Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22302/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul regolamento d'ufficio promosso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 4 giugno 2024,nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domici- liato in Bologna,alla via del Cristo n. 2 2DCOSTRUZIONI E [OSCURATO:SOCIETA]. già corrente in Bologna, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22/C, con sede legale in Pagani (SA) alla via Guerritore,n. 46 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 .2 .2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.− Con ricorso depositato il 24.11.2023 pres so il Tribunale di Sa- lerno, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 2D [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]: regolamento di competenza Il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza territo- riale in favore delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] , sul presupposto che la società resistente abbiail centro degli interessi principali nel Co- mune di Pagani, ove si trova la sede legale risultante dal registro delle imprese. 2.−Il Tribunale dichiarato competente ha rileva to , però, che dalla visura camerale della di2D [OSCURATO:SOCIETA]., si evinceva che la società soltanto in data 28.3.2023 aveva trasferito la propria sede legale dalla città di Bologna al Comune di Pagani, laddove il ricorso è stato depositato il 24.11.2023.

Ha ritenuto quindi che la competenza territoriale a decidere il ricorso spetti al Tribunale di Bo- logna,ai sensi dell ' art. 28 [OSCURATO:PERSONA] , il quale dispone che « il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva aifini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della do- manda di accesso auno strumento di regolazione della crisi e dell'in- solvenza o di apertura della liquidazione giudiziale (cfr.anche Cass. civ. n. 9730/202)».

Tenuto cont o che la ricorrente non ha dedotto che il trasferimento del centro degli interessi principali sia avvenuto oltre l'anno dalla presentazione del ricorso ha disposto la trasmis- sione a questa Corte per il regolamento di competenza. 3.−Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclu- sioni scritte, chiedendo che venga accolto il ricorso e dichiarata la competenzadel Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 4.− Nel caso in esame risulta accertato l'avvenuto trasferimento della sede principale della società debitrice, la cui sede legale, già situata a Bologna, è stata spostata a Pagani in data 28.3.2023 , e quindi nell'anno anteriore alla proposizione dell'istanza di dichiara- zione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 2D Co- struzioni e [OSCURATO:SOCIETA]dinanzi al Tribunale di Salerno.

Questa Corte ha più volte statuito che la competenza a provvedere in ordine alle istanze di procedure concorsuali spetta inderogabil- mente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, maresta ininfluente , rispetto alla competenza ter- ritoriale, il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno an- tecedente all'esercizio dell'iniziativa ( cfr. Cass., n. 22389/2021 , Cass., n. 27230/2022; Cass., n. 35 75/2023).

I medesimi principi devono esser fatti valere anche per le istanze di apertura della liqui- dazione giudiziale. 5.− Per quanto esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna.

Trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio non è dovuta pro- nuncia sulle spese (Cass., S.U., n. 1202/2018).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la competenza del Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul regolamento d'ufficio promosso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del 4 giugno 2024,nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domici- liato in Bologna,alla via del Cristo n. 2 2DCOSTRUZIONI E [OSCURATO:SOCIETA]. già corrente in Bologna, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 22/C, con sede legale in Pagani (SA) alla via Guerritore,n. 46 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 .2 .2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.− Con ricorso depositato il 24.11.2023 pres so il Tribunale di Sa- lerno, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 2D [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]: regolamento di competenza Il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza territo- riale in favore delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] , sul presupposto che la società resistente abbiail centro degli interessi principali nel Co- mune di Pagani, ove si trova la sede legale risultante dal registro delle imprese. 2.−Il Tribunale dichiarato competente ha rileva to , però, che dalla visura camerale della di2D [OSCURATO:SOCIETA]., si evinceva che la società soltanto in data 28.3.2023 aveva trasferito la propria sede legale dalla città di Bologna al Comune di Pagani, laddove il ricorso è stato depositato il 24.11.2023. Ha ritenuto quindi che la competenza territoriale a decidere il ricorso spetti al Tribunale di Bo- logna,ai sensi dell ' art. 28 [OSCURATO:PERSONA] , il quale dispone che « il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva aifini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della do- manda di accesso auno strumento di regolazione della crisi e dell'in- solvenza o di apertura della liquidazione giudiziale (cfr.anche Cass. civ. n. 9730/202)». Tenuto cont o che la ricorrente non ha dedotto che il trasferimento del centro degli interessi principali sia avvenuto oltre l'anno dalla presentazione del ricorso ha disposto la trasmis- sione a questa Corte per il regolamento di competenza. 3.−Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha depositato conclu- sioni scritte, chiedendo che venga accolto il ricorso e dichiarata la competenzadel Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 4.− Nel caso in esame risulta accertato l'avvenuto trasferimento della sede principale della società debitrice, la cui sede legale, già situata a Bologna, è stata spostata a Pagani in data 28.3.2023 , e quindi nell'anno anteriore alla proposizione dell'istanza di dichiara- zione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di 2D Co- struzioni e [OSCURATO:SOCIETA]dinanzi al Tribunale di Salerno. Questa Corte ha più volte statuito che la competenza a provvedere in ordine alle istanze di procedure concorsuali spetta inderogabil- mente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, maresta ininfluente , rispetto alla competenza ter- ritoriale, il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno an- tecedente all'esercizio dell'iniziativa ( cfr. Cass., n. 22389/2021 , Cass., n. 27230/2022; Cass., n. 35 75/2023). I medesimi principi devono esser fatti valere anche per le istanze di apertura della liqui- dazione giudiziale. 5.− Per quanto esposto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna. Trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio non è dovuta pro- nuncia sulle spese (Cass., S.U., n. 1202/2018). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la competenza del Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma nel
Sentenza Cassazione n. 22302/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris