CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 29672/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APF'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 6 ottobre 2023, il Tribunale di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., per difetto di querela. 2. Avverso la sentenza ricorre per saltvm il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania deducendo con unico motivo violazione di legge. Lamenta in particolare il ricorrente che illegittimamente il Tribunale avrebbe ritenuto tardiva, in quanto effettuata successivamente alla scadenza del termine fissato dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 senza che la persona offesa avesse presentato querela, la contestazione suppletiva svolta dal pubblico ministero all'udienza del 6 ottobre 2023 ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e ad oggetto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) c.p. in riferimento alla destinazione al pubblico servizio dell'energia elettrica sottratta dall'imputato, circostanza dalla cui contestazione discendeva la procedibilità d'ufficio del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il P.g. ricorrente non si duole della conclusione del Tribunale per cui, in riferimento all'originaria formulazione dell'imputazione, il reato contestato all'imputato fosse divenuto procedibile a querela a seguito delle modifiche apportate all'art. 624 c.p. dall'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022. Lamenta invece la violazione dell'art. 517 c.p.p. per avere il giudice procedente ritenuto prevalente la virtuale operatività della sopravvenuta causa di improcedibilità per mancanza di querela, rispetto alla efficacia che avrebbe dovuto invece riconoscersi alla previa contestazione suppletiva della aggravante della destinazione del bene al pubblico servizio effettuata nel corso del giudizio ed in grado di ripristinare la procedibilità d'ufficio del reato in contestazione secondo quanto previsto dalla stessa disposizione oggetto delle modifiche apportate dalla citata novella. Come accennato, la doglianza deve ritenersi fondata. Infatti risulta dagli atti che il processo a carico dell'imputato, con decreto del 26 gennaio 2022, era stato fissato per l'udienza del 6 ottobre 2023. Nel corso di tale udienza il pubblico ministero ha proceduto ai sensi del citato art. 517 c.p.p. alla contestazione dell'aggravante idonea, come detto, a determinare la procedibilità di ufficio del reato imputato allo Spampinato. È dunque escluso che il titolare dell'azione penale abbia avuto modo di procedere alla contestazione tempestiva nella pendenza del termine assegnato dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 per proporre la querela in conseguenza del mutato regime di procedibilità del reato. Negare dunque, come ha fatto il Tribunale ritenendo "tardiva" la contestazione supplettiva, gli effetti di tale legittimo atto propulsivo del pubblico ministero, in ragione dell'operatività della causa di improcedibilità "ora per allora", anche in casi, come quello in esame, nei quali - in ragione della assenza assoluta di attività processuale da un momento antecedente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (il 30 dicembre 2022) ad un momento successivo a quello di maturazione effettiva della nuova causa di improcedibilità ( 30 marzo 2023), per rinvii disposti dal giudice - la pubblica accusa non aveva possibilità alcuna di assumere l'iniziativa necessaria per adeguare l'imputazione alle nuove regole, è frutto di una interpretazione irragionevolmente discriminatoria e in conflitto col dovere, costituzionalmente imposto, del titolare dell'azione penale di esercizio e proseguimento della stessa azione. Infatti, nel caso di improcedibilità sopravvenuta, il rapporto con il potere di contestazione suppletiva torna ad essere il frutto di un'opportuna valorizzazione del principio costituzionale della obbligatorietà della azione penale, come già ritenuto da orientamento di questa Corte al quale il Collegio ritiene di aderire (Sez. 5, n. 14891 del 14/3/2024, Bonaurio; Sez. 5, n. 14890 del 14/3/2024, Bevacqua). Va dunque ritenuta la nullità della sentenza per aver illegittimamente ritenuto irrituale, perché tardiva, la contestazione ex art. 517 c.p.p. da parte del pubblico ministero dell'aggravante della destinazione della cosa sottratta al pubblico servizio e, conseguentemente, erroneamente dichiarato improcedibile il reato per difetto di querela (Sez. 4, n. 14710 del 27/03/2024, Costantino, Rv. 286124; Sez. 4, n. 48347 del 04/10/2023, Scalora, Rv. 285682). 3. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Catania per il relativo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo