CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29793/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede raccoglimento dei ricorsi. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo 5 (partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso) per non avere commesso il fatto e rideterminava la pena nei suoi confronti per i restanti reati ad anni sette e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa; riduceva la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni cinque di reclusione; confermava nel resto la sentenza impugnata e, in particolare, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa e quella di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. Tutti gli imputati rispondono di rapina pluriaggravata ai danni di un ufficio postale nonché di detenzione e porto di un fucile mitragliatore kalashnikov e di altri due fucili, di cui uno a canne mozze (capi 1 e 2); [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di concorso nel furto delle targhe di un'autovettura, usate per la rapina predetta (capo 3); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di tentata estorsione aggravata ai danni di un imprenditore agricolo (capo 4); [OSCURATO:PERSONA] di partecipazione ad associazione di stampo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] (capo 5, per il quale la Corte territoriale ha assolto [OSCURATO:PERSONA]). Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta la recidiva specifica e reiterata, infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale riteneva ampiamente provata la partecipazione dei quattro imputati alla rapina a mano armata commessa nell'Ufficio postale di Merine il 1/10/2018, per la quale sussistevano molteplici emergenze processuali, valorizzate nella approfondita ricostruzione del delitto e della fase preparatoria operata dal Giudice di primo grado. In particolare, la sentenza ricordava i ripetuti sopralluoghi, compiuti a turno e in diversa composizione dai componenti della banda a partire dal 27 settembre 2018; tenuto conto che Merine è un piccolissimo centro della provincia di Lecce, alquanto distante dai luoghi di residenza degli imputati (prevalentemente Tuturano, in provincia di Brindisi), le trasferte a Merine non avevano alcuna giustificazione lecita. Non a caso, [OSCURATO:PERSONA] (che aveva ammesso i sopralluoghi) non aveva saputo o voluto dare spiegazioni comprensibili. [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] il 29 settembre a prendere a noleggio la Lancia Y rossa che sarebbe stata utilizzata come supporto, mentre il 30 settembre era stato avvisato da [OSCURATO:PERSONA] dell'impossibilità di un quinto soggetto a prendere parte all'azione.La mattina del giorno della rapina, le intercettazioni dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] era in auto con [OSCURATO:PERSONA] nella zona di Merine. Sussistevano gli elementi di fatto che dimostravano che i fratelli Fai avevano partecipato ai sopralluoghi e alla rapina, [OSCURATO:PERSONA] quale secondo esecutore materiale, [OSCURATO:PERSONA] alla guida della Lancia Y di supporto. [OSCURATO:PERSONA] aveva recuperato, tre ore dopo il delitto, il fratello Dario in prossimità di Vernole. Da parte sua, [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a più sopralluoghi sul luogo della rapina; pur non risultando dati oggettivi che lo individuassero in occasione del delitto, era certo che egli non aveva rinunciato alla partecipazione, cosicché non poteva che essere il terzo rapinatore che era entrato nell'Ufficio postale. La Corte riteneva che i dati somatici emersi sulla base delle dichiarazioni dei testimoni e delle riprese dell'impianto di videosorveglianza fossero compatibili con quelli degli imputati. La responsabilità dei fratelli Fai per il furto delle targhe di un'autovettura era dimostrata dall'accertata presenza sul luogo del furto nella prima mattina del 13 settembre 2018, dalla coincidenza di cinque dati alfanumerici su sette tra le targhe rubate e quelle osservate sulla [OSCURATO:PERSONA] dei rapinatori da una testimone della rapina e dall'accertata partecipazione di entrambi i fratelli Fai a detta rapina. Quanto alla tentata estorsione, la Corte attribuiva attendibilità alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; le minacce, pronunciate anche nei confronti della moglie della persona offesa, erano state reiterate, pesanti e pressanti, cosicché non vi era possibilità di dubitare della serietà dell'intento criminoso perseguito dagli autori. Gli elementi identificativi di [OSCURATO:PERSONA] e dei fratelli Fai erano inequivoci e certi. La versione fornita da [OSCURATO:PERSONA] dei motivi degli incontri con il denunciante era bizzarra e inverosimile. La prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] - per la quale era già stato condannato con sentenza irrevocabile del 1995 - era tratta dalle dichiarazioni, anche recenti, di alcuni collaboratori di giustizia e dal riferimento agli "amici di Tuturano" fatto nella tentata estorsione. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa permetteva di riconoscere le aggravanti contestate con riferimento alla rapina e alla tentata estorsione: tenuto conto dello stretto rapporto di parentela e della consuetudine alla commissione in gruppo di gravi delitti, i coimputati erano certamente a conoscenza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa; le modalità della tentata estorsione dimostravano, poi, il metodo mafioso. La Corte rigettava la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e confermava la recidiva contestata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo in un 2 ,ft primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente censura l'omessa valutazione, da parte del giudice di appello, dei motivi articolati con l'atto di gravame e le doglianze che dimostravano la insicurezza e la equivocità dell'intera piattaforma indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto essere transitato in un diverso sodalizio criminale e aver costituito un gruppo operativo nella zona di Tuturano, attraverso il quale aveva compiuto una serie di attività illecite. Con riferimento alla rapina all'Ufficio postale, l'iter argomentativo non eliminava affatto lo iato evidente tra le convinzioni raggiunte e i reali accadimenti: le conversazioni intercettate non avevano il significato allusivo e convenzionale ritenuto dal giudice; le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza non davano certezza dell'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come esecutore della rapina; le attività investigative non avevano mai portato al rinvenimento di armi e di indumenti per il travisamento. Quanto alla tentata estorsione, la ritenuta attendibilità della persona offesa era stata argomentata con motivazione priva di pregio, mentre la tesi difensiva era stata ritenuta bizzarra e inverosimigliante, ripetendo la Corte territoriale l'errore di lettura del giudice di primo grado, che aveva usato congetture per contrastare il significato certo proveniente da dati obiettivi, valorizzando sempre la versione contraria al ricorrente. La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto infondate le censure difensive che negavano l'esistenza di un tentativo di estorsione, attesa la mancanza di serietà e di continuità della pretesa nei confronti della vittima e il carattere del tutto enfatico ed estemporaneo delle minacce. Le ragioni del mancato accoglimento delle tesi difensive non erano state adeguatamente spiegate. Viene censurato anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, che la Corte territoriale aveva riconosciuto esclusivamente sulla base del riferimento alla destinazione delle somme agli amici detenuti. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Entrambi i giudici avevano ritenuto l'esistenza di una frangia locale della [OSCURATO:PERSONA]: ma erano carenti le caratteristiche di un'associazione di quel tipo; mancava la prova della capacità intimidatrice del preteso sodalizio operante nel territorio brindisino e non era sufficiente il generico riferimento alla forma intimidatrice della [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che si trattava di un sodalizio autonomo. In ogni caso, non vi era alcuna prova di consapevolezza e di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso; né erano sufficienti la precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in mancanza di prova dell'effettiva esistenza di una articolazione della organizzazione mafiosa e della effettiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione era apparente, omissiva e travisante: in particolare, non vi era alcuna prova della capacità intimidatrice del gruppo e della partecipazione all'associazione mafiosa del ricorrente, che non era provato dalla commissione di uno o più delitti. Nei confronti del ricorrente erano stati valorizzati indizi equivoci, suscettibili di antitetica significazione e contrastanti tra loro. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva contestata, al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era eccessiva. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, le medesime censure mosse nel primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il delitto di furto aggravato. I fratelli Fai avevano fornito adeguata spiegazione della presenza dei loro telefoni cellulari sul luogo del furto, possedendo essi un natante ormeggiato in quel luogo. La Corte territoriale aveva valorizzato una serie di circostanze che non fornivano la prova della colpevolezza per il furto al di là di ogni ragionevole dubbio. La sentenza era, quindi, affetta da vizio di motivazione. 4. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e all'affermazione di colpevolezza per i restanti reati. Fai era stato assolto dall'imputazione di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso. I Giudici si erano adagiati su una identificazione degli autori dei reati basata su elementi non oggettivi, ma soggettivamente valutabili, senza dare riscontro alla richiesta delle difese di accertare elementi oggettivi e senza motivare adeguatamente sull'incongruenza tra alcuni elementi presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero. La sentenza di appello mancava di motivazione per essersi limitata a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi. Non sussisteva l'aggravante del metodo mafioso, perché la minaccia non aveva tale caratteristica, come dimostrava anche il comportamento successivo della persona offesa, che non aveva esitato a denunciare l'accaduto. Non era sufficiente il riferimento ai danni che il gruppo avrebbe procurato alla persona offesa se avesse rifiutato le richieste. Inoltre, non vi era certezza della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo della tentata estorsione. Il riconoscimento dell'aggravante strideva con l'assoluzione di Fai dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.; la minaccia non era oggettivamente idonea a esercitare una coartazione psicologica sulle persone avente i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale: né era sufficiente la percezione che ne aveva avuto l'offeso. Il ricorrente ricorda che le Sezioni Unite hanno inquadrato la circostanza aggravante tra quelle di natura soggettiva, inerenti al motivo a delinquere: classificazione che rendeva problematica l'estensione dell'aggravante al concorrente nel reato. 5. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo analogo a quello formulato dal medesimo difensore in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Come emerge dal confronto tra il contenuto degli atti di appello, riprodotti analiticamente nella prima parte della sentenza impugnata, e quello dei ricorsi, i ricorrenti non fanno che riproporre le censure di merito già formulate, alle quali la Corte territoriale ha dato una risposta, formulando una espressa valutazione. Di fatto, i ricorrenti sollecitano una valutazione di merito da parte della Corte di legittimità, senza affatto dimostrare la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato né il travisamento di elementi probatori acquisiti. Si deve ricordare che il procedimento giunto all'esame di questa Corte presenta una "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In questo caso, il vizio di travisamento della prova che sia stato puntualmente denunciato al giudice di appello, il quale abbia confermato la sentenza di primo grado omettendo l'esame del vizio censurato, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 5 ii 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272324); ovvero, nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217). In effetti, questa Corte ha ripetutamente affermato che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Gli atti del processo invocati dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Quindi, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 - dep. 26/11/2019, S, Rv. 27775801); esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Giugliano, Rv. 257499); d'altra parte, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 27/11/2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635). Essendo questa la portata del vizio denunciato, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 - dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816). In definitiva, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). Si deve, comunque, sottolineare che, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 278237). 2. Analizzando i singoli ricorsi, si deve rilevare che le censure relative alla ricostruzione operata dalla Corte territoriale in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina all'Ufficio postale sono del tutto generiche: il ricorrente ribadisce che le conversazioni intercettate non erano affatto allusive e criptiche e che le immagini dei rapinatori riprese dalle telecamere di sorveglianza non dimostravano la compatibilità con la corporatura del ricorrente. Come si vede, si tratta di censure di merito che, per di più, non tengono conto delle considerazioni presenti in sentenza (ad esempio, sulla non incidenza del deficit neurologico da cui è affetto [OSCURATO:PERSONA] sulla sua attività). Il ricorrente menziona il dato dei ripetuti sopralluoghi sul posto della rapina, ma non lo commenta nemmeno; tace del tutto sui contatti con i correi e sulla convinzione espressa dalla Corte secondo cui, la mattina del giorno della rapina, si trovava in autovettura con [OSCURATO:PERSONA] nella zona di Merine. Analoghe considerazioni possono essere fatte in ordine alle censure mosse per la condanna per la tentata estorsione: il giudizio di attendibilità della persona offesa non viene dimostrato essere manifestamente illogico, limitandosi il ricorrente a contrapporre la propria versione dei fatti che già la sentenza aveva preso in considerazione e ritenuto inverosimile. Del tutto generica è la contestazione della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, ritenuta dai giudici di merito sulla base delle espressioni usate, della reiterazione e della pesantezza delle minacce e dell'evocazione dell'associazione mafiosa. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla condanna per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non fa che censurare la valutazione di merito della Corte territoriale che, sulla base della precedente condanna di [OSCURATO:PERSONA] per lo stesso reato, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del compimento di gravi reati (tra cui la tentata estorsione), ha ritenuto sussistente la permanente affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] e l'operatività in favore dell'associazione stessa. Il ricorrente sottolinea l'autonomia del gruppo rispetto all'associazione madre ma si tratta di deduzione senza agganci oggettivi concreti; argomenta in ordine alla mancanza di prova della sua affiliazione, senza tenere conto che i giudici di merito hanno ritenuto che lo stesso avesse proseguito nella partecipazione per la quale era stato condannato. Il terzo motivo di ricorso è decisamente generico: la misura della pena consegue alla natura di associazione armata di quella cui il ricorrente fa parte; come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, il Giudice aveva applicato la pena minima edittale di anni dodici di reclusione previsto dall'art. 416 bis, comma 4, cod. pen.; il ricorrente non chiarisce affatto sulla base di quali considerazioni avrebbero dovuto essere concesse a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche, né perché la recidiva non dovesse essere applicata: d'altro canto, la sentenza impugnata fornisce un'adeguata motivazione su entrambe le questioni. 3. Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le considerazioni già fatte con riferimento all'analogo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nel secondo motivo di ricorso, relativo al furto delle targhe di un'autovettura, il ricorrente non fa che contrapporre alla ricostruzione adottata dalla Corte territoriale quella fornita dai fratelli Fai: che, cioè, gli stessi si trovavano sul luogo del furto delle targhe perché proprietari di un'imbarcazione ormeggiata in quel luogo. Si tratterebbe di una spiegazione "verosimile": ma, appunto, si tratta di una sollecitazione alla Corte di legittimità ad effettuare una valutazione di merito che non le spetta, tenendo conto che la Corte territoriale e il giudice di primo grado avevano già valutato la giustificazione proposta. D'altro canto, non è affatto illogico dedurre la responsabilità del ricorrente per il furto delle targhe dalla sua presenza alla rapina presso l'[OSCURATO:PERSONA] e dalla visione (anche se parziale) delle stesse da parte di una testimone. Non viene affatto violato il principio della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto la Corte ha utilizzato indizi precisi e concordanti. 4. Anche i ricorsi formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - aventi ad oggetto apparente la condanna per i reati contestati, ma risultando specifici esclusivamente in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso contestata per la rapina e per la tentata estorsione - non fanno che sollecitare la Corte di legittimità a ritenere che le caratteristiche delle minacce formulate nei confronti dell'imprenditore agricolo, la loro reiterazione, l'essere state rivolte anche alla moglie, l'evocazione degli "amici di Tuturano" non avessero le caratteristiche del metodo mafioso. Ma questa Corte - dato atto che il tema è già stato trattato da entrambe le sentenze di merito e che l'affiliazione di uno degli autori della tentata estorsione alla [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta provata - non può esprimere una valutazione di merito, risultando la motivazione della sentenza impugnata del tutto logica e aderente alle circostanze di fatto. 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in fav