CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 1962
Cassazione n. 11555/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1962 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37853/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 perché aveva occultato o distrutto tutte le fatture di vendita emesse negli anni 2011 e 2012 in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari degli anni 2011 e 2012, fatti accertati il 23 settembre 2016, allorché non aveva esibito la documentazione contabile alla Guardia di finanza; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato deduce il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto nel senso della violazione degli art. 5 e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, anziché dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e con riferimento alla responsabilità per il reato di occultamento anziché per quello di distruzione con conseguente mancata dichiarazione della prescrizione; Rilevato che la Corte territoriale ha ben spiegato che era stato contestato il fatto dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per cui l'accertamento aveva avuto a oggetto tale reato, e ha ritenuto che fosse integrata la condotta di occultamento in seguito alle indagini della Guardia di Finanza che aveva reperito le copie delle fatture presso i clienti; Rilevato, altresì, che è pacifico in giurisprudenza che il rinvenimento di fatture presso i clienti, a fronte del mancato reperimento della documentazione contabile presso l'imputato, integra il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili (Sez. 3, n. 3729 del 22/10/2024, dep. 2025, Rv. 287392 - 01, Accogli e n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 01); Rilevato che il ricorso non è specifico, perché una volta che la Corte territoriale abbia escluso la prescrizione, qualificando il fatto come di occultamento, non basta che il ricorrente contesti l'illogicità della motivazione in merito al reato accertato, perché deve allegare anche elementi in favore della distruzione e, soprattutto, dell'epoca di distruzione delle scritture contabili, essendo viceversa ragionevole ritenere che la distruzione, quale reato istantaneo, sia stata commessa al momento dell'accertamento (in termini, Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore