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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12962/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza in relazione al capo B di imputazione e la rideterminazione della pena per la residua imputazione; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 1° febbraio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di truffa e di falso in assegno.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando tre motivi con cui si contestano tanto vizi motivazionali quanto l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b ed e c.p.p.).

3. Con il primo motivo si deduce la erronea affermazione di responsabilità in ordine ai fatti contestati nel capo B di imputazione giacché per ciascuno degli otto assegni ivi elencati si tratta di assegni circolari integralmente falsificati nel Ioro contenuto e tutti recanti medesimo numero.

La condotta di falsificazione di assegni circolari, analogamente a quella di falsificazione dell'assegno bancario avente la clausola di non trasferibilità, non rientra più tra quelle soggette alla sanzione penale ma integrata solamente un illecito civile. 40.

4. Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà della decisione in relazione alla idoneità del falso a trarre in inganno (c.d. falso grossolano).

La sentenza impugnata esclude la natura grossolana del falso sulla base dell'esito della vicenda (e quindi con giudizio ex post) seppure affermando che il parametro di riferimento è costituito dal discernimento da parte della persona di comune avvedutezza (e quindi con giudizio ex ante).

5. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta formulata nell'atto di appello di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il delitto in contestazione risulta commesso il 15 marzo 2013 e pur considerando l'aumento di legge per la recidiva,, risulta estinto già all'atto della pronuncia della sentenza di secondo grado.

6. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione al capo B di imputazione essendo il reato ivi descritto non più previsto dalla legge come reato, con ricalcolo della pena e rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio e riduzione da parte di questa stessa Corte della pena irrogata.

Il secondo motivo, riguardando la falsità grossolana degli assegni, risulta assorbito.

Il terzo motivo, per contro, è manifestamente infondato tanto da condurre, in parte qua, il ricorso alla inammissibilità.

2. Questa Corte, nel suo più elevato consesso (Sez.

U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01), ha già chiarito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'ari. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

Ad analoga soluzione si è poi pervenuti (Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019 I3evilacqua Rv. 276113 - 01) per l'ipotesi, governata dall'eadem ratio, di falsificazione di assegni circolari (come nel caso contestato al capo B) atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto.

Il secondo, ad esso strettamente collegato, in quanto relativo alla grossolanità dei falsi, risulta conseguentemente assorbito.

2. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, con cui si deduce la intervenuta prescrizione del reato.

In primo luogo, non è corretto sostenere che nella sentenza d'appello esso non sia stato trattato 'non rinvenendosi sul piano grafico alcuna parola spesa al riguardo in motivazione'.

Per smentire tale asserzione è sufficiente leggere a pg.4 il secondo ed il terzo paragrafo ove si chiarisce che "tenuto conto dell'aumento di 2/3 per la contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale nonché delle sospensioni dei termine di prescrizione disposte >t nel primo grado di giudizio per complessivi anni uno e :r giorni 30, il termine massimo di prescrizione non risulta ancora decorso e maturerà il 4 gennaio 2025".

Il motivo che non considera la sospensione e pretende di determinare l'aumento ex art.161 c.p. nella misura di un quarto invece che 2/3 è pertanto manifestamente infondato oltre che generico, non confrontandosi con la sentenza d'appello.

3. L'annullamento parziale in relazione al capo B di imputazione comporta la necessaria riduzione del trattamento sanzionatorio del quantum di pena relativo al reato depenalizzato di falso.

