CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 25093-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati– avverso la sentenza n. 452/2/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del MOLISE, depositata il 23/9/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Molise aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 164/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avviso di rettifica e liquidazione, notificato in data 18 ottobre 2008, con il quale, in relazione all'atto di compravendita del 28 novembre 2006, a rogito notaio [OSCURATO:PERSONA], repertorio 56115, raccolta 17100, veniva elevato il valore dei terreni dichiarato con richiesta del pagamento del maggiore importo complessivo per imposte e sanzioni; il contribuente ed il terzo intervenuto nel giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] 1.1. non risulta dagli atti a disposizione che il ricorso sia stato ritualmente notificato, oltre che a [OSCURATO:PERSONA], anche a [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., nonostante la suddetta società sia litisconsorte necessario processuale in quanto parte del giudizio di appello; 1.2. non è stato infatti depositata,da parte dell’Agenzia ricorrente, prova della notifica alla suddetta società; 1.3. è necessario quindi ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., rimasta intimata P.Q.M. La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in modalità da remoto, della Corte d