CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27525/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 16/D -controricorrenti- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27525/2021 Numero sezionale 4731/2022 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO Numero di raccolta generale 17452/2022n. 1381/2021Data pubblicazione 30/05/2022 depositata il 25/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo, che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, aveva respinto la sua domanda di acquisto per usucapione della proprietà di un terreno di [OSCURATO:PERSONA], appartenente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che il Leone assume la violazione e falsa applicazione degli artt.1141 e 1150 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la Corte adita non avrebbe adeguatamente valutato le numerose testimonianze che dimostravano inequivocabilmente come dal 1992 e sino al 2014 egli avesse detenuto il terreno in oggetto, comportandosi quale unico proprietario; che il [OSCURATO:PERSONA] e la Tramuto hanno resistito al ricorso avversario; che il motivo di ricorso è inammissibile; che, per un verso, con riguardo all’asserita violazione o falsa applicazione di legge, il ricorrente non precisa su cosa si fondi, giacché insiste sul contenuto delle deposizioni testimoniali, laddove la sentenza impugnata ha, con apprezzamento in fatto, affermato che quello attuato dal [OSCURATO:PERSONA] era “uno stato di semplice detenzione concretatosi nella mera coltivazione del terreno”. Aggiunge la Corte di merito che “[OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dichiarato di aver posseduto il bene dal 1982 in poi e di averlo affidato tra il ‘92 ed il ‘93 al figlio Francesco, e ha ammesso di aver iniziato a coltivarlo trenta anni prima su consenso dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27525/2021 Tramuto, i quali lo avevano autorizzato “a lassa e pigghiaNumero sezionale 4731/2022Numero di raccolta generale 17452/2022” (leggi: in modo non continuativo) a collocare piante di pomodoro”;Data pubblicazione 30/05/2022 che, in tal modo, si è realizzato uno stato di comodato precario del terreno, che costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che sostiene di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente (Sez. 6-2, n. 12080 del 17 maggio 2018); che, per altro verso, la sentenza della Corte d’appello s’impernia su tale principio e che il ricorrente mostra di non aver colto la suddetta ratio decidendi; che, con riguardo all’omissione di un fatto decisivo, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27525/2021 sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Numero sezionale 4731/2022Numero di raccolta generale 17452/2022 (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014); Data pubblicazione 30/05/2022 che, nella specie, il ricorrente non indica quale sia il fatto storico decisivo trascurato dalla Corte di merito; che, per il resto, la censura attiene a valutazioni di fatto, incensurabili in sede di legittimità; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che alla suddetta declaratoria segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] e della Tramuto, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 maggio 2022, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S