18/12/2009); 2. il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; 3. la causa deve essere rinviata alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per le spese del giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma nella camera di cons
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