CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 14858/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi il provvedimento impugnato senza rinvio per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza emessa in data 27/03/2018 dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti responsabili in relazione al reato di cui all' art. 1 636 comma 1 c.p. e condannati rispettivamente alla pena di euro 774,00 di multa ed euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso detta pronunzia propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Lamentano che il tribunale aveva adottato sul punto una motivazione gravemente carente, non esaminando le specifiche censure formulate. 2.2. Con il secondo motivo il solo [OSCURATO:PERSONA] si suole della mancata declaratoria della prescrizione maturata in data antecedente alla deliberazione della sentenza di appello. 3. Osserva il Collegio che il secondo motivo proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Tenuto conto del tempus commissi delicti (6 gennaio 2013) e dei tempi ordinari di prescrizione (sette anni e mezzo) alla data della decisione in appello era già maturata la prescrizione nei confronti del predetto, prescrizione va aggiunto non maturata in favore della Staglianò tenuto conto della riconosciuta recidiva. Pertanto va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma le statuizioni civili. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. In ordine alla graduazione della pena va sottolineato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro). Ciò premesso deve rilevarsi che il motivo in questione è manifestamente infondato dal momento che il Tribunale ha applicato una pena assai mite costituita dalla sola multa computata in misura, comunque, contenuta. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 2 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Dichiara inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]