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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 26095/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 08 maggio 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 ottobre 2010 e divenuta definitiva in data 03 aprile 2012, di condanna 'all'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 09 marzo 2002.

La Corte ha ritenuto insussistente la sopravvenienza di prove "nuove" e "decisive" costituite, secondo la prospettazione dell'istante, nelle dichiarazioni del giornalista [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe raccolto le confidenze del fratello del deceduto, [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbe riferito che sG•u l'esecutore dell'omicidio non sarebbe [OSCURATO:PERSONA] ; ma membri della criminalità reggina, mossi dall'intento di vendicarsi dello stesso dichiarante per essere divenuto un collaboratore di giustizia.

Secondo l'istante tali dichiarazioni, ribadite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in un verbale allegato all'istanza, confermerebbero la inattendibilità della deposizione della teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che riconobbe il [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale dell'omicidio, prova principale su cui si è fondata la condanna di questi.

La Corte ha ritenuto che l'istante chieda, in realtà, non l'acquisizione di nuove fonti di prova, ma una diversa valutazione di prove già esaminate e valutate nel giudizio definitivo, o comunque l'acquisizione di prove non idonee a scardinare l'impianto probatorio della sentenza irrevocabile.

In particolare, le dichiarazioni de relato del giornalista, relative ad una opinione manifestata dal fratello della vittima ma non sorretta da elementi di fatto ed anzi ipoteticamente motivata da una volontà di rivalsa contro i figli del deceduto, non possono essere qualificate come una "prova", e tanto meno come una "prova nuova", trattandosi della mera espressione dell'opinione personale di un testimone, e sono comunque inidonee a ribaltare la sentenza di condanna, fondata non solo sul riconoscimento da parte della teste oculare, la cui credibilità è stata già ampiamente valutata, ma anche su ulteriori emergenze istruttorie.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico, complesso motivo con il quale denuncia la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione, per omissione e per travisamento della prova.

L'ordinanza è inficiata dall'omessa valutazione di elementi fondamentali, addotti a sostegno dell'istanza di revisione.

La motivazione, poi, è apparente in relazione agli elementi addotti dal ricorrente che sono stati esaminati, perché l'ordinanza non li ha effettivamente valutati, limitandosi ad affermare che veniva chiesta una mera rilettura del materiale probatorio già presente nel giudizio di 2merito.

L'ordinanza riporta erroneamente che l'istanza di revisione si fonderebbe solo su dichiarazioni de relato rese dal giornalista [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe raccolto delle mere opinioni personali di [OSCURATO:PERSONA], e su una rivalutazione del riconoscimento operato dalla teste oculare, trascurando gli altri elementi di prova su cui si fonda la condanna definitiva.

L'ordinanza, in primo luogo, omette di valutare che [OSCURATO:PERSONA] ha inteso togliersi uno scrupolo di coscienza ed ha affermato, con certezza, che il riconoscimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] è errato, secondo quanto riferito dal giornalista: quindi il [OSCURATO:PERSONA], mentre ha effettivamente riferito solo una propria opinione quando ha detto al medesimo giornalista di essere convinto che l'omicidio fosse stato deciso dalle famiglie di Archi, ha riferito invece un fatto certo nel dire che il riconoscimento era errato, e che l'errore era scaturito dalla fretta di chiudere le indagini.

L'ordinanza, pertanto, ha palesemente travisato la prova consistente nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che solo in parte consistono in opinioni personali, e non sono assimilabili alle dichiarazioni del giornalista, che ha solo riportato quanto narratogli dal predetto.

In merito ai vizi del riconoscimento da parte della teste, infatti, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito dati in sua diretta conoscenza e non mere opinioni: pochi giorni dopo l'omicidio egli si incontrò con i figli del deceduto e con la sua convivente, [OSCURATO:PERSONA], la quale in un primo tentativo di riconoscimento fotografico non aveva riconosciuto nessuno, diceva di ignorare persino le fattezze fisiche del [OSCURATO:PERSONA], e descriveva il killer come una persona che zoppicava ed aveva il viso coperto da una sciarpa e da un cappello; le fattezze del [OSCURATO:PERSONA] gli furono riferite dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], quanto al particolare del naso gibboso, mentre erano i figli del deceduto ad affermare con insistenza che l'omicida era il predetto.

Questa narrazione non contiene opinioni personali, come sostenuto nell'ordinanza, ma fatti precisi, di cui [OSCURATO:PERSONA] ha una diretta conoscenza, e che dimostrano da un lato che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di riconoscere il killer, che aveva il volto coperto, e dall'altro lato che il riconoscimento da lei operato in seguito era stato involontariamente inquinato da [OSCURATO:PERSONA], che le aveva riferito le caratteristiche fisiche del [OSCURATO:PERSONA], che ella ignorava ma che avrebbe in seguito riferito agli inquirenti.

L'elemento conoscitivo fornito, consistente non nelle opinioni del [OSCURATO:PERSONA] ma nel racconto di fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ha un evidente carattere di decisività, in quanto scardina completamente la valutazione di genuinità del riconoscimento operato dalla predetta testimone.

2.1. L'ordinanza è errata anche nella parte in cui nega la valenza di "prove nuove" agli ulteriori elementi forniti nell'istanza, in quanto essi non sono elementi già presenti nel processo ormai concluso.

Si tratta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], circa l'intervento di rinoplastica a cui il [OSCURATO:PERSONA] 3si era sottoposto prima dell'omicidio, elemento che rende del tutto inattendibile il riconoscimento, fondato sul particolare del naso gibboso dell'omicida; la perizia del dr. [OSCURATO:PERSONA], che dichiarò che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva essersi sottoposto a due interventi di rinoplastica, così confermando che si era sottoposto a tale intervento in epoca precedente all'omicidio; il consulente [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha apportato elementi nuovi in merito alla possibilità di una retrodatazione delle impronte trovate nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Anche il consulente Catalfamo, mai ascoltato nel processo, dichiarò che il [OSCURATO:PERSONA] non si era sottoposto a due diversi interventi di rinoplastica.

Infine sono stati forniti, quali elementi nuovi, i dati relativi all'intervenuta archiviazione delle contestazioni di reati associativi a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale, quindi, non è stato mai ritenuto un capo di un'associazione criminale all'epoca di commissione dell'omicidio, elemento che, pur non essendo in sé decisivo, scardina l'ipotesi di un suo movente quale intraneo ad un sodalizio mafioso.

2.2. Oltre al vizio di travisamento delle prove fornite nell'istanza, sussiste anche la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., che chiede al giudice della revisione di effettuare il raffronto tra la decisione di cui si chiede la revisione e gli elementi di prova forniti, da raffrontare sia singolarmente, sia nel loro complesso, al fine di valutare la loro idoneità a portare al ribaltamento della sentenza di condanna, e al proscioglimento dell'istante.

L'ordinanza non ha effettuato tale raffronto, in quanto non ha operato una valutazione analitica di tutti gli elementi forniti, e quindi neppure una loro valutazione complessiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. L'istituto della revisione di una sentenza di condanna definitiva è applicabile, nel caso previsto dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631», con la prescrizione che «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531».

La Corte costituzionale, nella risalente sentenza n. 28/1969, e la stessa Corte EDU riconoscono la legittimità della procedura di revisione di una sentenza definitiva quale strumento per la tutela del soggetto innocente, 4nell'ipotesi di condanna per errore giudiziario, anche se tale istituto deve contemperarsi con il principio del rispetto della certezza e stabilità del giudicato, ritenuto fondamentale in ogni ordinamento anche perché preordinato a garantire l'efficienza della giustizia penale.

La procedura di revisione prevede perciò, agli artt. 634 e 636 cod. proc. pen., una preventiva delibazione di ammissibilità della richiesta e un eventuale, successivo giudizio dibattimentale, anche se il codice non stabilisce una netta distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria ma, come detto, una previa valutazione dell'ammissibilità della domanda, finalizzata a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate e ad evitare la celebrazione di un nuovo processo che appaia ex ante superfluo.

Legittimamente, pertanto, la Corte di appello ha previamente valutato l'ammissibilità della richiesta di revisione, fondata sulle "prove nuove" fornite dall'istante e consistenti nelle dichiarazioni de relato rese dal giornalista [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], da• quelle vitAk direttamente riferite da [OSCURATO:PERSONA], da prove relative all'intervento di rinoplastica che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eseguito prima dell'omicidio, 44a4 una consulenza sulla databilità delle impronte di questi rinvenute nell'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA] .w.xtk [OSCURATO:PERSONA] e glie assoluzioni o archiviazioni per le accuse di partecipazione ad associazioni criminose.

Tale valutazione di ammissibilità deve necessariamente estendersi ad una verifica non solo della effettiva novità delle prove indicate come tali, ma anche della loro potenziale idoneità a scardinare il giudizio di condanna oggetto della revisione.

Secondo il principio dettato da questa Corte, infatti, «In tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405).

Quanto al concetto di novità della prova, non vi sono dubbi che esso comprenda le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa e quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, secondo il principio stabilito dalla sentenza Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2022, Pisano, Rv. 220443.

La valutazione richiesta al giudice chiamato ad effettuare il vaglio di ammissibilità di una istanza di revisione, pertanto, consiste in primo luogo nell'accertamento della configurabilità di una delle ipotesi previste dall'art. 630 cod. proc. pen. e,quindi, nel caso in cui venga prospettata l'esistenza di prove nuove, nell'effettivo carattere di novità di queste; quindi ,nellaverifica se, dando 5per accertati i fatti che i nuovi elementi di prova intendono dimostrare, il giudicato di condanna verrebbe travolto, con deliberazione condotta in via prognostica e dall'esterno; infine, in una valutazione della eventuale manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., consistente, nell'ipotesi di prospettazione di prove nuove, nel riscontro della persuasività e della congruenza dei risultati probatori che l'impugnazione straordinaria si propone di raggiungere.

3. L'ordinanza impugnata si è conformata ai principi sopra ribaditi, procedendo in primo luogo alla verifica della sussistenza del carattere di novità delle prove indicate nell'istanza.

3.1. E' evidente l'irrilevanza, quale prova, delle dichiarazioni rese dal giornalista [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA]: esse consistono solo nel resoconto di conversazioni da lui avute con [OSCURATO:PERSONA] e possono al più essere utilizzate quale conferma del fatto che questi abbia riferito fatti ed opinioni relativi all'omicidio di suo fratello, e del contenuto delle sue propalazioni.

L'allegazione del verbale dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] alla Procura Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale indagato in reato connesso, contenente le medesime affermazioni riferite dal giornalista, rendo irrilevante e superflua la testimonianza di quest'ultimo, al quale neppure può essere demandata la valutazione della veridicità della motivazione addotta dal [OSCURATO:PERSONA] per rendere tali dichiarazioni, oltre venti anni dopo l'omicidio, o una valutazione del reale stato d'animo del dichiarante.

Sul punto, peraltro, non può non rilevarsi che, mentre con il giornalista egli ha attribuito ad un rimorso di coscienza la sua decisione di esternare i propri dubbi, ai pubblici ministeri ha affermato con chiarezza che essa consegue al peggioramento dei suoi rapporti con i nipoti, figli dell'ucciso.

L'affermazione dell'ordinanza impugnata, che la testimonianza del giornalista non possa essere qualificata come nuova prova, è pertanto logica e aderente al suo contenuto.

3.2. E' logica e aderente al suo contenuto anche la valutazione della insussistenza della natura di "prova" nella opinione manifestata da [OSCURATO:PERSONA], nel citato interrogatorio, circa il movente dell'omicidio del fratello e la conseguente sua attribuibilità non al [OSCURATO:PERSONA] ma, genericamente, a "famiglie di Archi" (come egli avrebbe riferito al predetto giornalista).

L'ordinanza afferma correttamente che, sotto questo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] ha espresso solo un personale convincimento e dei dubbi, non sorretti da elementi di fatto.

Nell'interrogatorio sopra citato, in effetti, [OSCURATO:PERSONA] ha parlato di sue «perplessità» in ordine al movente dell'omicidio individuato dalle sentenze di condanna del [OSCURATO:PERSONA], perché suo fratello, a suo parere, non poteva essere un referente della 'ndrangheta di Pellaro a causa della propria qualità di 6collaboratore di giustizia, e riteneva perciò più credibile che il movente della sua uccisione fosse proprio la scelta di collaborazione fatta dal dichiarante.

Egli, addirittura, ha precisato di non avere mai negato, parlando con il giornalista, che il [OSCURATO:PERSONA], esponente della 'ndrangheta, sia stato l'esecutore dell'omicidio, e di avere solo fatto delle deduzioni in quanto «essendo diverso il movente, ritengo possano essere stati altri gli autori».

La valutazione della mancanza del carattere di "prova" di questa dichiarazione è, pertanto, del tutto logica, avendo il dichiarante espresso solo una propria deduzione, ipotizzando come possibile un movente diverso per l'omicidio del fratello / ma senza indicare un elemento oggettivo che possa dimostrare tale diversità, e dubitando solo per tale motivo della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], senza poterla peraltro escludere.