Come si può leggere nella motivazione della sentenza di primo grado, la pena base per il reato di truffa era stata determinata in sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa, aumentata per effetto della riconosciuta recidiva ex art.99 comma 4 c.p. di 2/3 alla pena di dieci mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa, pena che ora va indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa, rideterminando la pena finale in mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deriso in Roma, 20 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] relatore La Presidente 2 ekk, C\ I \ u -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento parziale senza rinvio della sentenza in relazione al capo B di imputazione e la rideterminazione della pena per la residua imputazione; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 1° febbraio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di truffa e di falso in assegno. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando tre motivi con cui si contestano tanto vizi motivazionali quanto l'erronea applicazione della legge penale (art. 606 lett. b ed e c.p.p.). 3. Con il primo motivo si deduce la erronea affermazione di responsabilità in ordine ai fatti contestati nel capo B di imputazione giacché per ciascuno degli otto assegni ivi elencati si tratta di assegni circolari integralmente falsificati nel Ioro contenuto e tutti recanti medesimo numero. La condotta di falsificazione di assegni circolari, analogamente a quella di falsificazione dell'assegno bancario avente la clausola di non trasferibilità, non rientra più tra quelle soggette alla sanzione penale ma integrata solamente un illecito civile. 40. 4. Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà della decisione in relazione alla idoneità del falso a trarre in inganno (c.d. falso grossolano). La sentenza impugnata esclude la natura grossolana del falso sulla base dell'esito della vicenda (e quindi con giudizio ex post) seppure affermando che il parametro di riferimento è costituito dal discernimento da parte della persona di comune avvedutezza (e quindi con giudizio ex ante). 5. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta formulata nell'atto di appello di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il delitto in contestazione risulta commesso il 15 marzo 2013 e pur considerando l'aumento di legge per la recidiva,, risulta estinto già all'atto della pronuncia della sentenza di secondo grado. 6. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio in relazione al capo B di imputazione essendo il reato ivi descritto non più previsto dalla legge come reato, con ricalcolo della pena e rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio e riduzione da parte di questa stessa Corte della pena irrogata. Il secondo motivo, riguardando la falsità grossolana degli assegni, risulta assorbito. Il terzo motivo, per contro, è manifestamente infondato tanto da condurre, in parte qua, il ricorso alla inammissibilità. 2. Questa Corte, nel suo più elevato consesso (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936 - 01), ha già chiarito che, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'ari. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. Ad analoga soluzione si è poi pervenuti (Sez. 2, n. 29567 del 27/03/2019 I3evilacqua Rv. 276113 - 01) per l'ipotesi, governata dall'eadem ratio, di falsificazione di assegni circolari (come nel caso contestato al capo B) atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto. Il secondo, ad esso strettamente collegato, in quanto relativo alla grossolanità dei falsi, risulta conseguentemente assorbito. 2. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo, con cui si deduce la intervenuta prescrizione del reato. In primo luogo, non è corretto sostenere che nella sentenza d'appello esso non sia stato trattato 'non rinvenendosi sul piano grafico alcuna parola spesa al riguardo in motivazione'. Per smentire tale asserzione è sufficiente leggere a pg.4 il secondo ed il terzo paragrafo ove si chiarisce che "tenuto conto dell'aumento di 2/3 per la contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale nonché delle sospensioni dei termine di prescrizione disposte >t nel primo grado di giudizio per complessivi anni uno e :r giorni 30, il termine massimo di prescrizione non risulta ancora decorso e maturerà il 4 gennaio 2025". Il motivo che non considera la sospensione e pretende di determinare l'aumento ex art.161 c.p. nella misura di un quarto invece che 2/3 è pertanto manifestamente infondato oltre che generico, non confrontandosi con la sentenza d'appello. 3. L'annullamento parziale in relazione al capo B di imputazione comporta la necessaria riduzione del trattamento sanzionatorio del quantum di pena relativo al reato depenalizzato di falso. Come si può leggere nella motivazione della sentenza di primo grado, la pena base per il reato di truffa era stata determinata in sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa, aumentata per effetto della riconosciuta recidiva ex art.99 comma 4 c.p. di 2/3 alla pena di dieci mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa, pena che ora va indicata nel dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 485 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa, rideterminando la pena finale in mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deriso in Roma, 20 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] relatore La Presidente 2 ekk, C\ I \ u -
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