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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46552/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 20 dicembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bari il 26 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di tentativo di furto aggravato (capo n. 1), resistenza a pubblico ufficiale (capo n. 2), lesioni volontarie (capo n. 3) e porto di oggetto atto ad offendere (capo n. 4), fatti tutti commessi il 16 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, con l'aumento per la continuazione tra i reati ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato: infatti l'unico motivo ha ad oggetto il trattamento punitivo, che, tuttavia, risulta sorretto da sufficiente, non illogica e non incongrua motivazione, leggendosi alla p. 4 della sentenza impugnata che difettano nel caso di specie elementi di meritevolezza per il riconoscimento delle attenuanti innominate, che sussiste un precedente specifico di polizia e che l'imputato ha tenuto un comportamento processuale non collaborativo.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 20 dicembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bari il 26 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di tentativo di furto aggravato (capo n. 1), resistenza a pubblico ufficiale (capo n. 2), lesioni volontarie (capo n. 3) e porto di oggetto atto ad offendere (capo n. 4), fatti tutti commessi il 16 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, con l'aumento per la continuazione tra i reati ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto. Il ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti l'unico motivo ha ad oggetto il trattamento punitivo, che, tuttavia, risulta sorretto da sufficiente, non illogica e non incongrua motivazione, leggendosi alla p. 4 della sentenza impugnata che difettano nel caso di specie elementi di meritevolezza per il riconoscimento delle attenuanti innominate, che sussiste un precedente specifico di polizia e che l'imputato ha tenuto un comportamento processuale non collaborativo. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19
Sentenza Cassazione n. 46552/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris