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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08573/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Erice il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa e di ricoprire incarichi direttivi di persone giuridiche o imprese per la durata di mesi 12 in ordine ai reati di cui agli: artt. 110, 640bis cod. pen. (capi 1, 2, 6, 7); artt. 61 n. 2 cod. pen. e 8 D. Lgs 74/2000 (capi 3 e 8); artt. 81, 648ter.1 commi 1 e 6 cod. pen. (capo 13).

Con ordinanza del 10/10/2025 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse dell'indagato, ha ridotto ad otto mesi la durata della misure interdittiva.

Si contesta in sintesi all'indagato: - di avere, quale titolare della società committente ed in concorso col professionista con lui coindagato, dichiarato falsamente negli attestati di congruità necessari per accedere al cd sconto in fattura con cessione del credito d'imposta per il bonus facciate (relativo ai lavori a lui commissionati da due condomìni), che i lavori erano già avviati nel dicembre 2021; circostanza rilevante ai fini del beneficio fiscale e risultata non vera; -di aver emesso nei confronti dei suddetti condomìni committenti le fatture relative a lavori in realtà mai eseguiti, con le quali avrebbe consentito a terzi l'evasione di imposta; -di aver impiegato il credito d'imposta fraudolentemente ottenuto con le modalità di cui si è detto, vendendolo o portandolo in compensazione e così rendendosi responsabile anche del reato di autoriciclaggio.

2. Avverso il provvedimento da ultimo indicato ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorso è affidato a due articolati motivi con i quali si deducono cumulativamente violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo dell'ordinanza che ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui all'art. 640-biscod. pen. 2.1.

Dopo aver ampiamente riportato la normativa in materia di cd. bonus facciate succedutasi nel corso degli anni, la difesa ha dedotto che erroneamente i giudici di merito avevano ravvisato nei fatti emersi dalle indagini il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In primo luogo, la difesa evidenzia che l'iniziativa di procedere ai lavori utilizzando il bonus facciate era stata dei proprietari degli immobili facenti parte dei due condomini oggetto delle indagini, i quali erano ben consapevoli della normativa vigente e del fatto che per fruire della detrazione fiscale del 90% avrebbero dovuto avviare i lavori entro il 31/12/2021.

Non vi era stata da parte dell'indagato alcuna condotta fraudolenta in danno dei condomini.

Non si era poi considerato che i lavori, il cui inizio era stato comunicato alle competenti autorità entro la fine di dicembre, non erano stati poi avviati entro quella data per responsabilità non imputabili all'[OSCURATO:PERSONA] ma ai due committenti che non avevano svolto le attività prodromiche di loro competenza necessarie all'apertura dei cantieri.

Si evidenzia inoltre che, a prescindere dall'avvio dei lavori, la detrazione fiscale era comunque dovuta, in quanto dovendosi fare riferimento per i committenti privati al cd criterio di cassa, il pagamento dei lavori (necessario ad ottenere il bonus) era comunque avvenuto entro il dicembre 2021.

2.2. La difesa contesta infine l'interpretazione data dai giudici di merito alla normativa di settore, evidenziando che, contrariamente a quanto da loro sostenuto, il fatto che lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta si potesse ottenere solo per i lavori almeno avviati, non emergeva affatto dalla legge ma solo da una circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, che non è una fonte di diritto, alla quale PM e giudici si erano acriticamente uniformati.

Secondo il difensore, infatti, dalla normativa emergeva che il requisito della attestazione dello stato di avanzamento dei lavori era richiesto unicamente per fruire dello sconto in fattura nell'ambito del cd superbonus 110% e non per il bonus facciate.

3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con discussione orale su richiesta del difensore dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.

1.1. È doveroso premettere che sia con l'istanza di riesame sia con il ricorso per cassazione la difesa dell'indagato ha articolato motivi di impugnazione che riguardano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai soli reati di cui all'art. 640-bis cod. pen. contestati all'[OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2, 6,

7. Per il disposto dell'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso non attribuisce a questa Corte la cognizione dei reati tributari di cui ai capi 3 e 8 e di quello di autoriciclaggio di cui al capo 13 (per i quali la misura interdittiva è stata pure applicata).

Tanto precisato, il Collegio ritiene che i motivi di ricorso con i quali la difesa denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione ai gravi indizi siano infondati.

1.2. Giova premettere che questa Corte ha più volte ribadito che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 –01, la quale ha precisato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).

1.3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame (pp. 8-17) ha adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche sulla base dei fatti materiali emersi dall'attività di indagine (fatti peraltro neppure contestati dall'indagato).

A fronte di tale motivazione, il ricorrente, lungi dal prospettare elementi di contraddittorietà o illogicità della stessa o denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale, si limita a riproporre censure, sulle quali i Giudici di appello hanno motivato escludendone la rilevanza ai fini della configurabilità dei reati contestati.

Si è infatti correttamente evidenziato che tutte le questioni relative ai controversi e conflittuali rapporti tra l'indagato e i due condomìni committenti dei lavori di rifacimento delle facciate sono irrilevanti ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 640bis cod. pen.

Contrariamente a quanto sembra ritenere la difesa, ciò che si contesta all'[OSCURATO:PERSONA] non è di aver frodato i proprietari degli immobili oggetto dei lavori, bensì di aver fraudolentemente ottenuto la possibilità di fruire del cd sconto in fattura e la cedibilità del credito d'imposta risultante dal cd bonus facciate mediante la produzione all'amministrazione finanziaria di documenti (il cd visto di conformità) contenente dichiarazioni ideologicamente false in ordine all'effettivo inizio dei lavori (falsità ideologica che, come detto, la difesa neppure contesta).

Le ragioni per le quali i lavori non sono stati avviati nei termini dichiarati, l'imputabilità di tali ragioni ai committenti, così come il grado di coinvolgimento e di consapevolezza che i condomini e gli amministratori avevano delle condotte illecite volte ad ottenere indebitamente il bonus, sono irrilevanti ai fini che qui interessano in quanto non potrebbero escludere il fatto che l'amministrazione finanziaria è stata comunque tratta in inganno.

1.4. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la diversa interpretazione della normativa di settore che la difesa del ricorrente ha prospettato.

Il ricorrente, infatti, ha dedotto che la normativa in materia di bonus facciate (a differenza di quella per il cd superbonus) non richiede affatto che per fruire dello sconto in fattura con cessione del credito è necessario che i lavori edilizi siano già iniziati.

Secondo il difensore, sarebbero dunque errate (se non addirittura contra legem) le indicazioni contenute nella circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29/11/2021 – a suo dire acriticamente recepite dai giudici di merito –nella parte in cui le stesse prescrivono invece che per fruire della suddetta opzione i lavori devono essere quanto meno avviati e che tale circostanza deve essere attestata nella documentazione (prescritta dalle misure anti-frode introdotte dal decreto legge 11 novembre 2021 n. 157) da esibire all'amministrazione.

L'interpretazione della normativa di settore fatta propria dai giudici di merito e corrispondente a quella data dall'Agenzia delle Entrate risulta, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, corretta e condivisibile.

Il decreto legge 11 novembre 2021 n. 157 (modificando l'art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 mediante l'introduzione del comma 1ter) ha introdotto una normativa di contrasto alle frodi in materia di bonus edilizi (ivi incluso il cd bonus facciate) prevedendo che, ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura e/o della cessione del credito, il contribuente deve presentare sia il cd visto di conformità del professionista abilitato (attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione) sia una asseverazione di un tecnico abilitato in ordine alla congruità delle spese sostenute.

L'art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), nell'introdurre l'o

1.5. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre rilevare che, a ben vedere, la questione posta dalla difesa non è comunque rilevante ai fini che qui interessano.

Ed infatti, anche ammettendo (per ipotesi) che l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare non fosse corretta o legittima, ciò non toglie che gli indagati, nel visto di conformità prodotto nel 2022 al fine di ottenere l'accesso all'opzione dello sconto in fattura, a tale circolare si sono uniformati, dichiarando, come detto falsamente, che i lavori per i quali si chiedeva il beneficio fiscale erano stati avviati.

In altri termini, se anche fosse corretto quanto dedotto dal difensore in ordine al fatto che l'avvio dei lavori non era richiesto dalla legge ai fini dell'esercizio dell'opzione, resta il fatto che l'Amministrazione finanziaria comunque esigeva tale requisito e l'indagato era ben consapevole che se non avesse attestato l'inizio dei lavori nella documentazione richiesta non gli sarebbe stato consentito di optare per l'utilizzo del bonus facciate mediante il meccanismo dello sconto in fattura con cessione del credito.

Ciò significa che, a prescindere dal fatto che la pretesa dell'amministrazione finanziaria fosse o meno corretta, l'indagato, attestando consapevolmente il falso, l'ha comunque tratta in inganno ottenendo un beneficio che, altrimenti, non avrebbe ottenuto o comunque avrebbe ottenuto con difficoltà molto maggiori: l'indagato avrebbe infatti dovuto rifiutarsi di attestare qualcosa (l'inizio dei lavori) che la legge, a suo dire, non gli imponeva di attestare, in tal modo però accettando il fatto che l'amministrazione finanziaria non gli avrebbe concesso lo sconto in fattura né gli avrebbe autorizzato la successiva cedibilità del credito di imposta, e dunque accettando il rischio di ottenere quanto richiesto solo all'esito di un contenzioso difficile e dall'esito incerto.

Rischi ai quali l'indagato ha evidentemente voluto ovviare optando per la falsa attestazione di cui si è detto.

1.6. Privo di fondamento è poi l'argomento con il quale la difesa sembra sostenere che, poiché la fattura a saldo dei lavori è stata comunque emessa e pagata entro il 31/12/2021 e dunque i committenti avevano sostenuto la spesa nel termine di legge, la detrazione fiscale era comunque spettante e legittima.

Al riguardo va evidenziato che nel caso in esame l'accesso al beneficio dello sconto in fattura costituiva, a ben vedere, anche il presupposto necessario per accedere alla detrazione di imposta.

Ed infatti i due condomìni, di fatto, hanno sostenuto le spese per i lavori entro il 31/12/2021 – requisito indispensabile per fruire del cd bonus previsto di cui all'art. 1 comma 219 della legge n. 160 del 2019 ss. mm. – pagando (anticipatamente e a saldo) la ditta appaltatrice dell'[OSCURATO:PERSONA] proprio mediante lo sconto in fattura; sconto che infatti copriva il 90% del prezzo concordato dei lavori.

In altri termini, se non avessero fruito dello sconto del 90% riconosciuto dall'[OSCURATO:PERSONA] in fattura, i condomìni avrebbero potuto legittimamente documentare spese di molto inferiori (vale a dire il solo 10% del prezzo pagato in contanti) e conseguentemente avrebbero potuto fruire di una detrazione fiscale molto più contenuta.

In sostanza, nel caso specifico, l'indebito accesso all'opzione dello sconto in fattura mediante la produzione di attestazioni ideologicamente false fa sì che anche la detrazione fiscale sia da ritenersi indebita.

2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Erice il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d'impresa e di ricoprire incarichi direttivi di persone giuridiche o imprese per la durata di mesi 12 in ordine ai reati di cui agli: artt. 110, 640bis cod. pen. (capi 1, 2, 6, 7); artt. 61 n. 2 cod. pen. e 8 D. Lgs 74/2000 (capi 3 e 8); artt. 81, 648ter.1 commi 1 e 6 cod. pen. (capo 13). Con ordinanza del 10/10/2025 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto nell'interesse dell'indagato, ha ridotto ad otto mesi la durata della misure interdittiva. Si contesta in sintesi all'indagato: - di avere, quale titolare della società committente ed in concorso col professionista con lui coindagato, dichiarato falsamente negli attestati di congruità necessari per accedere al cd sconto in fattura con cessione del credito d'imposta per il bonus facciate (relativo ai lavori a lui commissionati da due condomìni), che i lavori erano già avviati nel dicembre 2021; circostanza rilevante ai fini del beneficio fiscale e risultata non vera; -di aver emesso nei confronti dei suddetti condomìni committenti le fatture relative a lavori in realtà mai eseguiti, con le quali avrebbe consentito a terzi l'evasione di imposta; -di aver impiegato il credito d'imposta fraudolentemente ottenuto con le modalità di cui si è detto, vendendolo o portandolo in compensazione e così rendendosi responsabile anche del reato di autoriciclaggio. 2. Avverso il provvedimento da ultimo indicato ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorso è affidato a due articolati motivi con i quali si deducono cumulativamente violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo dell'ordinanza che ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui all'art. 640-biscod. pen. 2.1. Dopo aver ampiamente riportato la normativa in materia di cd. bonus facciate succedutasi nel corso degli anni, la difesa ha dedotto che erroneamente i giudici di merito avevano ravvisato nei fatti emersi dalle indagini il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In primo luogo, la difesa evidenzia che l'iniziativa di procedere ai lavori utilizzando il bonus facciate era stata dei proprietari degli immobili facenti parte dei due condomini oggetto delle indagini, i quali erano ben consapevoli della normativa vigente e del fatto che per fruire della detrazione fiscale del 90% avrebbero dovuto avviare i lavori entro il 31/12/2021. Non vi era stata da parte dell'indagato alcuna condotta fraudolenta in danno dei condomini. Non si era poi considerato che i lavori, il cui inizio era stato comunicato alle competenti autorità entro la fine di dicembre, non erano stati poi avviati entro quella data per responsabilità non imputabili all'[OSCURATO:PERSONA] ma ai due committenti che non avevano svolto le attività prodromiche di loro competenza necessarie all'apertura dei cantieri. Si evidenzia inoltre che, a prescindere dall'avvio dei lavori, la detrazione fiscale era comunque dovuta, in quanto dovendosi fare riferimento per i committenti privati al cd criterio di cassa, il pagamento dei lavori (necessario ad ottenere il bonus) era comunque avvenuto entro il dicembre 2021. 2.2. La difesa contesta infine l'interpretazione data dai giudici di merito alla normativa di settore, evidenziando che, contrariamente a quanto da loro sostenuto, il fatto che lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta si potesse ottenere solo per i lavori almeno avviati, non emergeva affatto dalla legge ma solo da una circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, che non è una fonte di diritto, alla quale PM e giudici si erano acriticamente uniformati. Secondo il difensore, infatti, dalla normativa emergeva che il requisito della attestazione dello stato di avanzamento dei lavori era richiesto unicamente per fruire dello sconto in fattura nell'ambito del cd superbonus 110% e non per il bonus facciate. 3. Il procedimento si è svolto in udienza in camera di consiglio con discussione orale su richiesta del difensore dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni. 1.1. È doveroso premettere che sia con l'istanza di riesame sia con il ricorso per cassazione la difesa dell'indagato ha articolato motivi di impugnazione che riguardano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai soli reati di cui all'art. 640-bis cod. pen. contestati all'[OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2, 6, 7. Per il disposto dell'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso non attribuisce a questa Corte la cognizione dei reati tributari di cui ai capi 3 e 8 e di quello di autoriciclaggio di cui al capo 13 (per i quali la misura interdittiva è stata pure applicata). Tanto precisato, il Collegio ritiene che i motivi di ricorso con i quali la difesa denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione ai gravi indizi siano infondati. 1.2. Giova premettere che questa Corte ha più volte ribadito che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; nello stesso senso Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 –01, la quale ha precisato che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). 1.3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame (pp. 8-17) ha adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto configurabile il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche sulla base dei fatti materiali emersi dall'attività di indagine (fatti peraltro neppure contestati dall'indagato). A fronte di tale motivazione, il ricorrente, lungi dal prospettare elementi di contraddittorietà o illogicità della stessa o denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale o sostanziale, si limita a riproporre censure, sulle quali i Giudici di appello hanno motivato escludendone la rilevanza ai fini della configurabilità dei reati contestati. Si è infatti correttamente evidenziato che tutte le questioni relative ai controversi e conflittuali rapporti tra l'indagato e i due condomìni committenti dei lavori di rifacimento delle facciate sono irrilevanti ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 640bis cod. pen. Contrariamente a quanto sembra ritenere la difesa, ciò che si contesta all'[OSCURATO:PERSONA] non è di aver frodato i proprietari degli immobili oggetto dei lavori, bensì di aver fraudolentemente ottenuto la possibilità di fruire del cd sconto in fattura e la cedibilità del credito d'imposta risultante dal cd bonus facciate mediante la produzione all'amministrazione finanziaria di documenti (il cd visto di conformità) contenente dichiarazioni ideologicamente false in ordine all'effettivo inizio dei lavori (falsità ideologica che, come detto, la difesa neppure contesta). Le ragioni per le quali i lavori non sono stati avviati nei termini dichiarati, l'imputabilità di tali ragioni ai committenti, così come il grado di coinvolgimento e di consapevolezza che i condomini e gli amministratori avevano delle condotte illecite volte ad ottenere indebitamente il bonus, sono irrilevanti ai fini che qui interessano in quanto non potrebbero escludere il fatto che l'amministrazione finanziaria è stata comunque tratta in inganno. 1.4. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la diversa interpretazione della normativa di settore che la difesa del ricorrente ha prospettato. Il ricorrente, infatti, ha dedotto che la normativa in materia di bonus facciate (a differenza di quella per il cd superbonus) non richiede affatto che per fruire dello sconto in fattura con cessione del credito è necessario che i lavori edilizi siano già iniziati. Secondo il difensore, sarebbero dunque errate (se non addirittura contra legem) le indicazioni contenute nella circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29/11/2021 – a suo dire acriticamente recepite dai giudici di merito –nella parte in cui le stesse prescrivono invece che per fruire della suddetta opzione i lavori devono essere quanto meno avviati e che tale circostanza deve essere attestata nella documentazione (prescritta dalle misure anti-frode introdotte dal decreto legge 11 novembre 2021 n. 157) da esibire all'amministrazione. L'interpretazione della normativa di settore fatta propria dai giudici di merito e corrispondente a quella data dall'Agenzia delle Entrate risulta, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, corretta e condivisibile. Il decreto legge 11 novembre 2021 n. 157 (modificando l'art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 mediante l'introduzione del comma 1ter) ha introdotto una normativa di contrasto alle frodi in materia di bonus edilizi (ivi incluso il cd bonus facciate) prevedendo che, ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura e/o della cessione del credito, il contribuente deve presentare sia il cd visto di conformità del professionista abilitato (attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione) sia una asseverazione di un tecnico abilitato in ordine alla congruità delle spese sostenute. L'art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), nell'introdurre l'o 1.5. Ferme restando le considerazioni che precedono, occorre rilevare che, a ben vedere, la questione posta dalla difesa non è comunque rilevante ai fini che qui interessano. Ed infatti, anche ammettendo (per ipotesi) che l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare non fosse corretta o legittima, ciò non toglie che gli indagati, nel visto di conformità prodotto nel 2022 al fine di ottenere l'accesso all'opzione dello sconto in fattura, a tale circolare si sono uniformati, dichiarando, come detto falsamente, che i lavori per i quali si chiedeva il beneficio fiscale erano stati avviati. In altri termini, se anche fosse corretto quanto dedotto dal difensore in ordine al fatto che l'avvio dei lavori non era richiesto dalla legge ai fini dell'esercizio dell'opzione, resta il fatto che l'Amministrazione finanziaria comunque esigeva tale requisito e l'indagato era ben consapevole che se non avesse attestato l'inizio dei lavori nella documentazione richiesta non gli sarebbe stato consentito di optare per l'utilizzo del bonus facciate mediante il meccanismo dello sconto in fattura con cessione del credito. Ciò significa che, a prescindere dal fatto che la pretesa dell'amministrazione finanziaria fosse o meno corretta, l'indagato, attestando consapevolmente il falso, l'ha comunque tratta in inganno ottenendo un beneficio che, altrimenti, non avrebbe ottenuto o comunque avrebbe ottenuto con difficoltà molto maggiori: l'indagato avrebbe infatti dovuto rifiutarsi di attestare qualcosa (l'inizio dei lavori) che la legge, a suo dire, non gli imponeva di attestare, in tal modo però accettando il fatto che l'amministrazione finanziaria non gli avrebbe concesso lo sconto in fattura né gli avrebbe autorizzato la successiva cedibilità del credito di imposta, e dunque accettando il rischio di ottenere quanto richiesto solo all'esito di un contenzioso difficile e dall'esito incerto. Rischi ai quali l'indagato ha evidentemente voluto ovviare optando per la falsa attestazione di cui si è detto. 1.6. Privo di fondamento è poi l'argomento con il quale la difesa sembra sostenere che, poiché la fattura a saldo dei lavori è stata comunque emessa e pagata entro il 31/12/2021 e dunque i committenti avevano sostenuto la spesa nel termine di legge, la detrazione fiscale era comunque spettante e legittima. Al riguardo va evidenziato che nel caso in esame l'accesso al beneficio dello sconto in fattura costituiva, a ben vedere, anche il presupposto necessario per accedere alla detrazione di imposta. Ed infatti i due condomìni, di fatto, hanno sostenuto le spese per i lavori entro il 31/12/2021 – requisito indispensabile per fruire del cd bonus previsto di cui all'art. 1 comma 219 della legge n. 160 del 2019 ss. mm. – pagando (anticipatamente e a saldo) la ditta appaltatrice dell'[OSCURATO:PERSONA] proprio mediante lo sconto in fattura; sconto che infatti copriva il 90% del prezzo concordato dei lavori. In altri termini, se non avessero fruito dello sconto del 90% riconosciuto dall'[OSCURATO:PERSONA] in fattura, i condomìni avrebbero potuto legittimamente documentare spese di molto inferiori (vale a dire il solo 10% del prezzo pagato in contanti) e conseguentemente avrebbero potuto fruire di una detrazione fiscale molto più contenuta. In sostanza, nel caso specifico, l'indebito accesso all'opzione dello sconto in fattura mediante la produzione di attestazioni ideologicamente false fa sì che anche la detrazione fiscale sia da ritenersi indebita. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone il rigetto del ricorso, al quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., l
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