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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09237/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa in data 9 marzo 2020, ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma in data 4 novembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed 800 euro di multa, perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90, per cessione a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di venti euro gr.0,5 lordi di cocaina, fatto commesso in Roma il 27 settembre 2019.

2. Avverso la sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cos. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., senza una motivazione adeguata, essendosi fatto riferimento alla non occasionalità della condotta; 2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione ai parametri ex art. 133 cod. pen. del trattamento sanzionatorio inflitto, essendo state utilizzate formule stereotipate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e ripropone inoltre censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta.

1.1. Per quanto attiene al primo motivo, va considerato che il giudice d'appello ha motivato circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, sottolineando nuovamente, come del resto già fatto dal giudice del primo grado, la non occasionalità della condotta dell'imputato, in considerazione dei due carichi pendenti per reati specifici, in epoca recente, ai quali consegue un giudizio prognostico non favorevole.

Come già segnalato nella parte motiva della sentenza qui impugnata, la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, ritiene che la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena possa fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità, ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (in tal senso Sez.5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 06/03/2020, A. Rv. 278685 - 01).

2. Quanto al secondo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142).

Inoltre, come è noto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice non è tenuto ad esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento nella determinazione della dosimetria (cfr. Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 - 03) e quanto agli oneri motivazionali imposti al giudice in sede di commisurazione della pena, questa Corte ha osservato che, qualora l'applicazione di una pena base risulti contenuta in una fascia medio bassa, che sia prossima al limite edittale o che comunque resti al di sotto del medio edittale, non è necessaria una specifica motivazione sul punto (cfr. Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), dovendo esprimere una motivazione specifica solo per il caso in cui commini una pena base pari o superiore al medio edittale (cfr. Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01).

2.2. Orbene, nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal giudice di Tribunale di Roma, fornendo compiuta risposta sia al motivo di appello relativo alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (punto della decisione qui non oggetto di impugnazione), sia a quello circa l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sottolineando l'adeguatezza della dosimetria sanzionatoria in relazione alla minima offensività del dato ponderale, ma anche la caratterizzazione della condotta quale espressione "di una consueta e costante modalità di guadagno".

La motivazione risulta corretta, in . considerazione della pena base stabilita dal giudice di prime cure (diciotto mesi di reclusione) e della duplice diminuzione di un terzo effettuata (per le circostanze attenuanti generiche e per effetto del rito prescelto).

Il ricorso va dichiarato perciò inammissibile e a tale declaratoria di inammissibilità consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza emessa in data 9 marzo 2020, ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Roma in data 4 novembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed 800 euro di multa, perché giudicato colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90, per cessione a [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di venti euro gr.0,5 lordi di cocaina, fatto commesso in Roma il 27 settembre 2019. 2. Avverso la sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi: 1) Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cos. proc. pen., in riferimento alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., senza una motivazione adeguata, essendosi fatto riferimento alla non occasionalità della condotta; 2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione ai parametri ex art. 133 cod. pen. del trattamento sanzionatorio inflitto, essendo state utilizzate formule stereotipate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e ripropone inoltre censure già presentate con il gravame di appello nei medesimi contenuti, censure alla quale la sentenza impugnata ha fornito congrua risposta. 1.1. Per quanto attiene al primo motivo, va considerato che il giudice d'appello ha motivato circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, sottolineando nuovamente, come del resto già fatto dal giudice del primo grado, la non occasionalità della condotta dell'imputato, in considerazione dei due carichi pendenti per reati specifici, in epoca recente, ai quali consegue un giudizio prognostico non favorevole. Come già segnalato nella parte motiva della sentenza qui impugnata, la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, ritiene che la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena possa fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità, ed anzi l'art. 9, legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi "ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale" (in tal senso Sez.5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 06/03/2020, A. Rv. 278685 - 01). 2. Quanto al secondo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Inoltre, come è noto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice non è tenuto ad esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento nella determinazione della dosimetria (cfr. Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 - 03) e quanto agli oneri motivazionali imposti al giudice in sede di commisurazione della pena, questa Corte ha osservato che, qualora l'applicazione di una pena base risulti contenuta in una fascia medio bassa, che sia prossima al limite edittale o che comunque resti al di sotto del medio edittale, non è necessaria una specifica motivazione sul punto (cfr. Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01), dovendo esprimere una motivazione specifica solo per il caso in cui commini una pena base pari o superiore al medio edittale (cfr. Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153 - 01; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01). 2.2. Orbene, nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno confermato, con motivazione congrua ed immune da smagliature logiche, la valutazione relativa alla dosimetria della sanzione comminata, già espressa dal giudice di Tribunale di Roma, fornendo compiuta risposta sia al motivo di appello relativo alla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (punto della decisione qui non oggetto di impugnazione), sia a quello circa l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sottolineando l'adeguatezza della dosimetria sanzionatoria in relazione alla minima offensività del dato ponderale, ma anche la caratterizzazione della condotta quale espressione "di una consueta e costante modalità di guadagno". La motivazione risulta corretta, in . considerazione della pena base stabilita dal giudice di prime cure (diciotto mesi di reclusione) e della duplice diminuzione di un terzo effettuata (per le circostanze attenuanti generiche e per effetto del rito prescelto). Il ricorso va dichiarato perciò inammissibile e a tale declaratoria di inammissibilità consegue, in forza del disposto di cui all'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 09237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris