CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 20472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova, rigettata l'eccezione di incompetenza preliminarmente dedotta dalla difesa, respingeva l'istanza avanzata da Antonio [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la concessione di misure alternative alla detenzione con riferimento al provvedimento di cumulo emesso in data 15 aprile 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Quanto alla eccezione in rito, osservava il Tribunale di sorveglianza che la sua competenza si era radicata, ai sensi dell'art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., nel momento in cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in data 2 luglio 2020, aveva emesso un precedente provvedimento di cumulo, sospendendo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e assegnando al condannato un termine di trenta giorni per presentare eventuale domanda di concessione di misure alternative. La sopravvenuta emissione di altro titolo da parte della Procura della Repubblica partenopea non determinava lo spostamento di competenza. Quanto al merito, il giudice a quo affermava essere, allo stato, impossibile valutare la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione di qualsivoglia misura alternativa, atteso che, dopo la presentazione dell'istanza, il condannato, che aveva indicato un domicilio rivelatosi inidoneo, si era reso irreperibile. 2. Ha presentato ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, in relazione alla questione di competenza, la violazione dell'art. 677 cod. proc. pen., e, quanto al diniego della misura, la circostanza che egli avesse eletto domicilio presso il suo difensore, sicché erroneamente era stato giudicato irreperibile. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in relazione ad entrambi i motivi dedotti 1.1. Va osservato, quanto al primo, che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato la norma "speciale" (rispetto a quella generale di cui all'art. 677 cod. proc. pen.), prevista dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., che radica la competenza presso il Tribunale di sorveglianza corrispondente al luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico ministero preposto all'esecuzione, individuando quest'ultimo, nella specie concreta, nel Pubblico ministero di Genova emittente l'ordine di esecuzione con sospensione recante la data del 2 luglio 2020 (fra molte, Sez. 1, n. 8000 del 28/9/2018, dep. 2019, Bellassai, Rv. 276398). Lo stesso Tribunale ha, inoltre, puntualmente precisato, che, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", tale competenza restava insensibile agli eventuali í mutamenti che. tale situazione avrebbe potuto subire in virtù di altri successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 53177 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Confl. comp. in proc. Travaglini, Rv. 261606); pertanto, ininfluente sulla competenza doveva ritenersi la sopravvenuta emissione di un altro titolo esecutivo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. 1.2. È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, atteso che il giudice di merito si è pienamente conformato alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni» (in termini, Sez. 1, n 22442 del 17/1/2019, Falbo, Rv. 276191). Nella richiamata decisione, cui il Collegio intende dare seguito, si è precisato che l'irreperibilità del condannato al momento della decisione sulla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione può essere considerata circostanza atta a precludere l'accoglimento dell'istanza nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse per la procedura e impedisca in modo assoluto la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato, come correttamente messo in luce nel caso in esame (sul punto, si veda Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 2001, Sow, Rv. 218455). Non rileva che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], come evidenziato in ricorso, abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore all'atto della presentazione dell'istanza, dal momento che l'esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo la regolare notifica degli atti, ai fini della legale conoscenza degli stessi da parte del destinatario, non comporta la effettiva reperibilità del domiciliato, che deve considerarsi indispensabile per l'applicazione dell'affidamento in prova (in termini, Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 192363, che ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale sulla base del rilievo che l'interessato, pur avendo eletto rituale domicilio per le notifiche, era di fatto irreperibile). 2. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]