Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31259/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 4651del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale, ing. [OSCURATO:PERSONA], legale rap- presentante pro tempore, con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura su supporto analogico separato da considerarsi in calce al ricorso, in virtù di delibera di conferimento incarico, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

NRDNTN 65E28 F839A), che dichiara di voler ricevere le comuni- cazioni e le notifiche al [OSCURATO:TELEFONO] e alla pec antonionardone @avvocatinapoli.legalmail.it, con cui è elettivamente domiciliata in Roma, Via F. S. Nitti, 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] gliardi.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PARTITA_IVA] (giàIstituto [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA] 03374580631) con sede in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] 7,rappresentata e difesa in virtù di procura speciale dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65H 17 F839C), studio in Napoli, alla via dei Mille, 40 , giusta procura rilasciata su foglio separatoe allegato al fascicolo, secondo le prescrizioni di cui all’art. 45, comma 9, lettera c, della Legge 69/2009), elettivamente domiciliato presso studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] via largo Arrigo 4 c in Roma , il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il seguente procedimento alla ca- sella di posta certificata (pec: fabiomusto @ pec.it [OSCURATO:TELEFONO]).

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napolin° 3154 depo- sitata l’11 luglio 2024.

Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 17,5 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 4651del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale, ing. [OSCURATO:PERSONA], legale rap- presentante pro tempore, con sede in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura su supporto analogico separato da considerarsi in calce al ricorso, in virtù di delibera di conferimento incarico, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. NRDNTN 65E28 F839A), che dichiara di voler ricevere le comuni- cazioni e le notifiche al [OSCURATO:TELEFONO] e alla pec antonionardone @avvocatinapoli.legalmail.it, con cui è elettivamente domiciliata in Roma, Via F. S. Nitti, 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] gliardi. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PARTITA_IVA] (giàIstituto [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA] 03374580631) con sede in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA] 7,rappresentata e difesa in virtù di procura speciale dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65H 17 F839C), studio in Napoli, alla via dei Mille, 40 , giusta procura rilasciata su foglio separatoe allegato al fascicolo, secondo le prescrizioni di cui all’art. 45, comma 9, lettera c, della Legge 69/2009), elettivamente domiciliato presso studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] via largo Arrigo 4 c in Roma , il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il seguente procedimento alla ca- sella di posta certificata (pec: fabiomusto @ pec.it [OSCURATO:TELEFONO]). Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napolin° 3154 depo- sitata l’11 luglio 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 17,5 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale; P.Q.M il Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenzi
Sentenza Cassazione n. 31259/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris