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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24506/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di di cui agli artt. 497-bis (capo A) truffa in concorso (capo B) e tentata truffa in concorso (capo C); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato - è indeducibile per genericità della sua formulazione, non essendo sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non indicando chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce, né gli elementi che sono alla base della censura formulata; - che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla grossolanità del falso contestato e all'invocato assorbimento del delitto di falso nella truffa - è indeducibile nella parte in cui postula un (differente) apprezzamento in fatto (della manifesta idoneità ingannatoria del documento), com'è noto, precluso a questa Corte ed è manifestamente infondato nella parte in cui invoca l'assorbimento tra due reati diversi sia nella loro dimensione strutturale (oggettiva e soggettiva), che sotto il profilo degli interessi tutelati, semplicemente connessi funzionalmente nella strumentalità dell'uno rispetto all'altro; - che il terzo motivo - che lamenta il difetto della querela, necessaria condizione di procedibilità - è manifestamente infondato, essendo in atti la querela sporta dalla persona offesa, formalmente qualificata tale e contenente l'esplicita manifestazione della volontà punitiva, anche in considerazione della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il direttore dell'esercizio commerciale, seppur non munito di pieni poteri di rappresentanza, è legittimato a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289); - che il quarto motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla concreta determinazione della pena irrogata e al riconoscimento delle attenuanti generiche - è indeducibile, essendo la pena stata determinata nel minimo e le attenuanti ritenute prevalenti nella loro massima espansione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di di cui agli artt. 497-bis (capo A) truffa in concorso (capo B) e tentata truffa in concorso (capo C); - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato - è indeducibile per genericità della sua formulazione, non essendo sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria e non indicando chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce, né gli elementi che sono alla base della censura formulata; - che il secondo motivo - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla grossolanità del falso contestato e all'invocato assorbimento del delitto di falso nella truffa - è indeducibile nella parte in cui postula un (differente) apprezzamento in fatto (della manifesta idoneità ingannatoria del documento), com'è noto, precluso a questa Corte ed è manifestamente infondato nella parte in cui invoca l'assorbimento tra due reati diversi sia nella loro dimensione strutturale (oggettiva e soggettiva), che sotto il profilo degli interessi tutelati, semplicemente connessi funzionalmente nella strumentalità dell'uno rispetto all'altro; - che il terzo motivo - che lamenta il difetto della querela, necessaria condizione di procedibilità - è manifestamente infondato, essendo in atti la querela sporta dalla persona offesa, formalmente qualificata tale e contenente l'esplicita manifestazione della volontà punitiva, anche in considerazione della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il direttore dell'esercizio commerciale, seppur non munito di pieni poteri di rappresentanza, è legittimato a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289); - che il quarto motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla concreta determinazione della pena irrogata e al riconoscimento delle attenuanti generiche - è indeducibile, essendo la pena stata determinata nel minimo e le attenuanti ritenute prevalenti nella loro massima espansione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M
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