CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 settembre 1971
Cassazione n. 44338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/03/2023 emessa dal Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Bari, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 4, (capo 1 come partecipe); 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 18 e 21 per detenzione a fini di cessione di stupefacenti) e art. 648 cod. pen. per ricettazione di un'autovettura provento di furto (capo 55). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando tre motivi, di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. mord. cod. proc. pen. 2.1. Il primo, concernente i gravi indizi di colpevolezza, censura il provvedimento impugnato per vizio di motivazione stante l'uso della tecnica del "copia e incolla" che ha determinato la confusione con la posizione di altri indagati riportando intercettazioni non riguardanti il ricorrente (pagg. 44-60) e carichi pendenti di soggetti diversi. Inoltre, dalla motivazione del Tribunale del riesame non risultano elementi indiziari individualizzanti tale non potendosi ritenere l'espressione utilizzata dal coindagato Tressante («noi giù sono 100.000 euro»). Con riguardo ai reati fine (capi 18 e 21), il ricorso rileva la mancanza di riscontri e, comunque, l'episodicità ed il limite temporale di meno di due mesi (ottobre-dicembre 2017) in cui essi risultano contestati, elementi tali da escludere la continuità e la stabilità del vincolo associativo. Infine, diversamente da quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, la conversazione riportata a pagina 68 del provvedimento non dimostra affatto la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] che il sodalizio fosse dotato di armi essendo egli vittima della minaccia subita da Tressante. 2.2. Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 273 e 279 cod. proc. pen. in quanto la ricettazione (capo 55), della quale la difesa ha contestato la competenza territoriale del giudice procedente, risulta commessa cinque anni prima del provvedimento e detto dato, oltre la marginalità della vicenda, è sottolineato persino dallo stesso provvedimento impugnato. 2.3. Il terzo motivo censura la violazione dell' art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, con mere formule di stile, è stata applicata la custodia cautelare in carcere nonostante la risalenza dei fatti a quasi sei anni fa, jato temporale capace di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Con riferimento poi all'assenza di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, il ricorso sottolinea come [OSCURATO:PERSONA] svolga regolare attività lavorativa e l'ordinanza abbia confuso la sua posizione con quella di altri coindagati sotto due profili: a) attribuendogli un ruolo apicale (pag. 71); b) valorizzando l'inesistente pendenza del delitto di evasione (pagg. 72 e 73), visto che [OSCURATO:PERSONA] è gravato solo da una condanna per il reato di cui all'art. art. 73, cornma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in cui ha beneficiato della sospensione condizionale della pena e della non menzione. A ciò si aggiunge che per i coindagati del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presunti acquirenti e destinatari finali dello stupefacente, il Tribunale in pari data ha annullato la misura cautelare per assenza della gravità indiziaria. Il 12 settembre 2023 è pervenuta memoria difensiva, contenente l'ulteriore articolazione degli argomenti sopra riportati, con riguardo sia all'avvenuta confusione tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di altri correi, per come emergente dalla stessa contestazione sub 1) in cui egli è mero partecipe dell'associazione.sia dal provvedimento cautelare assunto con l'allegata ordinanza emessa dallo stesso Collegio anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sia all'assenza di attualità delle esigenze cautelari mancando elementi concreti e carichi pendenti per fatti successivi al dicembre 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al motivo concernente il capo 55) che, per ragioni di logica argomentativa, viene esaminato per ultimo. 2. Il primo motivo di ricorso, contenente diverse sientoarticolazioni, è inammissibile per manifesta infondatezza. 2.1. La censura per l'utilizzo della tecnica del "copia-incolla", che avrebbe ingenerato nel Tribunale del riesame la confusione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] con quella di altri indagati, sia con riguardo alle intercettazioni che con riferimento ai carichi pendenti, è destituita ch qualsiasi fondamento. Il provvedimento impugnato, per delineare il ruolo del ricorrente, ha doverosamente e correttamente illustrato la complessa attività di indagine che ha condotto all'accertamento dell'esistenza di tre diverse e ramificate associazioni finalizzate alla destinazione di considerevoli quantitativi di cocaina, hashish e marijuana in precise zone della Puglia (Lesina, Foggia, comuni limitrofi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Brindisi). Il Tribunale, con un corretto iter logico-giuridico, aderente alle risultanze investigative costituite da intercettazioni, a loro volta riscontrate da video-riprese, perquisizioni, sequestri di droga e arresti, ha descritto il ruolo e i rapporti di ciascuno: fornitori (Gorovelli), acquirenti di rilevanti partite di droga (Tressante e Todisco) e smistatori nelle singole piazze di spaccio, tra i quali l'odierno ricorrente. Proprio con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], partecipe nell'associazione dedita al narcotraffico, il Tribunale richiama numerosissime captazioni dalle quali emerge la continuativa collaborazione di questi nei rapporti con gli acquirenti all'ingrosso (Tressante e Todisco). In particolare, dalle pagg. 57-59 sono riportate, in sequenza, le intercettazioni nelle quali non solo Todisco sollecita il ricorrente a saldare il debito dell'acquisto di droga, ma risulta l'approvvigionamento di diversi chili di sostanze stupefacenti - hashish, marjuana e cocaina - con espresso richiamo ad ordinazioni e somme di denaro (dice [OSCURATO:PERSONA] «quanto ti dobbiamo dare 40.000 euro ? 50.000 euro ? 60.000 euro ? 100.000 euro?»). I dialoghi, dal tenore confidenziale, comprovano sia lo stabile affidamento di Tressante e Todisco al [OSCURATO:PERSONA] per lo smistamento di droga, sia l'abitualità con cui avvenivano le forniture e sempre con l'utilizzo dei pronomi personali plurali - "noi" o "voi" - da parte di tutti gli interlocutori, indice dell'esistenza e della consapevolezza del sodalizio (Tressante rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA] gli rappresenta hanno trovato 24 kg di fumo... 10 li avevo pronti per voi...», pag. 7 del provvedimento). Alla luce di questi univoci elementi, è del tutto arbitraria, oltre che inidonea a mettere in discussione la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato, la lettura parcellizzata, proposta dal ricorso, di singole conversazioni avulse dall'univoco e pervasivo contesto associativo di cui [OSCURATO:PERSONA] era parte stabile e riconosciuta. 2.2. Le censure del ricorso relative ai singoli reati-fine (capi 18 e 21) sono aspecifiche perché genericamente fondate sull'assenza di riscontri, mentre il provvedimento fornisce univoci e puntuali elementi non solo circa il sequestro di stupefacenti e gli arresti in flagranza operati nell'ambito dell'associazione di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], ma anche con riguardo all'abituale attività di compra- vendita di stupefacenti. Dalle intercettazioni, che coinvolgono in prima persona lo stesso ricorrente, emerge l'esplicito riferimento a quantità e qualità di droga, denaro e ruoli, tanto da inquadrare, in maniera chiara e coerente, le conversazioni - tutte riportate nel provvedimento - al medesimo ambito, visto che tra i vari soggetti non risultano esservi altri tipi di legami ed interessi se non connessi alla gestione dello stupefacente. 2.3. Né può escludere l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, contestato al capo 1), il fatto che i reati fine siano due e siano stati commessi nell'arco di meno di due mesi. Come questa Corte ha reiteratamente chiarito, la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose non costituisce fattore determinante per fondare il collegamento stabile dei singoli con il gruppo allorché il giudice del merito, come nella specie, accerti l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, ancorché in un ambito temporale limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha puntualmente descritto i caratteri dell'associazione ed il metodo operativo attraverso il quale avveniva il costante acquisto di droga da grossisti, con successivo rifornimento per la commercializzazione, di volta in volta, nelle piazze di spaccio, con un meccanismo ripetitivo. Sono proprio le intercettazioni tra gli associati ad avere comprovato che lo schema operativo utilizzato dal sodalizio fosse risalente nel tempo (si pensi all'esistenza di debiti già accumulati e alle modalità e ai quantitativi del rifornimento di droga). Inoltre, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti la commissione, in concorso con altri associati, di reati-fine può integrare la partecipazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 allorchè costituisca un indice sintomatico che la condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commetterli, ne riveli un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701). Di tale principio i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione rilevando come i gravi indizi circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione fossero desumibili non solo dal dato storico della commissione di reati-fine, a prescindere dal loro numero, ma anche dall'esistenza di un rapporto collaudato e professionale, strutturatosi in un circuito criminale pervasivo dotato di un importante volume di affari (pag. 70 con richiamo testuale all' ordinanza genetica). 2.4. Infine, con riferimento all'aggravante dell'associazione armata, l'ordinanza ha richiamato a pag. 68 non soltanto la disponibilità in capo agli associati di armi anche da guerra, come risultato da numerose intercettazioni, proprio per essere utilizzate nell'ambito della gestione di conflitti interni, ma soprattutto l'inequivoca conversazione in cui Tressante, chiamato da [OSCURATO:PERSONA] per risolvere un problema, risponde «mi accavallo (mi armo) e vengo». Si tratta di argomenti che, data anche la fase cautelare, danno piena applicazione alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'aggravante in esame ha natura oggettiva e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria. Ai fini della sua configurabilità non è, tuttavia, richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 24601 del 21/03/2023, Okokoin). Di nessun pregio, oltre che inammissibile in questa sede, il tentativo difensivo di attribuire al contenuto della telefonata un significato diverso da quello logicamente argomentato dal provvedimento impugnato, evincibile peraltro dal dato testuale, per cui [OSCURATO:PERSONA] fosse vittima di una minaccia dell'interlocutore. 3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.3.1. [OSCURATO:PERSONA] risponde, in via provvisoria, oltre che dei reati fine di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 dei 1990 (capi 18 e 21 per detenzione a fini di cessione di stupefacenti), anche del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rientrante tra quelli previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che può essere vinta solo se risulta, dagli atti o l'indagato provi, la rescissione del legame con il sodalizio, oppure quest'ultimo è stato debellato o si è sciolto. 3.2. A prescindere dall' irrilevante circostanza che il ricorrente svolga una regolare attività lavorativa, di per sé pienamente compatibile con attività illecite, l'ordinanza impugnata ha collocato le condotte di [OSCURATO:PERSONA] in un continuativo, pervasivo e strutturato contesto criminale, definendo correttamente il suo ruolo come «di spicco» stanti i suoi rapporti organici e fiduciari con grossi narcotrafficanti e la garanzia di rifornire un flusso costante di droga in diverse province della Puglia, come emerso dalle captazioni. La descrizione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] nei termini indicati non è affatto incompatibile con la forma partecipativa a lui riattribuita dal capo 1), ma serve solo a dettagliarne e delinearne l'entità e la qualità visto che la partecipazione può avere diverse configurazioni. 3.3. Inoltre, il provvedimento impugnato ha valorizzato come [OSCURATO:PERSONA] sia ancora inserito nel contesto dello smercio di droga, alla luce dei delitti in materia di stupefacenti commessi in concorso con altri tra settembre ed ottobre 2020, per i quali è stato condannato, con il rito abbreviato, il 24 gennaio 2023 alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa, comprovanti la sua attuale e fattiva presenza in seno al contesto delittuoso e, dunque, la sua persistente pericolosità. Non ridimensiona, ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari, la circostanza che le condotte siano state qualificate dal Gip ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione in quanto ciò che rileva è la prosecuzione di attività illecite comprovanti il suo pieno ed attuale inserimento nel contesto dello smercio di stupefacenti. Né, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è stata superata dall'indagato con elementi oggettivi e concreti, di valore uguale e contrario, capaci di superare quelli valutati dai giudici di merito e di dimostrare la recisione dei rapporti con l'associazione contestata, che ha c:ontinuato la propria attività, peraltro con un arsenale di armi anche da guerra, nonostante gli arresti dei suoi capi e il sequestro di rilevanti quantitativi di stupefacenti. 3.4. Infine, il Tribunale, con motivazione logica, ha rimarcato l'inidoneità di una misura come gli arresti domiciliari, pur con presidio elettronico, perché questa consentirebbe a [OSCURATO:PERSONA], stante la sua attuale pericolosità, per come sopra descritta, di continuare a delinquere, anche tramite terzi, come dimostrato peraltro dall'interazione dell'associazione di appartenenza con indagati sottoposti a detta misura detentiva. A questo si aggiunge anche la personalità trasgressiva del [OSCURATO:PERSONA] incapace di rispettare misure meno afflittive del carcere, alla luce della condanna per un'evasione protrattasi tra il 21 luglio 2020 ed il 19 gennaio 2021, come risulta dal certificato penale, e che dimostra che il Tribunale non abbia affatto errato e sovrapposto la sua posizione con quella di altri coindagati. 3.5. Infine, appare aspecifica, e comunque priva di rilievo, la comparazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] con quella dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il capo 21, per i quali è stato annullato il provvedimento cautelare genetico dal Tribunale del riesame, senza spiegarne in che termini le loro condotte e personalità siano esattamente sovrapponibili a quelle del ricorrente che, diversamente da loro, risponde di appartenenza all'associazione dedita al narcotraffico oltre che dell'ulteriore delitto di cui al capo 18) con contestazione della "recidiva reiterata specifica". 4. Il secondo motivo di ricorso, concernente le esigenze cautelari del delitto di ricettazione (capo 55), è fondato per assenza del requisito dell'attualità. Il delitto, commesso in data antecedente e prossima al novembre del 2017, è stato ritenuto dello stesso provvedimento marginale e comunque risalente nel tempo (si veda pag. 43) oltre che sganciato dall'attività di rifornimento delle piazze di spaccio svolta da [OSCURATO:PERSONA], tanto da non ravvisarsi nella specie i presupposti di legge per l'applicazione della misura cautelare disposta e ciò a prescindere dalla questione concernente la competenza territoriale. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere accolto limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo 55), mentre va dichiarato inammissibile Per il resto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnat