CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 19759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 13/10/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), disponendo la confisca dello stupefacente e del denaro in sequestro. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza dell'art. 240-bis cod.pen., lamentando che la confisca del denaro in sequestro, disposta ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen., non era sorretta da motivazione in ordine alla sproporzione della somma e della mancata giustificazione della provenienza. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Va ricordato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez.U,n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Rv.279348 - 01; Sez. U. del 26/09/2019, Savin e altri; Sez.3, n.4252 del 15/01/2019, Rv. 274946 - 01; Sez. 3, n.15525 del 15/02/2019, Rv. 275862 - 01). 3. Tanto osservato, risulta integrato il vizio dedotto. Va evidenziato che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti - contestato al ricorrente - , il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv.283248 - 01). Nella specie, il Tribunale ha espresso una motivazione ("confisca del denaro in sequestro chiaro provento di spaccio") erronea e carente nonchè meramente assertiva circa le ragioni, sia fattuali che giuridiche, sulle quali è stata fondata l'adozione della misura ablativa della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. Deve, infatti, escludersi che la somma oggetto di sequestro possa essere considerata il profitto dell'attività di spaccio atteso che la condotta criminosa in contestazione è costituita dalla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e non già dalla loro cessione a terzi (cfr. Sez. 6 n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi e Sez. 3 n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv 253768). Né vengono indicate le ragioni di una eventuale confisca per sproporzione ex art. 240- bis cod.pen. 4. Consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame, limitatamente alla somma di denaro confiscata, restando ovviamente impregiudicate le ulteriori statuizioni della sentenza, coperte dall'autorità del giudicato. P.Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto