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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23459/2026

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[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per cassazione l'Avvocato generale e il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno hanno impugnato l'ordinanza emessa dalla medesima Corte, quale giudice dell'esecuzione, all'esito dell'udienza camerale del 27 maggio 2025, con la quale è stata disposta la revoca dell'ordine di demolizione relativo a un manufatto edilizio abusivo realizzato da [OSCURATO:PERSONA].

2. Il procedimento trae origine dalla sentenza della Corte di appello di Salerno del 4 novembre 2008, divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2009, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, veniva dichiarata l'estinzione per prescrizione di una parte delle imputazioni e confermata la responsabilità dell'imputato per i residui reati edilizi, consistenti nella realizzazione, in area sottoposta a vincolo e in assenza di titolo abilitativo nonché in violazione della normativa antisismica, di una sopraelevazione di circa 67 mq.

3. A seguito della definitività della decisione, veniva emesso ordine di demolizione da parte del Procuratore generale, ai sensi della vigente normativa in materia edilizia.

4. Avverso tale ordine il condannato proponeva incidente di esecuzione deducendo la condonabilità dell'opera ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, assumendo che i lavori fossero stati ultimati anteriormente al termine del 31 marzo 2003.

A sostegno della richiesta la difesa produceva, da un lato, il provvedimento di condono edilizio rilasciato dal Comune di Cava de' Tirreni in data 27 luglio 2020 e, dall'altro, documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi, recante sul retro francobolli annullati con timbro postale indicante la data del 13 marzo 2003.

5. Con ordinanza del 21 dicembre 2020 la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza, ritenendo provata la data di ultimazione dei lavori sulla base della documentazione prodotta e, segnatamente, dell'annullo filatelico. 6.

Tale decisione veniva impugnata dal Procuratore generale e successivamente annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, la quale rilevava come il giudice dell'esecuzione avesse omesso di considerare un elemento rilevante costituito dalla presenza, sul retro delle fotografie, di una stampigliatura apparentemente indicativa della data di stampa, astrattamente incompatibile con la data del timbro postale.

17. In particolare, la Corte di legittimità evidenziava che l'eventuale posteriorità della stampa rispetto alla data del timbro avrebbe reso logicamente inattendibile l'annullo filatelico quale indice della data di realizzazione dell'opera, imponendo una rivalutazione complessiva del compendio probatorio.

8. Riassunto il giudizio davanti alla Corte territoriale, il procedimento veniva ulteriormente integrato dall'acquisizione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 aprile 2025, intervenuta nel frattempo a seguito dell'instaurazione di un procedimento penale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per reati di falso connessi alla medesima documentazione.

9. All'esito del giudizio di cognizione, il Tribunale assolveva l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste, ritenendo non dimostrata la falsità del timbro postale e della documentazione fotografica.

In tale contesto, il giudice penale osservava che la stampigliatura presente sul retro delle fotografie, consistendo in un codice numerico prodotto con modalità meccaniche, non possedeva carattere di certezza assoluta quanto alla data, risultando potenzialmente modificabile .e comunque\£;T:trtr"L di valore certificativo univoco.

Veniva, altresì, evidenziato come l'annullo filatelico costituisse, all'epoca, prassi diffusa per attestare la data di formazione di documenti, e che non erano emersi elementi tecnici idonei a dimostrarne la non autenticità.

10. Valorizzando tali elementi, nonché le deposizioni testimoniali e il raffronto tra differenti rilievi fotografici, la Corte di appello, in sede di rinvio, riteneva provata l'ultimazione dei lavori entro il termine utile per il condono.

Conseguentemente, confermava la revoca dell'ordine di demolizione.

11. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi, tra loro connessi ma logicamente autonomi, tutti diretti a censurare la tenuta logico-giuridica della motivazione resa dal giudice dell'esecuzione in sede di rinvio.

12. Con un primo motivo denunciava vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in ordine alla valutazione della data di stampa delle fotografie prodotte dalla difesa.

13. In particolare, il erocuratore ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia disconosciuto il valore probatorio della stampigliatura apposta sul retro delle fotografie - indicativa, secondo l'assunto accusatorio, di 2una data successiva al 31 marzo 2003 - sulla base di mere ipotesi circa la possibile alterabilità del relativo codice, senza fondare tale conclusione su accertamenti tecnici specifici né su dati obiettivi di riscontro.

Secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso a congetture sganciate dell' id quod plerumque accidit, ipotizzando in termini meramente astratti la possibilità di manipolazione del dato, senza verificare in concreto se tale evenienza si fosse effettivamente verificata nel caso di specie, così incorrendo in una motivazione meramente apparente.

Ne deriverebbe, ad avviso del ricorrente, un vizio logico-argomentativo consistente nell'avere escluso il valore di un elemento documentale oggettivo sulla base di mere possibilità teoriche, prive di ancoraggio fattuale.

14. Con il secondo motivo il Procuratore generale deduce il vizio di travisamento della prova, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale abbia operato una distorsione del contenuto probatorio degli atti.

14.1. In particolare, si assume che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto attendibile e dotato di efficacia dimostrativa il timbro postale apposto sui francobolli collocati sul retro delle fotografie, nonostante la mancanza di qualsiasi sottoscrizione o attestazione riconducibile a un pubblico ufficiale, requisito necessario affinché tale atto possa assumere valore certificativo della data.

Per converso, la Corte territoriale avrebbe disconosciuto l'efficacia probatoria della data di stampa impressa sulla carta fotografica, ossia di un elemento qualificato dal ricorrente come oggettivo e documentalmente accertato, giungendo così - secondo la prospettazione accusatoria - ad affermare come vero ciò che sarebbe privo dei requisiti minimi di attendibilità e a negare, invece, ciò che risulterebbe documentalnnente dimostrato.

Sotto tale profilo, il ricorrente evidenziava una specifica incongruenza logica, osservando che, ove la carta fotografica fosse stata effettivamente prodotta in epoca successiva (gennaio 2004), risulterebbe ontologicamente impossibile apporre su di essa, in epoca precedente, un timbro di annullamento recante la data del 13 marzo 2003, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice dell'esecuzione a ritenere inattendibile l'intero apparato documentale.

La decisione impugnata incorrerebbe, pertanto, nel vizio di travisamento della prova per aver irrimediabilmente alterato il senso delle risultanze documentali acquisite.

15. Con il terzo motivo veniva dedotta violazione di legge in relazione ai principi che regolano l'onere della prova in materia di condono edilizio, 3Il ricorrente osserva che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, grava sul soggetto che invoca il beneficio del condono l'onere di dimostrare, con elementi certi ed univoci, che l'opera abusiva sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge.

Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe ritenuto assolto tale onere sulla base di elementi ritenuti intrinsecamente inidonei a fornire una prova certa della data di ultimazione dei lavori, attribuendo rilievo decisivo a dati probatori incerti o comunque controversi.

In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, la documentazione fotografica posta a fondamento della decisione - oltre a presentare le incongruenze già evidenziate nei motivi precedenti - non sarebbe comunque idonea, neppure in astratto, a dimostrare il completamento dell'opera entro il termine richiesto dalla normativa sul condono.

Ne deriverebbe, sempre secondo il ricorrente, una violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, avendo la Corte territoriale ritenuto dimostrato un fatto costitutivo del diritto al condono in assenza di prova adeguata, con conseguente illegittima revoca dell'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova premettere che il presente giudizio di legittimità ha ad oggetto l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, ha disposto la revoca dell'ordine di demolizione, valorizzando, in una prospettiva di apprezzamento complessivo del materiale acquisito, la documentazione fotografica prodotta dalla difesa, le emergenze del parallelo giudizio penale conclusosi con sentenza assolutoria e gli ulteriori elementi istruttori ritenuti convergenti nel senso della ultimazione dell'opera entro il termine utile ai fini della condonabilità. .

3. Atteso che il controllo esercitabile in sede di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della motivazione, non potendo tradursi in una rilettura degli elementi di fatto o in un diverso apprezzamento del compendio probatorio, deve rilevarsi come l'ordinanza impugnata si presenti sorretta da un apparato argomentativo articolato, congruo e privo di manifeste illogicità.

La Corte territoriale, in sede di rinvio, si è infatti attenuta ai principi fissati dalla sentenza rescindente, procedendo ad una rivalutazione complessiva degli elementi probatori disponibili e, segnatamente, del rapporto tra il dato della stampigliatura fotografica e quello relativo all'annullo postale.

44. I tre motivi di ricorso, benché formalmente prospettati come vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, convergono, nella loro sostanza, nel sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella operata dal giudice dell'esecuzione, e si collocano, pertanto, al di fuori del perimetro proprio del sindacato di legittimità.

5. In proposito, va ribadito che non integra il vizio di manifesta illogicità la motivazione che, dando conto delle emergenze processuali, ritenga non dirimente un determinato dato probatorio, purché la relativa valutazione sia sorretta da argomentazioni logicamente coerenti.

In particolare, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

6. Con il primo motivo il Procuratore generale deduce manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la Corte territoriale avrebbe irragionevolmente escluso il valore probatorio della stampigliatura apposta sul retro delle fotografie, là dove tale dato - secondo la prospettazione del ricorrente - avrebbe dovuto essere ritenuto decisivo in quanto indicativo di una data successiva al 31 marzo 2003, incompatibile con la tempestiva ultimazione dell'opera.

Il ricorso lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione abbia svalutato tale elemento sulla base di ipotesi astratte e congetturali circa la possibile alterabilità del codice meccanicamente impresso sulla carta fotografica.

7. Il motivo è inammissibile.

8. La censura, infatti, non si confronta con l'effettiva ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la quale non ha affatto ignorato il dato relativo alla stampigliatura fotografica, ma lo ha espressamente preso in considerazione, ritenendolo, all'esito di una valutazione non atomistica bensì complessiva del materiale acquisito, non dotato di quella univocità dimostrativa che il ricorrente pretende di attribuirgli.

Tale approdo motivazionale risulta sorretto dal richiamo 5alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale - sulla base dell'istruttoria espletata - ha escluso che il codice di retrostampa potesse assurgere, di per sé, a dato certo e incontrovertibile della data di formazione delle fotografie, evidenziandone la natura meccanica, la non completezza e la possibile modificabilità.

9. Ne discende che la Corte territoriale ha fornito una spiegazione coerente e tutt'altro che apparente delle ragioni per le quali ha ritenuto non decisivo il dato della stampigliatura.

Il ricorrente,.in realtà, non denuncia un vero vizio di manifesta illogicità, ma prospetta una diversa opzione interpretativa del medesimo elemento probatorio, sollecitando questa Corte a sostituire il proprio apprezzamento a quello riservato al giudice del merito.

10. Né può condividersi l'assunto secondo cui la motivazione sarebbe fondata su "mere congetture".

A ben vedere, il giudice dell'esecuzione non ha proceduto sulla base di un'arbitraria supposizione, ma ha valorizzato un dato processuale preciso, costituito dall'esito del giudizio penale instaurato proprio per verificare la genuinità della documentazione fotografica, conclusosi con assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

In tale contesto, la ritenuta non decisività della stampigliatura non integra alcuna frattura logica, ma si inscrive in una lettura motivata del quadro probatorio.

11. Il primo motivo, pertanto, resta confinato nell'area della dissensio in facto e, come tale, è inammissibile.

12. Con il secondo motivo/ il Procuratore generale denuncia travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe indebitamente attribuito valore dimostrativo al timbro postale apposto sui francobolli collocati sul retro delle fotografie, pur in assenza di sottoscrizione di un pubblico ufficiale o di altro elemento formale idoneo a conferire a tale timbro valore certificativo, e, per converso, avrebbe illegittimamente disconosciuto efficacia probatoria alla data di stampa impressa sulla carta fotografica.

Il ricorrente prospetta, in sostanza, una radicale inversione del significato degli elementi documentali, lamentando che il giudice abbia ritenuto attendibile ciò che non avrebbe potuto esserlo e inattendibile, invece, il dato ritenuto oggettivamente più solido.

13. Anche tale motivo è inammissibile.

Va innanzitutto osservato che il dedotto travisamento della prova, per assumere rilievo in sede di legittimità, deve consistere nell'introduzione nel ragionamento decisorio di un'informazione inesistente, oppure nell'omessa considerazione di un elemento probatorio decisivo e inequivocabilmente 6incompatibile con la conclusione raggiunta e non già quando si limiti a fornire una lettura del materiale probatorio non condivisa dalla parte ricorrente.

14. Nulla di tutto ciò ricorre nel caso in esame.

15. L'ordinanza impugnata, infatti, non ha attribuito al timbro postale un valore di prova legale o di attestazione privilegiata della data, ma ne ha apprezzato la rilevanza all'interno di un quadro probatorio più ampio, nel quale sono stati considerati, oltre al dato documentale, anche il contesto in cui la documentazione era stata formata, la prassi dell'epoca relativa all'annullo filatelico, il raffronto con altre fotografie e le deposizioni testimoniali assunte.

Soprattutto, non può sottacersi che - come emerge dalla stessa ordinanza e dalla sentenza penale acquisita agli atti - nessun accertamento ha definitivamente stabilito la non autenticità del timbro postale.

16. L'intero rilievo critico del Procuratore generale muove, dunque, dalla pretesa di valorizzare, in termini di certezza, una ricostruzione altern tiva ch , nel giudizio di merito, non ha trovato definitivo riscontro probatorio.

La Corte di appello ha, viceversa, dato atto proprio del contrario, e cioè del fatto che non vi era stata una dimostrazione conclusiva della falsità dell'annullo, sicché la censura oggi proposta finisce, ancora una volta, per postulare un nuovo giudizio di merito sull'attendibilità degli elementi raccolti.

17. Né vale obiettare che al timbro postale sia stato attribuito un indebito valore certificativo.

Come emerge chiaramente dall'apparato motivazionale, la Corte di appello ha valorizzato tale elemento non già in via esclusiva, bensì in combinazione con ulteriori emergenze istruttorie, rilevando, peraltro, come nessun accertamento abbia definitivamente escluso l'autenticità del timbro, né sia stata comprovata la sua falsità.

La questione, infatti, non è se ad esso dovesse riconoscersi efficacia certificativa assoluta, ma se il giudice dell'esecuzione potesse apprezzarlo, unitamente ad altri dati, quale elemento di fatto all'interno del complessivo percorso ricostruttivo.

E tale apprezzamento, nella misura in cui non si traduca in una motivazione manifestamente illogica, è riservato al merito e non è censurabile in cassazione.

In tale prospettiva, la decisione si colloca nel solco del principio secondo cui la scelta tra diverse opzioni interpretative del materiale probatorio compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

18. In realtà, anche sotto il nomen del travisamento, il motivo tende a far /17 valere una diversa gerarchia valutativa degli elementi probatori, chiedendo a questa Corte di ritenere decisivo il dato della stampigliatura e recessivo quello 7del timbro postale.

Ma proprio tale operazione conferma che non si verte in tema di errore percettivo sul contenuto della prova, bensì di dissenso sulla sua lettura e sul suo peso dimostrativo.

19. Il secondo motivo deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

20. Con il terzo motivo il Procuratore generale deduce violazione di legge in relazione ai principi che regolano l'onere della prova in materia di condono edilizio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto assolto, da parte dell'interessato, l'onere di dimostrare la data di ultimazione dell'opera entro il termine di legge sulla base di elementi inidonei, incerti o controversi.

In questa prospettiva, il ricorrente assume che la documentazione fotografica utilizzata a fondamento della decisione non sarebbe stata, neppure in astratto, idonea a comprovare con sufficiente certezza l'ultimazione dell'abuso entro il 31 marzo 2003.

21. Anche tale censura e inammissibile.

La doglianza del Procuratore generale non individua un errore di diritto nella ricognizione della regola sull'onere probatorio, ma contesta, ancora una volta, il modo in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto in concreto soddisfatto tale onere, attraverso la valorizzazione di un insieme di elementi ritenuti convergenti.

22. È certamente principio consolidato quello per cui grava su chi invoca la causa estintiva del reato l'onere di dimostrare la data di ultimazione dell'opera entro il termine stabilito dalla legge.

In tema di condono edilizio previsto dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modd. in L. 30 novembre 2003, n. 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della speciale causa estintiva provare che l'opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'opera abusivamente eseguita. (Sez. 3,'n. 12918 del 20/02/2008, Cedroni, Rv. 239351 - 01)

24. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto tale onere assolto attraverso una valutazione complessiva e integrata delle risultanze processuali - comprensive non solo della documentazione fotografica, ma anche delle deposizioni testimoniali e del raffronto tra immagini - pervenendo ad una conclusione immune da vizi logici.

La censura del ricorrente si risolve, ancora una volta, nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede. 8Secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte, è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di vizi di motivazione, miri in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una differente valutazione delle prove in quanto sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01).

25. La Corte territoriale, infatti, non ha affermato che il condono potesse essere riconosciuto in difetto di prova, né ha invertito il riparto degli oneri probatori; ha, piuttosto, ritenuto che la prova gravante sull'interessato fosse stata raggiunta mediante una valutazione complessiva delle risultanze documentali, testimoniali e giudiziarie disponibili, ivi compresa la sentenza assolutoria emessa nel procedimento penale instaurato proprio sulla genuinità della documentazione prodotta.

26. Ne consegue che la censura non investe una violazione di legge in senso proprio, bensì Il giudizio di fatto circa la sufficienza e l'attendibilità del materiale ritenuto idoneo a sostenere la decisione.

Ma è evidente che tale giudizio, in quanto sorretto da motivazione non manifestamente illogica, non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità.

27. A ben vedere, anche il terzo motivo si risolve nella richiesta di sostituire al ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione una diversa valutazione delle prove disponibili e della loro capacità dimostrativa.

Si tratta, dunque, di una censura che, pur formalmente evocando una violazione di legge, si colloca sostanzialmente sul piano del merito.

28. Il terzo motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

29. In definitiva, tutti i motivi di ricorso convergono nella non consentita prospettazione di una rilettura del compendio probatorio e non scalfiscono la tenuta logico-giuridica dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione si sottrae alle censure proposte, non presentando né manifeste illogicità né omissioni decisive.

La Corte territoriale ha infatti esaminato il dato della stampigliatura fotografica, ha valutato il rilievo del timbro postale nel contesto delle ulteriori emergenze processuali e ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'interessato all'esito di un apprezzamento complessivo e motivato delle risultanze acquisite.

30. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 9 P.Q.Mdula C 07 a. 3 17 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per cassazione l'Avvocato generale e il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno hanno impugnato l'ordinanza emessa dalla medesima Corte, quale giudice dell'esecuzione, all'esito dell'udienza camerale del 27 maggio 2025, con la quale è stata disposta la revoca dell'ordine di demolizione relativo a un manufatto edilizio abusivo realizzato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il procedimento trae origine dalla sentenza della Corte di appello di Salerno del 4 novembre 2008, divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2009, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, veniva dichiarata l'estinzione per prescrizione di una parte delle imputazioni e confermata la responsabilità dell'imputato per i residui reati edilizi, consistenti nella realizzazione, in area sottoposta a vincolo e in assenza di titolo abilitativo nonché in violazione della normativa antisismica, di una sopraelevazione di circa 67 mq. 3. A seguito della definitività della decisione, veniva emesso ordine di demolizione da parte del Procuratore generale, ai sensi della vigente normativa in materia edilizia. 4. Avverso tale ordine il condannato proponeva incidente di esecuzione deducendo la condonabilità dell'opera ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, assumendo che i lavori fossero stati ultimati anteriormente al termine del 31 marzo 2003. A sostegno della richiesta la difesa produceva, da un lato, il provvedimento di condono edilizio rilasciato dal Comune di Cava de' Tirreni in data 27 luglio 2020 e, dall'altro, documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi, recante sul retro francobolli annullati con timbro postale indicante la data del 13 marzo 2003. 5. Con ordinanza del 21 dicembre 2020 la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza, ritenendo provata la data di ultimazione dei lavori sulla base della documentazione prodotta e, segnatamente, dell'annullo filatelico. 6. Tale decisione veniva impugnata dal Procuratore generale e successivamente annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, la quale rilevava come il giudice dell'esecuzione avesse omesso di considerare un elemento rilevante costituito dalla presenza, sul retro delle fotografie, di una stampigliatura apparentemente indicativa della data di stampa, astrattamente incompatibile con la data del timbro postale. 17. In particolare, la Corte di legittimità evidenziava che l'eventuale posteriorità della stampa rispetto alla data del timbro avrebbe reso logicamente inattendibile l'annullo filatelico quale indice della data di realizzazione dell'opera, imponendo una rivalutazione complessiva del compendio probatorio. 8. Riassunto il giudizio davanti alla Corte territoriale, il procedimento veniva ulteriormente integrato dall'acquisizione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 aprile 2025, intervenuta nel frattempo a seguito dell'instaurazione di un procedimento penale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] per reati di falso connessi alla medesima documentazione. 9. All'esito del giudizio di cognizione, il Tribunale assolveva l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste, ritenendo non dimostrata la falsità del timbro postale e della documentazione fotografica. In tale contesto, il giudice penale osservava che la stampigliatura presente sul retro delle fotografie, consistendo in un codice numerico prodotto con modalità meccaniche, non possedeva carattere di certezza assoluta quanto alla data, risultando potenzialmente modificabile .e comunque\£;T:trtr"L di valore certificativo univoco. Veniva, altresì, evidenziato come l'annullo filatelico costituisse, all'epoca, prassi diffusa per attestare la data di formazione di documenti, e che non erano emersi elementi tecnici idonei a dimostrarne la non autenticità. 10. Valorizzando tali elementi, nonché le deposizioni testimoniali e il raffronto tra differenti rilievi fotografici, la Corte di appello, in sede di rinvio, riteneva provata l'ultimazione dei lavori entro il termine utile per il condono. Conseguentemente, confermava la revoca dell'ordine di demolizione. 11. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre distinti motivi, tra loro connessi ma logicamente autonomi, tutti diretti a censurare la tenuta logico-giuridica della motivazione resa dal giudice dell'esecuzione in sede di rinvio. 12. Con un primo motivo denunciava vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale in ordine alla valutazione della data di stampa delle fotografie prodotte dalla difesa. 13. In particolare, il erocuratore ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia disconosciuto il valore probatorio della stampigliatura apposta sul retro delle fotografie - indicativa, secondo l'assunto accusatorio, di 2una data successiva al 31 marzo 2003 - sulla base di mere ipotesi circa la possibile alterabilità del relativo codice, senza fondare tale conclusione su accertamenti tecnici specifici né su dati obiettivi di riscontro. Secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso a congetture sganciate dell' id quod plerumque accidit, ipotizzando in termini meramente astratti la possibilità di manipolazione del dato, senza verificare in concreto se tale evenienza si fosse effettivamente verificata nel caso di specie, così incorrendo in una motivazione meramente apparente. Ne deriverebbe, ad avviso del ricorrente, un vizio logico-argomentativo consistente nell'avere escluso il valore di un elemento documentale oggettivo sulla base di mere possibilità teoriche, prive di ancoraggio fattuale. 14. Con il secondo motivo il Procuratore generale deduce il vizio di travisamento della prova, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale abbia operato una distorsione del contenuto probatorio degli atti. 14.1. In particolare, si assume che il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto attendibile e dotato di efficacia dimostrativa il timbro postale apposto sui francobolli collocati sul retro delle fotografie, nonostante la mancanza di qualsiasi sottoscrizione o attestazione riconducibile a un pubblico ufficiale, requisito necessario affinché tale atto possa assumere valore certificativo della data. Per converso, la Corte territoriale avrebbe disconosciuto l'efficacia probatoria della data di stampa impressa sulla carta fotografica, ossia di un elemento qualificato dal ricorrente come oggettivo e documentalmente accertato, giungendo così - secondo la prospettazione accusatoria - ad affermare come vero ciò che sarebbe privo dei requisiti minimi di attendibilità e a negare, invece, ciò che risulterebbe documentalnnente dimostrato. Sotto tale profilo, il ricorrente evidenziava una specifica incongruenza logica, osservando che, ove la carta fotografica fosse stata effettivamente prodotta in epoca successiva (gennaio 2004), risulterebbe ontologicamente impossibile apporre su di essa, in epoca precedente, un timbro di annullamento recante la data del 13 marzo 2003, circostanza che avrebbe dovuto indurre il giudice dell'esecuzione a ritenere inattendibile l'intero apparato documentale. La decisione impugnata incorrerebbe, pertanto, nel vizio di travisamento della prova per aver irrimediabilmente alterato il senso delle risultanze documentali acquisite. 15. Con il terzo motivo veniva dedotta violazione di legge in relazione ai principi che regolano l'onere della prova in materia di condono edilizio, 3Il ricorrente osserva che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, grava sul soggetto che invoca il beneficio del condono l'onere di dimostrare, con elementi certi ed univoci, che l'opera abusiva sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge. Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe ritenuto assolto tale onere sulla base di elementi ritenuti intrinsecamente inidonei a fornire una prova certa della data di ultimazione dei lavori, attribuendo rilievo decisivo a dati probatori incerti o comunque controversi. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, la documentazione fotografica posta a fondamento della decisione - oltre a presentare le incongruenze già evidenziate nei motivi precedenti - non sarebbe comunque idonea, neppure in astratto, a dimostrare il completamento dell'opera entro il termine richiesto dalla normativa sul condono. Ne deriverebbe, sempre secondo il ricorrente, una violazione dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova, avendo la Corte territoriale ritenuto dimostrato un fatto costitutivo del diritto al condono in assenza di prova adeguata, con conseguente illegittima revoca dell'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova premettere che il presente giudizio di legittimità ha ad oggetto l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, ha disposto la revoca dell'ordine di demolizione, valorizzando, in una prospettiva di apprezzamento complessivo del materiale acquisito, la documentazione fotografica prodotta dalla difesa, le emergenze del parallelo giudizio penale conclusosi con sentenza assolutoria e gli ulteriori elementi istruttori ritenuti convergenti nel senso della ultimazione dell'opera entro il termine utile ai fini della condonabilità. . 3. Atteso che il controllo esercitabile in sede di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della motivazione, non potendo tradursi in una rilettura degli elementi di fatto o in un diverso apprezzamento del compendio probatorio, deve rilevarsi come l'ordinanza impugnata si presenti sorretta da un apparato argomentativo articolato, congruo e privo di manifeste illogicità. La Corte territoriale, in sede di rinvio, si è infatti attenuta ai principi fissati dalla sentenza rescindente, procedendo ad una rivalutazione complessiva degli elementi probatori disponibili e, segnatamente, del rapporto tra il dato della stampigliatura fotografica e quello relativo all'annullo postale. 44. I tre motivi di ricorso, benché formalmente prospettati come vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, convergono, nella loro sostanza, nel sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella operata dal giudice dell'esecuzione, e si collocano, pertanto, al di fuori del perimetro proprio del sindacato di legittimità. 5. In proposito, va ribadito che non integra il vizio di manifesta illogicità la motivazione che, dando conto delle emergenze processuali, ritenga non dirimente un determinato dato probatorio, purché la relativa valutazione sia sorretta da argomentazioni logicamente coerenti. In particolare, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 6. Con il primo motivo il Procuratore generale deduce manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la Corte territoriale avrebbe irragionevolmente escluso il valore probatorio della stampigliatura apposta sul retro delle fotografie, là dove tale dato - secondo la prospettazione del ricorrente - avrebbe dovuto essere ritenuto decisivo in quanto indicativo di una data successiva al 31 marzo 2003, incompatibile con la tempestiva ultimazione dell'opera. Il ricorso lamenta, in particolare, che il giudice dell'esecuzione abbia svalutato tale elemento sulla base di ipotesi astratte e congetturali circa la possibile alterabilità del codice meccanicamente impresso sulla carta fotografica. 7. Il motivo è inammissibile. 8. La censura, infatti, non si confronta con l'effettiva ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, la quale non ha affatto ignorato il dato relativo alla stampigliatura fotografica, ma lo ha espressamente preso in considerazione, ritenendolo, all'esito di una valutazione non atomistica bensì complessiva del materiale acquisito, non dotato di quella univocità dimostrativa che il ricorrente pretende di attribuirgli. Tale approdo motivazionale risulta sorretto dal richiamo 5alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la quale - sulla base dell'istruttoria espletata - ha escluso che il codice di retrostampa potesse assurgere, di per sé, a dato certo e incontrovertibile della data di formazione delle fotografie, evidenziandone la natura meccanica, la non completezza e la possibile modificabilità. 9. Ne discende che la Corte territoriale ha fornito una spiegazione coerente e tutt'altro che apparente delle ragioni per le quali ha ritenuto non decisivo il dato della stampigliatura. Il ricorrente,.in realtà, non denuncia un vero vizio di manifesta illogicità, ma prospetta una diversa opzione interpretativa del medesimo elemento probatorio, sollecitando questa Corte a sostituire il proprio apprezzamento a quello riservato al giudice del merito. 10. Né può condividersi l'assunto secondo cui la motivazione sarebbe fondata su "mere congetture". A ben vedere, il giudice dell'esecuzione non ha proceduto sulla base di un'arbitraria supposizione, ma ha valorizzato un dato processuale preciso, costituito dall'esito del giudizio penale instaurato proprio per verificare la genuinità della documentazione fotografica, conclusosi con assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. In tale contesto, la ritenuta non decisività della stampigliatura non integra alcuna frattura logica, ma si inscrive in una lettura motivata del quadro probatorio. 11. Il primo motivo, pertanto, resta confinato nell'area della dissensio in facto e, come tale, è inammissibile. 12. Con il secondo motivo/ il Procuratore generale denuncia travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe indebitamente attribuito valore dimostrativo al timbro postale apposto sui francobolli collocati sul retro delle fotografie, pur in assenza di sottoscrizione di un pubblico ufficiale o di altro elemento formale idoneo a conferire a tale timbro valore certificativo, e, per converso, avrebbe illegittimamente disconosciuto efficacia probatoria alla data di stampa impressa sulla carta fotografica. Il ricorrente prospetta, in sostanza, una radicale inversione del significato degli elementi documentali, lamentando che il giudice abbia ritenuto attendibile ciò che non avrebbe potuto esserlo e inattendibile, invece, il dato ritenuto oggettivamente più solido. 13. Anche tale motivo è inammissibile. Va innanzitutto osservato che il dedotto travisamento della prova, per assumere rilievo in sede di legittimità, deve consistere nell'introduzione nel ragionamento decisorio di un'informazione inesistente, oppure nell'omessa considerazione di un elemento probatorio decisivo e inequivocabilmente 6incompatibile con la conclusione raggiunta e non già quando si limiti a fornire una lettura del materiale probatorio non condivisa dalla parte ricorrente. 14. Nulla di tutto ciò ricorre nel caso in esame. 15. L'ordinanza impugnata, infatti, non ha attribuito al timbro postale un valore di prova legale o di attestazione privilegiata della data, ma ne ha apprezzato la rilevanza all'interno di un quadro probatorio più ampio, nel quale sono stati considerati, oltre al dato documentale, anche il contesto in cui la documentazione era stata formata, la prassi dell'epoca relativa all'annullo filatelico, il raffronto con altre fotografie e le deposizioni testimoniali assunte. Soprattutto, non può sottacersi che - come emerge dalla stessa ordinanza e dalla sentenza penale acquisita agli atti - nessun accertamento ha definitivamente stabilito la non autenticità del timbro postale. 16. L'intero rilievo critico del Procuratore generale muove, dunque, dalla pretesa di valorizzare, in termini di certezza, una ricostruzione altern tiva ch , nel giudizio di merito, non ha trovato definitivo riscontro probatorio. La Corte di appello ha, viceversa, dato atto proprio del contrario, e cioè del fatto che non vi era stata una dimostrazione conclusiva della falsità dell'annullo, sicché la censura oggi proposta finisce, ancora una volta, per postulare un nuovo giudizio di merito sull'attendibilità degli elementi raccolti. 17. Né vale obiettare che al timbro postale sia stato attribuito un indebito valore certificativo. Come emerge chiaramente dall'apparato motivazionale, la Corte di appello ha valorizzato tale elemento non già in via esclusiva, bensì in combinazione con ulteriori emergenze istruttorie, rilevando, peraltro, come nessun accertamento abbia definitivamente escluso l'autenticità del timbro, né sia stata comprovata la sua falsità. La questione, infatti, non è se ad esso dovesse riconoscersi efficacia certificativa assoluta, ma se il giudice dell'esecuzione potesse apprezzarlo, unitamente ad altri dati, quale elemento di fatto all'interno del complessivo percorso ricostruttivo. E tale apprezzamento, nella misura in cui non si traduca in una motivazione manifestamente illogica, è riservato al merito e non è censurabile in cassazione. In tale prospettiva, la decisione si colloca nel solco del principio secondo cui la scelta tra diverse opzioni interpretative del materiale probatorio compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione non manifestamente illogica. 18. In realtà, anche sotto il nomen del travisamento, il motivo tende a far /17 valere una diversa gerarchia valutativa degli elementi probatori, chiedendo a questa Corte di ritenere decisivo il dato della stampigliatura e recessivo quello 7del timbro postale. Ma proprio tale operazione conferma che non si verte in tema di errore percettivo sul contenuto della prova, bensì di dissenso sulla sua lettura e sul suo peso dimostrativo. 19. Il secondo motivo deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. 20. Con il terzo motivo il Procuratore generale deduce violazione di legge in relazione ai principi che regolano l'onere della prova in materia di condono edilizio, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe ritenuto assolto, da parte dell'interessato, l'onere di dimostrare la data di ultimazione dell'opera entro il termine di legge sulla base di elementi inidonei, incerti o controversi. In questa prospettiva, il ricorrente assume che la documentazione fotografica utilizzata a fondamento della decisione non sarebbe stata, neppure in astratto, idonea a comprovare con sufficiente certezza l'ultimazione dell'abuso entro il 31 marzo 2003. 21. Anche tale censura e inammissibile. La doglianza del Procuratore generale non individua un errore di diritto nella ricognizione della regola sull'onere probatorio, ma contesta, ancora una volta, il modo in cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto in concreto soddisfatto tale onere, attraverso la valorizzazione di un insieme di elementi ritenuti convergenti. 22. È certamente principio consolidato quello per cui grava su chi invoca la causa estintiva del reato l'onere di dimostrare la data di ultimazione dell'opera entro il termine stabilito dalla legge. In tema di condono edilizio previsto dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modd. in L. 30 novembre 2003, n. 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invoca l'applicazione della speciale causa estintiva provare che l'opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'opera abusivamente eseguita. (Sez. 3,'n. 12918 del 20/02/2008, Cedroni, Rv. 239351 - 01) 24. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto tale onere assolto attraverso una valutazione complessiva e integrata delle risultanze processuali - comprensive non solo della documentazione fotografica, ma anche delle deposizioni testimoniali e del raffronto tra immagini - pervenendo ad una conclusione immune da vizi logici. La censura del ricorrente si risolve, ancora una volta, nella prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede. 8Secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte, è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di vizi di motivazione, miri in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una differente valutazione delle prove in quanto sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01). 25. La Corte territoriale, infatti, non ha affermato che il condono potesse essere riconosciuto in difetto di prova, né ha invertito il riparto degli oneri probatori; ha, piuttosto, ritenuto che la prova gravante sull'interessato fosse stata raggiunta mediante una valutazione complessiva delle risultanze documentali, testimoniali e giudiziarie disponibili, ivi compresa la sentenza assolutoria emessa nel procedimento penale instaurato proprio sulla genuinità della documentazione prodotta. 26. Ne consegue che la censura non investe una violazione di legge in senso proprio, bensì Il giudizio di fatto circa la sufficienza e l'attendibilità del materiale ritenuto idoneo a sostenere la decisione. Ma è evidente che tale giudizio, in quanto sorretto da motivazione non manifestamente illogica, non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità. 27. A ben vedere, anche il terzo motivo si risolve nella richiesta di sostituire al ragionamento svolto dal giudice dell'esecuzione una diversa valutazione delle prove disponibili e della loro capacità dimostrativa. Si tratta, dunque, di una censura che, pur formalmente evocando una violazione di legge, si colloca sostanzialmente sul piano del merito. 28. Il terzo motivo deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 29. In definitiva, tutti i motivi di ricorso convergono nella non consentita prospettazione di una rilettura del compendio probatorio e non scalfiscono la tenuta logico-giuridica dell'ordinanza impugnata, la cui motivazione si sottrae alle censure proposte, non presentando né manifeste illogicità né omissioni decisive. La Corte territoriale ha infatti esaminato il dato della stampigliatura fotografica, ha valutato il rilievo del timbro postale nel contesto delle ulteriori emergenze processuali e ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sull'interessato all'esito di un apprezzamento complessivo e motivato delle risultanze acquisite. 30. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 9 P.Q.Mdula C 07 a. 3 17 10
Sentenza Cassazione n. 23459/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris