Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32179/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza dei 01-07-2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette !e conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 luglio 2021, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 30 marzo 2019, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 2.700 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto 4,773 grammi di hashish e 4 involucri contenenti cocaina; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 2019.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, Romanelli, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta il difetto di motivazione della pronuncia impugnata rispetto alla mancata concessione del beneficio della non menzione, che era stato espressamente richiesto nella memoria difensiva prodotta in sede di discussione dinanzi alla Corte territoriale il 10 luglio 2021.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., apparendo il fatto per cu si procede qualificabile in termini di particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre il secondo non è meritevole di accoglimento.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, nella memoria depositata all'udienza del 1° luglio 2021, il difensore dell'appellante aveva sollecitato il riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, valorizzando il fatto che si trattava della prima condanna.

A tale richiesta la Corte di appello ha mancato di dare risposta, giustificando il silenzio argomentativo dei giudici di secondo grado l'annullamento in parte qua della sentenza, posto che la richiesta difensiva non era manifestamente infondata, essendo l'imputato incensurato, almeno all'epoca della sentenza.

Né vi sono passaggi motivazionali della sentenza da cui possa implicitamente desumersi una valutazione negativa in tal senso da parte della Corte territoriale.

Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia per la relativa valutazione, che appare necessario riservare al giudice di merito.2.

Passando al secondo motivo, deve invece rilevarsi che le censure riferite al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non sono fondate.

In ord.ne al difetto di motivazione rispetto alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, occorre innanzitutto richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097), secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice, qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.

Alla luce di tale premessa interpretativa, deve osservarsi che la Corte di appello, pur senza dare esplicita risposta alla questione relativa all'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen., tuttavia ha fornito chiare indicazioni idonee a escludere una valutazione di particolare tenuità del fatto: e invero, a pagina 6 della sentenza, nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, i giudici di secondo grado, nell'escludere l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e nel giustificare il discostamento della pena dal minimo edittale, hanno valorizzato il possesso di sostanze stupefacenti diverse (hashish e cocaina) e il quantitativo non esiguo di cocaina (gr. 2,18) rinvenuta nei 4 involucri sequestrati, sostanza questa destinata allo spaccio "da strada", per cui, trattandosi di droga pesante, "l'evento dannoso o pericoloso non può essere ritenuto di speciale tenuità".

In definitiva, se è vero che i giudici di appello non si sono soffermati ex professo sulla richiesta difensiva, è tuttavia altrettanto vero che dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi è stato un rigetto implicito, e invero non illogico, della sollecitazione difensiva da parte della Corte territoriale.

Di qui l'infondatezza della doglianza articolata nel secondo motivo.

3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente all'omessa statuizione della non menzione, mentre il ricorso deve essere invece disatteso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione della non menzione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza dei 01-07-2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette !e conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 luglio 2021, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del 30 marzo 2019, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 2.700 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver illecitamente detenuto 4,773 grammi di hashish e 4 involucri contenenti cocaina; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 2019. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, Romanelli, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa contesta il difetto di motivazione della pronuncia impugnata rispetto alla mancata concessione del beneficio della non menzione, che era stato espressamente richiesto nella memoria difensiva prodotta in sede di discussione dinanzi alla Corte territoriale il 10 luglio 2021. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., apparendo il fatto per cu si procede qualificabile in termini di particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre il secondo non è meritevole di accoglimento. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, nella memoria depositata all'udienza del 1° luglio 2021, il difensore dell'appellante aveva sollecitato il riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, valorizzando il fatto che si trattava della prima condanna. A tale richiesta la Corte di appello ha mancato di dare risposta, giustificando il silenzio argomentativo dei giudici di secondo grado l'annullamento in parte qua della sentenza, posto che la richiesta difensiva non era manifestamente infondata, essendo l'imputato incensurato, almeno all'epoca della sentenza. Né vi sono passaggi motivazionali della sentenza da cui possa implicitamente desumersi una valutazione negativa in tal senso da parte della Corte territoriale. Alla luce di tali considerazioni, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia per la relativa valutazione, che appare necessario riservare al giudice di merito.2. Passando al secondo motivo, deve invece rilevarsi che le censure riferite al diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. non sono fondate. In ord.ne al difetto di motivazione rispetto alla richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, occorre innanzitutto richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Rv. 282097), secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice, qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. Alla luce di tale premessa interpretativa, deve osservarsi che la Corte di appello, pur senza dare esplicita risposta alla questione relativa all'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen., tuttavia ha fornito chiare indicazioni idonee a escludere una valutazione di particolare tenuità del fatto: e invero, a pagina 6 della sentenza, nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, i giudici di secondo grado, nell'escludere l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e nel giustificare il discostamento della pena dal minimo edittale, hanno valorizzato il possesso di sostanze stupefacenti diverse (hashish e cocaina) e il quantitativo non esiguo di cocaina (gr. 2,18) rinvenuta nei 4 involucri sequestrati, sostanza questa destinata allo spaccio "da strada", per cui, trattandosi di droga pesante, "l'evento dannoso o pericoloso non può essere ritenuto di speciale tenuità". In definitiva, se è vero che i giudici di appello non si sono soffermati ex professo sulla richiesta difensiva, è tuttavia altrettanto vero che dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi è stato un rigetto implicito, e invero non illogico, della sollecitazione difensiva da parte della Corte territoriale. Di qui l'infondatezza della doglianza articolata nel secondo motivo. 3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente all'omessa statuizione della non menzione, mentre il ricorso deve essere invece disatteso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione della non menzione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia
Decreto Cassazione n. 32179/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris