CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 34237/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10647-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- LO, 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- BRIZIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAN- [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza n. 29591/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi per la revocazione della ordinanza n. 29591/2021 della Corte di Cassa- zione, del 22 ottobre 2021. 2). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno notificato controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. 3). Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consi- glio nell’osservanza delle citate disposizioni. La ricorrente e i controricorrenti hanno presentato memorie. 4) Questa Corte, con l’ordinanza n. 29591/2021, rigettò il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste del 18 agosto 2015 n. 541/2015. Questa sentenza aveva respin- to il gravame della medesima [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia di primo grado del Tribunale di Tolmezzo, con la quale era stata ri- gettata la domanda della stessa volta all’usucapione di terreni in Amaro. L’ordinanza n. 29591/2021 era così motivata: “Il ricorso proposto dalla Monai non ha fondamento giuridico e va rigettato. Con il primo mezzo di impugnazione svolto la ricorrente deduce violazione della regola iuris ex artt. 112, 170, 180 e 184 cod. proc. civ. poiché la Corte giuliana ha errato nell'aver ritenuto tardivamente introdotti in giudizio gli elementi fattuali lumeg- gianti la sua concreta condotta di possesso ad escludendum dei beni oggetto della sua domanda di acquisto mediante usucapio- ne, poiché un tanto mai eccepito dalla controparte, né rilevato dal Giudice istruttore di prime cure nei termini di legge e, inoltre, nemmeno risulta indicata la norma portante la preclusione rileva- ta dalla Corte di merito. Parte ricorrente osserva poi come, nell'atto di citazione originario, erano stati esposti tutti i dati fat- tuali rilevanti ai fini dell'individuazione dei beni immobili oggetto della domanda e delle ragioni su cui si fondava la pretesa aziona- ta, tanto che controparte aveva esposto appieno le sue difese, e come le ulteriori precisazioni era state proposte nei termini asse- gnati ex ad 183 cod. proc. civ. Con la seconda doglianza la Monai denuncia la violazione delle norme ex artt. 1142, 1143 e 1146 e 2697 cod. civ., poiché la Corte triestina ha ritenuto rilevante il possesso goduto dal padre, benché ella aveva sempre rivendicato proprio esclusivo possesso ultraventennale; nonché ha ritenuto non superato l'onere proba- torio ossia aver dimostrato il possesso ad escludendum anche nei riguardi del fratello, assieme al lei erede del padre. Con il terzo mezzo d'impugnazione la ricorrente deduce violazio- ne degl'artt. 115 e 116 cod. proc. civ. poiché la Corte giuliana aveva malamente intrepretato le prove acquisite in causa rite- nendo non concludenti quelle da lei fornite. I primi tre motivi di ricorso possono esser trattati unitariamente poiché connessi e appaiono privi di pregio giuridico. Difatti da diversi profili la Monai attinge, in buona sostanza, la valutazione operata dalla Corte giuliana del materiale probatorio acquisito in atti, elaborando mera opzione interpretativa alterna- tiva, così sollecitando questa Corte di legittimità ad inammissibile valutazione circa il merito della lite. Quanto al primo motivo in effetti la Corte di merito ha posto in rilievo la tardività delle allegazioni non tanto per derivarne una decadenza correlata a precisa norma processuale, tenuto anche conto della natura autodeterminata del diritto preteso, bensì per lumeggiare la ricaduta d'un tanto sull'emergenze probatorie e lo- ro valutazione in relazione alla specifica situazione della pretesa usucapione di bene in comunione con altri - esigenza di d ar rigo- rosa prova d'aver escluso i comproprietari non già genericamen- te goduto dei beni -. Comunque la questione sollevata rimane superata, qualora inte- sa come autonoma ratio decidendi, poiché la Corte triestina an- che ha proceduto ad esaminare il compendio probatorio acquisito per dedurne l'inadeguatezza complessiva a sostenere la doman- da di acquisto mediante usucapione dei beni comuni. Pertanto, se anche fondata la prima censura mossa, un tanto non comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata poiché sorretta da altra autonoma ratio decidendi che risulta og- getto delle altre censure in esame. Quanto alla critica fondata sull'errato apprezzamento del suo cenno al possesso esercitato da parte del padre ed alla succes- sione nel possesso degli eredi, la Corte distrettuale s'è limitata a valutare le allegazioni delle parti e porre in risalto come le prove assunte in causa non dimostravano la concorrenza del possesso esclusivo da parte della Monai quando il padre ancora in vita, ri- sultando la figlia convivente con il genitore, cui i beni di causa erano intestati e posseduti. Anche con relazione alla successione nel possesso del padre da parte di figli eredi la Corte giuliana s'è limitata a rilevare un dato giuridico pacifico - in difetto di un accertamento che la Monai avesse già acquistato la proprietà dei beni quando il padre anco- ra in vita acontro di lui - sicché le critiche mosse non paiono as- sumere rilevanza al fine di individuare un vizio di legittimità. Cir- ca infine la valutazione del compendio probatorio acquisito in at- ti, la doglianza benché proposta sub specie violazione di legge, in effetti, si compendia nella mera contestazione dell'apprezzamen- to operato dai Giudici di merito con proposizione di tesi difensiva meramente alternativa, che in concreto non lumeggia nemmeno in astratto la violazione delle regole ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Con la quarta doglianza la Monai deduce nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme ex artt. 112 e 345 cod. proc. civ. poiché la Corte territoriale non ebbe a pronunziare cir- ca la sua domanda subordinata, ritenendola nuova, mentrein ef- fetti la stessa operava riferimento alle due particelle, acquistate solo per parte, ricomprese nella domanda principale. La censura siccome proposta appare inconferente posto che è riconosciuto che la domanda proposta in via subordinata era stata articolata solo in sede d'appello, sicché effettivamente appare nuova, come rilevato dalla Corte giuliana. Inoltre se anche - come esplicitato nel motivo di censura - la domanda subordinata operava riferimento a solo parte dei beni, il cui acquisto per usucapione era accertamento già richiesto nel- la domanda proposta con l'originale atto di citazione, allora la motivazione illustrata dalla Corte triestina per rigettare la do- manda principale a fortiori era valevole per la medesima doman- da, ma limitata solo ad alcuni beni. Con il quinto mezzo d'impugnazione la Monai rileva omesso esa- me di fatto decisivo ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. individuato nella omessa valutazione adeguata delle sue condotte di posses- so esclusivo almeno delle porzioni recintate dei due terreni og- getto della domanda d'acquisto per usucapione solo per parte. La censura s'appalesa inammissibile posto che, sub specie vizio di omesso esame di fatto storico decisivo, parte ricorrente pro- pone, in effetti, la contestazione della valutazione dei dati proba- tori acquisiti in atti siccome operata dalla Corte giuliana, questio- ne che nemmeno in astratto rientra nella previsione ex art. 360 n° 5 cod. proc. civ. (…). 5).Il ricorso per revocazione deduce al primo motivo l’errore di fatto ai sensi dell’art.395 n. 4 c.p.c. per aver la Corte di cassa- zione falsamente supposto che la Corte d’appello, pur avendo ri- tenuto tardivamente introdotto fatti nuovi con le relative prove, li avesse comunque esaminati rispetto a ciascuna delle porzioni di terreno oggetto dell’usucapione. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. per la “mancata percezione del possesso esclusivo ad usucapionem esercitato dall’attrice per oltre venti anni dopo la morte del padre [OSCURATO:PERSONA] sulle porzioni di terreno vicino all’abitazione della ricorrente, essendo gli altri comproprietari, tranne Ranieri, tutti residenti lontano”. 6). I due motivi di ricorso sono palesemente estranei al parame- tro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. 7). L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. postula un con- trasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria de- cisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, po- sitivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una deci- sione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguar- dare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181). E‘ invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente conte- nenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/201 3, n. 27451; Cass. Sez. Un.28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass.18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). 8). Il primo motivo del ricorso per revocazione di [OSCURATO:PERSONA] ravvisa l’errore ex art. 395, n. 4, c.p.c., dell’ordinanza n. 29591/2021 nella statuizione in essa contenuta secondo cui la Corte d’appello aveva posto in rilievo la “tardività delle allegazio- ni” non per sancire una “decadenza”, ma per negarne la “ricadu- ta” sulle già acquisite “emergenze probatorie” al fine di fornire la rigorosa dimostrazione di “aver escluso i comproprietari non già genericamente goduto dei beni”; l’ordinanza revocanda ha ag- giunto che la questione relativa alla tardività delle allegazioni ri- maneva superata dall’esame del“compendio probatorio acquisito per dedurne l'inadeguatezza complessiva a sostenere la doman- da di acquisto mediante usucapione dei beni comuni”. In tale af- fermazione non può ravvisarsi un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., e cioè uncontrasto fra due diverse rap- presentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla de- cisione della Corte di cassazione, l'altra dagli atti e documenti processuali. La realtà desumibile dall’ordinanza n. 29591/2021 circa la valenza probatoria delle allegazioni della cui tardività si controverte non è frutto di supposizione, ma di giudizio, forma- tosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissi- bile è il ricorso per revocazione che prospetti la decisività di de- terminate deduzioni ed acquisizioni, decisività invece negata dal- la decisione della Corte di cassazione. 9). Parimenti inidonee ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, numero 4), c.p.c., sono le deduzioni, che la ricorrente porta nel secondo mo- tivo, attinenti, nella specie ad ipotizzati errori di giudizio compiuti dapprima dalla Corte d’appello di Trieste e poi dalla Corte di le- gittimità nella valutazione delle risultanze probatorie sul posses- so esclusivo ad usucapionem. I vizi denunciati, privi dei necessari caratteri della evidenza e della obiettività, riguardano, quindi, atti e documenti già valutati dai giudici del merito, ed erano dunque da far valere immedia- tamente soltanto con i rimedi proponibili contro la medesimade- cisione della Corte d’appello. In realtà, il ricorso per revocazione appare volto a reintrodurre il "thema decidendum" originario, al fine di sollecitare una revisione del precedente giudizio di legitti- mità. 10). A conferma delle svolte argomentazioni sta quanto emerge dalla memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. presentata dalla ricorrente. Nella memoria si illustra che l’ordinanza n. 29591/2021 non avrebbe considerato che “una volta riconosciuta la non tardività delle allegazioni fattuali e prove anche documen- tali introdotte dall’attrice in causa (in accoglimento del primo motivo di cassazione), i Giudici di merito avrebbero dovuto porre a fondamento delle loro decisioni i fatti e i documenti incontestati dall’unico convenuto costituito, integrandoli con le prove testi- moniali attoree che avevano confermato il possesso ad usuca- pionem con espresso riferimento alle porzioni di terreno ben de- limitate e illustrate in quelle foto e planimetrie. Astraendo da tali risultanze la sentenza d’appello ha quindi violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. e, per accertare tale violazione censurabile ex art. 360 comma 1 c.p.c., la Corte Suprema avrebbe dovuto farsi giudice del fatto, mentre si è astenuta. In realtà i tre primi motivi della richiesta cassazione erano connessi da un unico comune deno- minatore, riconducibile alla errata esclusione nella sentenza d’appello della valenza intrinseca dell’atto introduttivo della cau- sa e delle sue allegazioni fattuali sull’errato presupposto che solo le allegazioni delle memorie attoree successive fossero decisive ma inammissibili rispetto a “fatti mai tempestivamente dedotti” (dove il “mai” stride già in partenza con il “tempestivamente” e con la mancanza di un’eccezione in tal senso). Non si è perciò corretta la falsata ricostruzione fattuale anche della sentenza d’appello rispetto ad un titolo iniziale derivante da comproprietà e coeredità in capo al convenuto [OSCURATO:PERSONA], che in realtà aveva ereditato alla morte del padre [OSCURATO:PERSONA] solo 1/4 della quota dominicale di 12/32 già spettante al de cuius e non poteva quindi invocare “da sempre un possesso su tutta la cosa”, come eccepiva in comparsa di risposta. Dai documenti e foto al- legati all’atto introduttivo di questa lunga causa e tutti inconte- stati emergeva invero il consolidamento del riassetto fisico del terreno dopo il terremoto dell’anno 1976, con una netta separa- zione materiale dell’area cortiliva rimasta in uso promiscuo di in- gresso dalla pubblica via rispetto alle porzioni di terreno poste a fianco e in fondo a tale area e possedute in modo esclusivo da [OSCURATO:PERSONA] e dopo la sua morte dalla sola figlia Lidia. Per tale ragione il difensore attoreo aveva evidenziato come fosse l’unico convenuto costituito in causa a dover provare degli atti concreti di compossesso idoneiad escludere il possesso esclusivo dell’attrice, nell’ambito di una sovrapposizione temporale e spa- ziale che i sui testi non avevano affatto confermato, anche se en- trambi i Giudici di merito hanno omesso di esaminare e cogliere la diversificazione anche materiale delle tre porzioni oggetto dell’usucapione in seguito al riordino” fondiario postsismico ri- spetto all’area cortiliva d’ingresso utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari”. Dunque, la ricorrente addebita all’ordinanza revocanda di non aver compreso la violazione delle norme di diritto (artt. 115 e 116 c.p.c.) perpetrata dalla sentenza di appello, e di essersi con ciò la Suprema Corte “astenuta” dal rendersi “giudice del fatto”. La memoria ribadisce che i primi tre motivi della richiesta cassa- zione erano volti a censurare l’errata esclusione nella sentenza d’appello della valenza intrinseca dell’atto introduttivo della cau- sa e delle sue allegazioni fattuali, sicché l’errore della decisione di cassazione sarebbe stato quello di non aver “corretta la falsata ricostruzione fattuale anche della sentenza d’appello rispetto ad un titolo iniziale derivante da comproprietà e coeredità in capo”. Ciò, oltre a prospettare una distorta immagine del giudizio di le- gittimità come rinnovato esame integrale dei fatti di causa me- diante accesso diretto agli atti e delibazione degli stessi in via in- ferenziale, attesta che sono qualificate come vizi ex art. 395 n. 4 c.p.c. doglianze in realtà attinenti ad errori di giudizio attribuiti alla Corte di cassazione, per di più non originari, ma già riferibili anche alla sentenza di appello. 11). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rim- borsare ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo, mentre non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati, che non hanno svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, com- ma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterio- re importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dai controricorrenti, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-qua