3.3. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza non abbia valutato le ulteriori dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], e relative alla falsità del riconoscimento operato dalla teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che indicò il [OSCURATO:PERSONA] quale l'autore del reato ma che sarebbe stata indotta a ciò dalle informazioni ricevute dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni dalle quali risulterebbe provata l'inattendibilità di quel riconoscimento.

La doglianza non è fondata: l'ordinanza menziona tali dichiarazioni, affermando che esse «consentirebbero di rendere più claudicanti e incerte le prove fondanti la tesi accusatoria e precipuamente rappresentate dal riconoscimento del killer da parte della teste oculare [OSCURATO:PERSONA]», ma ne esclude il carattere di novità, in quanto miranti solo ad una rivalutazione di tale riconoscimento, ma non idonee a scardinare la condanna di [OSCURATO:PERSONA], essendo la tesi accusatoria fondata su un iter argomentativo che portò alla approfondita disamina anche della affidabilità di tale elemento probatorio.

Tale valutazione, anche se esposta nell'ordinanza in modo sintetico, appare logica. [OSCURATO:PERSONA] ha raccontato in modo dettagliato un suo incontro con la [OSCURATO:PERSONA], successivo all'omicidio, dal quale trasse la convinzione che ella non aveva riconosciuto il killer, anche perché diceva che aveva il volto coperto, né conosceva il [OSCURATO:PERSONA], ed erano solo i figli dell'ucciso, presenti a quell'incontro, ad affermare con certezza che questi era stato l'autore dell'omicidio.

Secondo tale racconto, fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a direfilla [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] aveva il naso gibboso, circostanza che ella, in seguito, riferì agli inquirenti.

Questa dichiarazione è priva di riscontri, ma anche ammettendone la verificabilità e persino la sua piena veridicità, essa non dimostra con certezza la falsità del riconoscimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA], ma solo pone un dubbio sull'attendibilità della donna.

La testimonianza resa dalla teste, infatti, non viene scardinata da questa nuova prova, bensì essa imporrebbe solo una valutazione della sua attendibilità.

Tale valutazione, però, è stata approfonditamente effettuata nei giudizi di merito 7svolti a carico del [OSCURATO:PERSONA], perché sin dal giudizio di primo grado quella testimonianza fu contestata dalla difesa.

Come risulta dalla sentenza n. 19275/2012 della Sezione Quinta di questa Corte, il [OSCURATO:PERSONA] fu condannato dal giudice di primo grado sulla base, tra le altre prove, del riconoscimento fotografico operato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo che, otto giorni prima di esso, ella aveva dichiarato, esaminando le medesime fotografie, di non riconoscere il killer; il giudice di appello, sulla base della medesima prova, assolse il [OSCURATO:PERSONA], pur escludendo che il riconoscimento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato "pilotato" dai familiari della vittima, respingendo però la richiesta di sottoporre l'imputato ad una ricognizione formale da parte della teste; il giudice di rinvio, effettuata tale ricognizione, che ebbe esito positivo, dichiarò il [OSCURATO:PERSONA] colpevole; la Corte di cassazione, infine, rigettò il ricorso contro tale condanna.

Le ragioni di tale rigetto furono molteplici.

In primo e principale luogo, la Corte di cassazione respinse tutte le censure in merito alla testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l'infondatezza dell'ipotesi di un suo "pilotaggio" da parte dei familiari della vittima e specificamente di [OSCURATO:PERSONA], per l'assenza di un interesse alla condanna del [OSCURATO:PERSONA], già condannato all'ergastolo per altri omicidi, per la implausibilità di un simile "pilotaggio" se la donna non avesse descritto almeno alcune caratteristiche del killer da lei osservato, circostanza che indusse a dare credito alla sua affermazione di avere riconosciuto il soggetto già nel primo esperimento di riconoscimento fotografico, ma di non averlo riferito agli inquirenti.

La Corte respinse anche le censure in merito alla valenza probatoria della ricognizione formale effettuata dalla teste durante il giudizio di rinvio, fondate sull'assunto che ella aveva ormai acquisito la conoscenza delle fattezze del [OSCURATO:PERSONA] dalle foto già visionate, in quanto se ella non aveva in realtà memorizzato l'immagine di quelle foto, il riconoscimento formale era ampiamente probante, ma anche se ella l'aveva memorizzata, il successivo riconoscimento formale confermava la validità di quello già effettuato in fotografia.

Il giudice di rinvio aveva anche valutato l'attendibilità della ricognizione formale alla luce dell'asserito intervento di rinoplastica a cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sottoposto prima dell'omicidio, e che avrebbe eliminato la caratteristica della gibbosità del naso, e l'aveva affermata dicendo che «i caratteri fisionomici dell'imputato, come poteva rilevarsi dalle recenti fotografie in atti, non erano notevolmente mutati»; tale valutazione fu confermata dalla Corte di cassazione, secondo cui se, nonostante tale intervento, la teste aveva riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] sia nelle foto antecedenti ad esso, da lei visionate pochi giorni dopo l'omicidio, sia nella ricognizione formale, effettuata a distanza di anni, ciò confermava «che la modifica conseguente all'intervento di rinoplastica non era certo tale da rendere irriconoscibile la persona che lo aveva subito». 8Dalla citata sentenza della Corte di cassazione risulta inoltre che il giudice di rinvio aveva escluso la fondatezza dell'ipotesi di un "pilotaggio" del riconoscimento fotografico della [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 21.16, da cui aveva desunto che la donna aveva fornito ai familiari della vittima la descrizione dell'omicida, di cui ignorava il nome, e questi ultimi avevano tentato di risalire all'identità del soggetto sulla base di questa (intercettazione riportata anche nell'istanza di revisione, e interpretata dal ricorrente in modo identico): tale elemento pone quindi dei dubbi sulla veridicità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] sul non avere la donna fornito indicazioni circa l'aspetto del killer.

Appare pertanto corretta, perché fondata sulle motivazioni delle sentenze di merito e della stessa sentenza del giudice di legittimità sopra citata, la valutazione dell'ordinanza impugnata, che l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] di un possibile "pilotaggio", sia pure involontario, del riconoscimento fotografico effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non costituisca una prova nuova, bensì si tratti di una ipotesi difensiva già ampiamente valutata dai giudici e respinta per una pluralità di ragioni, logiche ed oggettive, ragioni che allo stato non risultano scardinate dalla dichiarazione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA].

3.4. Le motivazioni della sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] da parte del giudice di rinvio, e di quelle della sentenza di questa Corte n. 19275/2012, in merito alla rilevanza dell'intervento di rinoplastica a cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sottoposto prima dell'omicidio, dimostrano anche il carattere di "non novità" delle prove che il ricorrente ha indicato come finalizzate a dimostrare l'effettività di tale intervento e le sue conseguenze.

Tali sentenze hanno dichiarato la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] anche dando per accertato che egli avesse subito l'intervento in questione: per il giudice di rinvio esso, se effettuato, non aveva comunque modificato le fattezze del [OSCURATO:PERSONA] in modo significativo e tale da inficiare il riconoscimento compiuto dalla teste, essendo stata la modestia della modifica verificata direttamente, mediante l'esame di fotografie recenti; analogamente, secondo la Corte di cassazione, se la nuova forma del naso non aveva impedito l'esito positivo della ricognizione formale, ciò confermava che «la modifica conseguente all'intervento di rinoplastica non era certo tale da rendere irriconoscibile la persona che lo aveva subito», nonostante la dichiarazione sulla sua rilevanza riferita dal perito dr. [OSCURATO:PERSONA].

Le dichiarazioni di detto perito, già ascoltato nei giudizi di merito, di tale [OSCURATO:PERSONA] e del consulente Catalfamo, mai ascoltati in precedenza, sono state indicate nell'istanza di revisione quali nuove prove dirette a dimostrare l'effettività dell'intervento di rinoplastica a cui il [OSCURATO:PERSONA] si era sottoposto, l'unicità di tale intervento ed anche il suo effetto modificativo, ma esse non hanno il carattere della novità o della decisività, perché le sentenze 9definitive di condanna, come sopra già riportato, hanno valutato l'ipotesi difensiva di una modifica della caratteristica del naso del [OSCURATO:PERSONA] e ne hanno escluso la rilevanza, affermando che, se anche egli aveva effettuato detto intervento, prima dell'omicidio, esso non aveva modificato le sue fattezze in modo così radicale da rendere impossibile il suo riconoscimento da parte della teste [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto è corretta la valutazione dell'ordinanza impugnata che, sia pure implicitamente, ha escluso la qualità di "nuova prova" per tutti gli elementi diretti a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] si era sottoposto a detto intervento e che esso aveva modificato, in parte, le sue fattezze, perché tali circostanze sono state già valutate come accertate.

3.5. L'ultima prova nuova indicata dal ricorrente consiste in una consulenza di tale dr. [OSCURATO:PERSONA], relativa alla possibilità di retrodatare le impronte del [OSCURATO:PERSONA] rinvenute nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Anche in ordine ad essa l'ordinanza non ha espresso una specifica motivazione, ma l'esclusione della sua rilevanza è contenuta nella definitiva valutazione di inammissibilità dell'istanza di revisione perché fondata solo su una rivalutazione dei dati probatori già esaminati dai giudici di merito.

Dalla sentenza di questa Corte n. 19275/2012 risulta, infatti, che l'ipotesi difensiva di una possibile retrodatazione di tali impronte papillari fu esaminata dai giudici di merito, ma fu ritenuta irrilevante, sia per l'assenza di decisività, sia perché il valore indiziante di quell'elemento era relativo solo alla loro presenza in quella abitazione, non all'epoca del loro rilascio: i giudici di legittimità affermarono, infatti, che «anche ad ammettere che le impronte papillari rinvenute nell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] (e di cui non si contesta l'appartenenza al ricorrente) potessero risalire ad oltre quindici giorni prima dell'omicidio, ciò non potrebbe valere ad inficiare il valore indiziante attribuito dalla Corte di merito a tale elemento (cui, peraltro, non appare certo riconoscibile carattere di decisività, nel complesso dell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata), a fronte del fatto che non risulta, dalla lettura del ricorso, che sia stata fornita dall'imputato alcuna specifica indicazione circa l'epoca nella quale egli si era recato in detta abitazione e circa le ragioni che lo avevano indotto a farlo».

3.6. L'ultima doglianza esposta nel ricorso, relativa all'omessa valutazione dei decreti di archiviazione idonei a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai assunto ruoli apicali in ambito associativo, è manifestamente infondata, non costituendo tali documenti il valore di "prova nuova".

La loro possibile incidenza sulla causale dell'omicidio, adombrata dal ricorrente, non li rende idonei a scardinare l'impianto decisionale della sentenza di condanna, in quanto la possibile sussistenza di causali alternative a quella accolta dai giudici è stata già valutata e ritenuta non rilevante, avendo la Corte di cassazione ribadito, anche nella sentenza n. 19275/2012 a carico del [OSCURATO:PERSONA], che l'accertamento della causale del 10delitto non è indispensabile ai fini della formulazione di un giudizio di colpevolezza, per cui la possibile sussistenza di un movente alternativo non è sufficiente per ribaltare tale giudizio, sostenuto da altri e diversi elementi dotati di adeguata valenza probatoria.

4. La motivazione dell 'ordinanza impugnata, benché sintetica, è dunque logica, fondata su una valutazione delle singole "prove nuove" addotte dal ricorrente, e conforme alla prescrizioni degli artt. 631 e 634 cod. proc. pen.

L'esclusione del carattere di "novità" delle stesse deriva dalla verifica del contenuto della sentenza di condanna pronunciata dal giudice di rinvio e di quella pronunciata dalla Corte di cassazione che l 'ha resa definitiva: gli elementi della inattendibilità del riconoscimento operato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] a causa di un inquinamento da parte dei familiari dell 'ucciso e di suo fratello [OSCURATO:PERSONA], della modifica delle fattezze del [OSCURATO:PERSONA] per un intervento di rinoplastica da lui effettuato prima dell 'omicidio, della possibile retrodatazione delle impronte papillari rinvenute in casa della [OSCURATO:PERSONA], sono stati già valutati dai giudici di merito, e ne è stata già esclusa l 'idoneità a sovvertire gli elementi probatori su cui si è fondata la decisione di condanna.

Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], unico elemento realmente sopravvenuto a quest'ultima, non apportano dati conoscitivi del tutto nuovi, in quanto si limitano a reintrodurre la tesi dell'inquinamento del riconoscimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA], mediante un racconto che risulta in parte già smentito dall 'intercettazione valutata dai giudici di merito, tesi che, peraltro, viene avanzata come valutazione soggettiva dello stesso dichiarante, il quale ha affermato di ritenere, sulla base del suo racconto, che la donna non fosse in grado di effettuare alcun riconoscimento.

L'assenza della indicazione di "prove nuove" nella richiesta di revisione, e la logica affermazione che essa tenda soltanto ad una rivalutazione degli elementi probatori già conosciuti ed esaminati, rende pertanto legittima la valutazione della sua inammissibilità.

5. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso deve pertanto essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e co P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro ; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 08 maggio 2025 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la revisione della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 15 ottobre 2010 e divenuta definitiva in data 03 aprile 2012, di condanna 'all'ergastolo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 09 marzo 2002. La Corte ha ritenuto insussistente la sopravvenienza di prove "nuove" e "decisive" costituite, secondo la prospettazione dell'istante, nelle dichiarazioni del giornalista [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe raccolto le confidenze del fratello del deceduto, [OSCURATO:PERSONA], che gli avrebbe riferito che sG•u l'esecutore dell'omicidio non sarebbe [OSCURATO:PERSONA] ; ma membri della criminalità reggina, mossi dall'intento di vendicarsi dello stesso dichiarante per essere divenuto un collaboratore di giustizia. Secondo l'istante tali dichiarazioni, ribadite dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in un verbale allegato all'istanza, confermerebbero la inattendibilità della deposizione della teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che riconobbe il [OSCURATO:PERSONA] quale autore materiale dell'omicidio, prova principale su cui si è fondata la condanna di questi. La Corte ha ritenuto che l'istante chieda, in realtà, non l'acquisizione di nuove fonti di prova, ma una diversa valutazione di prove già esaminate e valutate nel giudizio definitivo, o comunque l'acquisizione di prove non idonee a scardinare l'impianto probatorio della sentenza irrevocabile. In particolare, le dichiarazioni de relato del giornalista, relative ad una opinione manifestata dal fratello della vittima ma non sorretta da elementi di fatto ed anzi ipoteticamente motivata da una volontà di rivalsa contro i figli del deceduto, non possono essere qualificate come una "prova", e tanto meno come una "prova nuova", trattandosi della mera espressione dell'opinione personale di un testimone, e sono comunque inidonee a ribaltare la sentenza di condanna, fondata non solo sul riconoscimento da parte della teste oculare, la cui credibilità è stata già ampiamente valutata, ma anche su ulteriori emergenze istruttorie. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico, complesso motivo con il quale denuncia la violazione di legge penale e processuale e il vizio di motivazione, per omissione e per travisamento della prova. L'ordinanza è inficiata dall'omessa valutazione di elementi fondamentali, addotti a sostegno dell'istanza di revisione. La motivazione, poi, è apparente in relazione agli elementi addotti dal ricorrente che sono stati esaminati, perché l'ordinanza non li ha effettivamente valutati, limitandosi ad affermare che veniva chiesta una mera rilettura del materiale probatorio già presente nel giudizio di 2merito. L'ordinanza riporta erroneamente che l'istanza di revisione si fonderebbe solo su dichiarazioni de relato rese dal giornalista [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe raccolto delle mere opinioni personali di [OSCURATO:PERSONA], e su una rivalutazione del riconoscimento operato dalla teste oculare, trascurando gli altri elementi di prova su cui si fonda la condanna definitiva. L'ordinanza, in primo luogo, omette di valutare che [OSCURATO:PERSONA] ha inteso togliersi uno scrupolo di coscienza ed ha affermato, con certezza, che il riconoscimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] è errato, secondo quanto riferito dal giornalista: quindi il [OSCURATO:PERSONA], mentre ha effettivamente riferito solo una propria opinione quando ha detto al medesimo giornalista di essere convinto che l'omicidio fosse stato deciso dalle famiglie di Archi, ha riferito invece un fatto certo nel dire che il riconoscimento era errato, e che l'errore era scaturito dalla fretta di chiudere le indagini. L'ordinanza, pertanto, ha palesemente travisato la prova consistente nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che solo in parte consistono in opinioni personali, e non sono assimilabili alle dichiarazioni del giornalista, che ha solo riportato quanto narratogli dal predetto. In merito ai vizi del riconoscimento da parte della teste, infatti, [OSCURATO:PERSONA] ha riferito dati in sua diretta conoscenza e non mere opinioni: pochi giorni dopo l'omicidio egli si incontrò con i figli del deceduto e con la sua convivente, [OSCURATO:PERSONA], la quale in un primo tentativo di riconoscimento fotografico non aveva riconosciuto nessuno, diceva di ignorare persino le fattezze fisiche del [OSCURATO:PERSONA], e descriveva il killer come una persona che zoppicava ed aveva il viso coperto da una sciarpa e da un cappello; le fattezze del [OSCURATO:PERSONA] gli furono riferite dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], quanto al particolare del naso gibboso, mentre erano i figli del deceduto ad affermare con insistenza che l'omicida era il predetto. Questa narrazione non contiene opinioni personali, come sostenuto nell'ordinanza, ma fatti precisi, di cui [OSCURATO:PERSONA] ha una diretta conoscenza, e che dimostrano da un lato che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di riconoscere il killer, che aveva il volto coperto, e dall'altro lato che il riconoscimento da lei operato in seguito era stato involontariamente inquinato da [OSCURATO:PERSONA], che le aveva riferito le caratteristiche fisiche del [OSCURATO:PERSONA], che ella ignorava ma che avrebbe in seguito riferito agli inquirenti. L'elemento conoscitivo fornito, consistente non nelle opinioni del [OSCURATO:PERSONA] ma nel racconto di fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ha un evidente carattere di decisività, in quanto scardina completamente la valutazione di genuinità del riconoscimento operato dalla predetta testimone. 2.1. L'ordinanza è errata anche nella parte in cui nega la valenza di "prove nuove" agli ulteriori elementi forniti nell'istanza, in quanto essi non sono elementi già presenti nel processo ormai concluso. Si tratta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], circa l'intervento di rinoplastica a cui il [OSCURATO:PERSONA] 3si era sottoposto prima dell'omicidio, elemento che rende del tutto inattendibile il riconoscimento, fondato sul particolare del naso gibboso dell'omicida; la perizia del dr. [OSCURATO:PERSONA], che dichiarò che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva essersi sottoposto a due interventi di rinoplastica, così confermando che si era sottoposto a tale intervento in epoca precedente all'omicidio; il consulente [OSCURATO:PERSONA], inoltre, ha apportato elementi nuovi in merito alla possibilità di una retrodatazione delle impronte trovate nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Anche il consulente Catalfamo, mai ascoltato nel processo, dichiarò che il [OSCURATO:PERSONA] non si era sottoposto a due diversi interventi di rinoplastica. Infine sono stati forniti, quali elementi nuovi, i dati relativi all'intervenuta archiviazione delle contestazioni di reati associativi a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale, quindi, non è stato mai ritenuto un capo di un'associazione criminale all'epoca di commissione dell'omicidio, elemento che, pur non essendo in sé decisivo, scardina l'ipotesi di un suo movente quale intraneo ad un sodalizio mafioso. 2.2. Oltre al vizio di travisamento delle prove fornite nell'istanza, sussiste anche la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., che chiede al giudice della revisione di effettuare il raffronto tra la decisione di cui si chiede la revisione e gli elementi di prova forniti, da raffrontare sia singolarmente, sia nel loro complesso, al fine di valutare la loro idoneità a portare al ribaltamento della sentenza di condanna, e al proscioglimento dell'istante. L'ordinanza non ha effettuato tale raffronto, in quanto non ha operato una valutazione analitica di tutti gli elementi forniti, e quindi neppure una loro valutazione complessiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. L'istituto della revisione di una sentenza di condanna definitiva è applicabile, nel caso previsto dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631», con la prescrizione che «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531». La Corte costituzionale, nella risalente sentenza n. 28/1969, e la stessa Corte EDU riconoscono la legittimità della procedura di revisione di una sentenza definitiva quale strumento per la tutela del soggetto innocente, 4nell'ipotesi di condanna per errore giudiziario, anche se tale istituto deve contemperarsi con il principio del rispetto della certezza e stabilità del giudicato, ritenuto fondamentale in ogni ordinamento anche perché preordinato a garantire l'efficienza della giustizia penale. La procedura di revisione prevede perciò, agli artt. 634 e 636 cod. proc. pen., una preventiva delibazione di ammissibilità della richiesta e un eventuale, successivo giudizio dibattimentale, anche se il codice non stabilisce una netta distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria ma, come detto, una previa valutazione dell'ammissibilità della domanda, finalizzata a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate e ad evitare la celebrazione di un nuovo processo che appaia ex ante superfluo. Legittimamente, pertanto, la Corte di appello ha previamente valutato l'ammissibilità della richiesta di revisione, fondata sulle "prove nuove" fornite dall'istante e consistenti nelle dichiarazioni de relato rese dal giornalista [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], da• quelle vitAk direttamente riferite da [OSCURATO:PERSONA], da prove relative all'intervento di rinoplastica che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe eseguito prima dell'omicidio, 44a4 una consulenza sulla databilità delle impronte di questi rinvenute nell'abitazione di tale [OSCURATO:PERSONA] .w.xtk [OSCURATO:PERSONA] e glie assoluzioni o archiviazioni per le accuse di partecipazione ad associazioni criminose. Tale valutazione di ammissibilità deve necessariamente estendersi ad una verifica non solo della effettiva novità delle prove indicate come tali, ma anche della loro potenziale idoneità a scardinare il giudizio di condanna oggetto della revisione. Secondo il principio dettato da questa Corte, infatti, «In tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405). Quanto al concetto di novità della prova, non vi sono dubbi che esso comprenda le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa e quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, secondo il principio stabilito dalla sentenza Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2022, Pisano, Rv. 220443. La valutazione richiesta al giudice chiamato ad effettuare il vaglio di ammissibilità di una istanza di revisione, pertanto, consiste in primo luogo nell'accertamento della configurabilità di una delle ipotesi previste dall'art. 630 cod. proc. pen. e,quindi, nel caso in cui venga prospettata l'esistenza di prove nuove, nell'effettivo carattere di novità di queste; quindi ,nellaverifica se, dando 5per accertati i fatti che i nuovi elementi di prova intendono dimostrare, il giudicato di condanna verrebbe travolto, con deliberazione condotta in via prognostica e dall'esterno; infine, in una valutazione della eventuale manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., consistente, nell'ipotesi di prospettazione di prove nuove, nel riscontro della persuasività e della congruenza dei risultati probatori che l'impugnazione straordinaria si propone di raggiungere. 3. L'ordinanza impugnata si è conformata ai principi sopra ribaditi, procedendo in primo luogo alla verifica della sussistenza del carattere di novità delle prove indicate nell'istanza. 3.1. E' evidente l'irrilevanza, quale prova, delle dichiarazioni rese dal giornalista [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA]: esse consistono solo nel resoconto di conversazioni da lui avute con [OSCURATO:PERSONA] e possono al più essere utilizzate quale conferma del fatto che questi abbia riferito fatti ed opinioni relativi all'omicidio di suo fratello, e del contenuto delle sue propalazioni. L'allegazione del verbale dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] alla Procura Distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale indagato in reato connesso, contenente le medesime affermazioni riferite dal giornalista, rendo irrilevante e superflua la testimonianza di quest'ultimo, al quale neppure può essere demandata la valutazione della veridicità della motivazione addotta dal [OSCURATO:PERSONA] per rendere tali dichiarazioni, oltre venti anni dopo l'omicidio, o una valutazione del reale stato d'animo del dichiarante. Sul punto, peraltro, non può non rilevarsi che, mentre con il giornalista egli ha attribuito ad un rimorso di coscienza la sua decisione di esternare i propri dubbi, ai pubblici ministeri ha affermato con chiarezza che essa consegue al peggioramento dei suoi rapporti con i nipoti, figli dell'ucciso. L'affermazione dell'ordinanza impugnata, che la testimonianza del giornalista non possa essere qualificata come nuova prova, è pertanto logica e aderente al suo contenuto. 3.2. E' logica e aderente al suo contenuto anche la valutazione della insussistenza della natura di "prova" nella opinione manifestata da [OSCURATO:PERSONA], nel citato interrogatorio, circa il movente dell'omicidio del fratello e la conseguente sua attribuibilità non al [OSCURATO:PERSONA] ma, genericamente, a "famiglie di Archi" (come egli avrebbe riferito al predetto giornalista). L'ordinanza afferma correttamente che, sotto questo profilo, il [OSCURATO:PERSONA] ha espresso solo un personale convincimento e dei dubbi, non sorretti da elementi di fatto. Nell'interrogatorio sopra citato, in effetti, [OSCURATO:PERSONA] ha parlato di sue «perplessità» in ordine al movente dell'omicidio individuato dalle sentenze di condanna del [OSCURATO:PERSONA], perché suo fratello, a suo parere, non poteva essere un referente della 'ndrangheta di Pellaro a causa della propria qualità di 6collaboratore di giustizia, e riteneva perciò più credibile che il movente della sua uccisione fosse proprio la scelta di collaborazione fatta dal dichiarante. Egli, addirittura, ha precisato di non avere mai negato, parlando con il giornalista, che il [OSCURATO:PERSONA], esponente della 'ndrangheta, sia stato l'esecutore dell'omicidio, e di avere solo fatto delle deduzioni in quanto «essendo diverso il movente, ritengo possano essere stati altri gli autori». La valutazione della mancanza del carattere di "prova" di questa dichiarazione è, pertanto, del tutto logica, avendo il dichiarante espresso solo una propria deduzione, ipotizzando come possibile un movente diverso per l'omicidio del fratello / ma senza indicare un elemento oggettivo che possa dimostrare tale diversità, e dubitando solo per tale motivo della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], senza poterla peraltro escludere. 3.3. Il ricorrente lamenta che l'ordinanza non abbia valutato le ulteriori dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], e relative alla falsità del riconoscimento operato dalla teste oculare [OSCURATO:PERSONA], che indicò il [OSCURATO:PERSONA] quale l'autore del reato ma che sarebbe stata indotta a ciò dalle informazioni ricevute dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], dichiarazioni dalle quali risulterebbe provata l'inattendibilità di quel riconoscimento. La doglianza non è fondata: l'ordinanza menziona tali dichiarazioni, affermando che esse «consentirebbero di rendere più claudicanti e incerte le prove fondanti la tesi accusatoria e precipuamente rappresentate dal riconoscimento del killer da parte della teste oculare [OSCURATO:PERSONA]», ma ne esclude il carattere di novità, in quanto miranti solo ad una rivalutazione di tale riconoscimento, ma non idonee a scardinare la condanna di [OSCURATO:PERSONA], essendo la tesi accusatoria fondata su un iter argomentativo che portò alla approfondita disamina anche della affidabilità di tale elemento probatorio. Tale valutazione, anche se esposta nell'ordinanza in modo sintetico, appare logica. [OSCURATO:PERSONA] ha raccontato in modo dettagliato un suo incontro con la [OSCURATO:PERSONA], successivo all'omicidio, dal quale trasse la convinzione che ella non aveva riconosciuto il killer, anche perché diceva che aveva il volto coperto, né conosceva il [OSCURATO:PERSONA], ed erano solo i figli dell'ucciso, presenti a quell'incontro, ad affermare con certezza che questi era stato l'autore dell'omicidio. Secondo tale racconto, fu lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a direfilla [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] aveva il naso gibboso, circostanza che ella, in seguito, riferì agli inquirenti. Questa dichiarazione è priva di riscontri, ma anche ammettendone la verificabilità e persino la sua piena veridicità, essa non dimostra con certezza la falsità del riconoscimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA], ma solo pone un dubbio sull'attendibilità della donna. La testimonianza resa dalla teste, infatti, non viene scardinata da questa nuova prova, bensì essa imporrebbe solo una valutazione della sua attendibilità. Tale valutazione, però, è stata approfonditamente effettuata nei giudizi di merito 7svolti a carico del [OSCURATO:PERSONA], perché sin dal giudizio di primo grado quella testimonianza fu contestata dalla difesa. Come risulta dalla sentenza n. 19275/2012 della Sezione Quinta di questa Corte, il [OSCURATO:PERSONA] fu condannato dal giudice di primo grado sulla base, tra le altre prove, del riconoscimento fotografico operato dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo che, otto giorni prima di esso, ella aveva dichiarato, esaminando le medesime fotografie, di non riconoscere il killer; il giudice di appello, sulla base della medesima prova, assolse il [OSCURATO:PERSONA], pur escludendo che il riconoscimento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato "pilotato" dai familiari della vittima, respingendo però la richiesta di sottoporre l'imputato ad una ricognizione formale da parte della teste; il giudice di rinvio, effettuata tale ricognizione, che ebbe esito positivo, dichiarò il [OSCURATO:PERSONA] colpevole; la Corte di cassazione, infine, rigettò il ricorso contro tale condanna. Le ragioni di tale rigetto furono molteplici. In primo e principale luogo, la Corte di cassazione respinse tutte le censure in merito alla testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], ribadendo l'infondatezza dell'ipotesi di un suo "pilotaggio" da parte dei familiari della vittima e specificamente di [OSCURATO:PERSONA], per l'assenza di un interesse alla condanna del [OSCURATO:PERSONA], già condannato all'ergastolo per altri omicidi, per la implausibilità di un simile "pilotaggio" se la donna non avesse descritto almeno alcune caratteristiche del killer da lei osservato, circostanza che indusse a dare credito alla sua affermazione di avere riconosciuto il soggetto già nel primo esperimento di riconoscimento fotografico, ma di non averlo riferito agli inquirenti. La Corte respinse anche le censure in merito alla valenza probatoria della ricognizione formale effettuata dalla teste durante il giudizio di rinvio, fondate sull'assunto che ella aveva ormai acquisito la conoscenza delle fattezze del [OSCURATO:PERSONA] dalle foto già visionate, in quanto se ella non aveva in realtà memorizzato l'immagine di quelle foto, il riconoscimento formale era ampiamente probante, ma anche se ella l'aveva memorizzata, il successivo riconoscimento formale confermava la validità di quello già effettuato in fotografia. Il giudice di rinvio aveva anche valutato l'attendibilità della ricognizione formale alla luce dell'asserito intervento di rinoplastica a cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sottoposto prima dell'omicidio, e che avrebbe eliminato la caratteristica della gibbosità del naso, e l'aveva affermata dicendo che «i caratteri fisionomici dell'imputato, come poteva rilevarsi dalle recenti fotografie in atti, non erano notevolmente mutati»; tale valutazione fu confermata dalla Corte di cassazione, secondo cui se, nonostante tale intervento, la teste aveva riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] sia nelle foto antecedenti ad esso, da lei visionate pochi giorni dopo l'omicidio, sia nella ricognizione formale, effettuata a distanza di anni, ciò confermava «che la modifica conseguente all'intervento di rinoplastica non era certo tale da rendere irriconoscibile la persona che lo aveva subito». 8Dalla citata sentenza della Corte di cassazione risulta inoltre che il giudice di rinvio aveva escluso la fondatezza dell'ipotesi di un "pilotaggio" del riconoscimento fotografico della [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intercettata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 21.16, da cui aveva desunto che la donna aveva fornito ai familiari della vittima la descrizione dell'omicida, di cui ignorava il nome, e questi ultimi avevano tentato di risalire all'identità del soggetto sulla base di questa (intercettazione riportata anche nell'istanza di revisione, e interpretata dal ricorrente in modo identico): tale elemento pone quindi dei dubbi sulla veridicità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] sul non avere la donna fornito indicazioni circa l'aspetto del killer. Appare pertanto corretta, perché fondata sulle motivazioni delle sentenze di merito e della stessa sentenza del giudice di legittimità sopra citata, la valutazione dell'ordinanza impugnata, che l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] di un possibile "pilotaggio", sia pure involontario, del riconoscimento fotografico effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] non costituisca una prova nuova, bensì si tratti di una ipotesi difensiva già ampiamente valutata dai giudici e respinta per una pluralità di ragioni, logiche ed oggettive, ragioni che allo stato non risultano scardinate dalla dichiarazione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Le motivazioni della sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] da parte del giudice di rinvio, e di quelle della sentenza di questa Corte n. 19275/2012, in merito alla rilevanza dell'intervento di rinoplastica a cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sottoposto prima dell'omicidio, dimostrano anche il carattere di "non novità" delle prove che il ricorrente ha indicato come finalizzate a dimostrare l'effettività di tale intervento e le sue conseguenze. Tali sentenze hanno dichiarato la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] anche dando per accertato che egli avesse subito l'intervento in questione: per il giudice di rinvio esso, se effettuato, non aveva comunque modificato le fattezze del [OSCURATO:PERSONA] in modo significativo e tale da inficiare il riconoscimento compiuto dalla teste, essendo stata la modestia della modifica verificata direttamente, mediante l'esame di fotografie recenti; analogamente, secondo la Corte di cassazione, se la nuova forma del naso non aveva impedito l'esito positivo della ricognizione formale, ciò confermava che «la modifica conseguente all'intervento di rinoplastica non era certo tale da rendere irriconoscibile la persona che lo aveva subito», nonostante la dichiarazione sulla sua rilevanza riferita dal perito dr. [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni di detto perito, già ascoltato nei giudizi di merito, di tale [OSCURATO:PERSONA] e del consulente Catalfamo, mai ascoltati in precedenza, sono state indicate nell'istanza di revisione quali nuove prove dirette a dimostrare l'effettività dell'intervento di rinoplastica a cui il [OSCURATO:PERSONA] si era sottoposto, l'unicità di tale intervento ed anche il suo effetto modificativo, ma esse non hanno il carattere della novità o della decisività, perché le sentenze 9definitive di condanna, come sopra già riportato, hanno valutato l'ipotesi difensiva di una modifica della caratteristica del naso del [OSCURATO:PERSONA] e ne hanno escluso la rilevanza, affermando che, se anche egli aveva effettuato detto intervento, prima dell'omicidio, esso non aveva modificato le sue fattezze in modo così radicale da rendere impossibile il suo riconoscimento da parte della teste [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto è corretta la valutazione dell'ordinanza impugnata che, sia pure implicitamente, ha escluso la qualità di "nuova prova" per tutti gli elementi diretti a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] si era sottoposto a detto intervento e che esso aveva modificato, in parte, le sue fattezze, perché tali circostanze sono state già valutate come accertate. 3.5. L'ultima prova nuova indicata dal ricorrente consiste in una consulenza di tale dr. [OSCURATO:PERSONA], relativa alla possibilità di retrodatare le impronte del [OSCURATO:PERSONA] rinvenute nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Anche in ordine ad essa l'ordinanza non ha espresso una specifica motivazione, ma l'esclusione della sua rilevanza è contenuta nella definitiva valutazione di inammissibilità dell'istanza di revisione perché fondata solo su una rivalutazione dei dati probatori già esaminati dai giudici di merito. Dalla sentenza di questa Corte n. 19275/2012 risulta, infatti, che l'ipotesi difensiva di una possibile retrodatazione di tali impronte papillari fu esaminata dai giudici di merito, ma fu ritenuta irrilevante, sia per l'assenza di decisività, sia perché il valore indiziante di quell'elemento era relativo solo alla loro presenza in quella abitazione, non all'epoca del loro rilascio: i giudici di legittimità affermarono, infatti, che «anche ad ammettere che le impronte papillari rinvenute nell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] (e di cui non si contesta l'appartenenza al ricorrente) potessero risalire ad oltre quindici giorni prima dell'omicidio, ciò non potrebbe valere ad inficiare il valore indiziante attribuito dalla Corte di merito a tale elemento (cui, peraltro, non appare certo riconoscibile carattere di decisività, nel complesso dell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata), a fronte del fatto che non risulta, dalla lettura del ricorso, che sia stata fornita dall'imputato alcuna specifica indicazione circa l'epoca nella quale egli si era recato in detta abitazione e circa le ragioni che lo avevano indotto a farlo». 3.6. L'ultima doglianza esposta nel ricorso, relativa all'omessa valutazione dei decreti di archiviazione idonei a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai assunto ruoli apicali in ambito associativo, è manifestamente infondata, non costituendo tali documenti il valore di "prova nuova". La loro possibile incidenza sulla causale dell'omicidio, adombrata dal ricorrente, non li rende idonei a scardinare l'impianto decisionale della sentenza di condanna, in quanto la possibile sussistenza di causali alternative a quella accolta dai giudici è stata già valutata e ritenuta non rilevante, avendo la Corte di cassazione ribadito, anche nella sentenza n. 19275/2012 a carico del [OSCURATO:PERSONA], che l'accertamento della causale del 10delitto non è indispensabile ai fini della formulazione di un giudizio di colpevolezza, per cui la possibile sussistenza di un movente alternativo non è sufficiente per ribaltare tale giudizio, sostenuto da altri e diversi elementi dotati di adeguata valenza probatoria. 4. La motivazione dell 'ordinanza impugnata, benché sintetica, è dunque logica, fondata su una valutazione delle singole "prove nuove" addotte dal ricorrente, e conforme alla prescrizioni degli artt. 631 e 634 cod. proc. pen. L'esclusione del carattere di "novità" delle stesse deriva dalla verifica del contenuto della sentenza di condanna pronunciata dal giudice di rinvio e di quella pronunciata dalla Corte di cassazione che l 'ha resa definitiva: gli elementi della inattendibilità del riconoscimento operato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] a causa di un inquinamento da parte dei familiari dell 'ucciso e di suo fratello [OSCURATO:PERSONA], della modifica delle fattezze del [OSCURATO:PERSONA] per un intervento di rinoplastica da lui effettuato prima dell 'omicidio, della possibile retrodatazione delle impronte papillari rinvenute in casa della [OSCURATO:PERSONA], sono stati già valutati dai giudici di merito, e ne è stata già esclusa l 'idoneità a sovvertire gli elementi probatori su cui si è fondata la decisione di condanna. Anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], unico elemento realmente sopravvenuto a quest'ultima, non apportano dati conoscitivi del tutto nuovi, in quanto si limitano a reintrodurre la tesi dell'inquinamento del riconoscimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA], mediante un racconto che risulta in parte già smentito dall 'intercettazione valutata dai giudici di merito, tesi che, peraltro, viene avanzata come valutazione soggettiva dello stesso dichiarante, il quale ha affermato di ritenere, sulla base del suo racconto, che la donna non fosse in grado di effettuare alcun riconoscimento. L'assenza della indicazione di "prove nuove" nella richiesta di revisione, e la logica affermazione che essa tenda soltanto ad una rivalutazione degli elementi probatori già conosciuti ed esaminati, rende pertanto legittima la valutazione della sua inammissibilità. 5. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso deve pertanto essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e co P.Q.M