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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 25697/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12670/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difesodall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso,con domicilio eletto in ROMA , piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 101 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ex USL 47 di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario l iquidatore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in Oggetto: Indebito arricchimento – Struttura sanitaria accreditata – credito prestazioni erogate nell’ambito del SSN – Giudicato esterno -Rilevanza.

C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi calceal controricorso, con domicilio ex lege in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di SALERNO n. 510 /2021, pubblicata il 14 aprile2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 510/2021 ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno - Gestione liquidatoria USL n.47 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1050/2013, ha condannato il Centro alla ripetizione in favore dell’opponente della somma di € 281.139,94 (£ 544.362.843) ricevuta in eccedenza, oltre interessi legali dal 15.7.1993 al saldo – e ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti Per quanto ancora qui di rilievo, in prime cure (sentenza n. 1050/2013) era stata accolt a l’opposizione proposta dall’ASL Salerno – [OSCURATO:PERSONA] ex USL 47 [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 1593/1989 dell’importo di ( £ 948.851.309 ) € 490.040,80, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 26.6.1989 in favore del Centro nei confronti della USL 47 di [OSCURATO:PERSONA] per il corrispettivo delle prestazioni specialistiche di diagnostica e di laboratorio erogate dal 1.8.1988 al 28.2.1989 agli assistiti del SSN in regime di convenzionamento esterno e accertato , comunque , un credito della società CE.DI.SA per le prestazioni sanitarie rese nel periodo 1.8.1988 – 28.2.1989 in un ammontare minore di quello ingiunto (£ 404.488.466) pari ad € 208.900,86.Più in particolare, la stessa sentenza del Tribunale di prime cure C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi Tribunale aveva deciso sia in merito alle tariffe sia alla irregolarità delle impegnative.

In merito al primo profilo, il Tribunaleavevaosservato: - che le questioni relative al criterio di liquidazione per le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (t.a.c.), ecografia ed elettrocardiogramma dinamico (Holter) erano state già decise dal Tribunale con sentenza non definitiva n. 2234/1996; -che questa sentenza aveva dichiarato in dispositivo l’applicabilità delle tariffe previste nelle convenzioni stipulate dal [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] di Pellezzano” con l’ex [OSCURATO:PERSONA] ENPDEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per le prestazioni di ecografia) e con l’INAM di Salerno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per le prestazioni di t.a.c.), non emergendo per le ulteriori prestazioni Holter ragioni di contrasto in ordine alla convenzione e alla tariffa applicata; -che la stessa sentenza non definitiva era stata confermatain appello, avverso cui era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA].DI.SA anche ricorso per cassazione, anch’esso rigettato con sentenza della Corte di cassazione 8/06/2007 n. 13502; -che, con il passaggio in giudicato di quest’ultimasentenza, restava incontestabilmente accertato tra le parti in causa quanto ivi statuito sulle tariffe applicabili alle prestazioni di ecografia e t.a.c. e, conseguentemente, doveva confermarsi l’importo dovuto per tali prestazioni determinato dai consulenti tecnici d’ufficio sulla base di tali tariffe; -che per tutte le altre prestazioni, diverse dall’ecografia e dalla t.a.c., andavano confermate le tariffe nella misura richiesta da CE.DI.SA, non essendo oggetto di contestazioni da parte dell’USL opponente (ivi comprese le prestazioni di Holter per le quali, secondo la sentenza passata in giudicato, non v’era controversia).

In merito al secondo profilo, relativo alle irregolarità delle impegnative contestate dalla USL, il Tribunale aveva osservato: - che le impegnative, sebbene non prodotte in giudizio, erano state esaminate dai consulenti tecnici di ufficio nel contraddittorio delle parti e senza alcuna opposizione; - che alcune irregolarità contestate dall’USL e riscontrate dai consulenti (prestazioni erogate oltre il termine di sette giorni di validità dell’impegnativa; mancanza di forma dell’assistito sulla prescrizione; mancanza della ricetta; discordanza C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi di date) non impedivano l’insorgenza del diritto al pagamento delle prestazioni sanitarie rese, trattandosi di prescrizioni dettate da un atto amministrativo e non normativo (la circolare della giunta regionale della Campania n. 2 del 8.2.1988), il quale non risultava comunicato a CE.DI.SA e, per alcune violazioni formali, prevedeva la sanabilità in sede di controllo amministrativo; -che non poteva riconoscersi il corrispettivo richiesto per le prestazioni affette da altre irregolarità individuate dai consulenti d’ufficio e, in particolare, per le prestazioni erogate in mancanza di autorizzazione del medico responsabile della struttura pubblica ad accedere alle strutture private convenzionate (n. 6 prestazioni per £ 66.796, pari ad € 34,50), per le prestazioni non coperte da convenzione tra l’USL e la struttura privata (n. 7 impegnative relative ad esami non convenzionati per £ 923.476, pari ad € 476,94) e per le prestazioni rese in base ad una convenzione sospesa per atti giudiziari (n. 134 prestazioni per £ 1.921.535, pari ad € 932,39); che, escludendo dal calcolo del corrispettivo solo queste ultime prestazioni (prestazioni non autorizzate, non coperte da convenzione o con convenzione sospesa) ed applicando alle restanti prestazioni le diverse tariffe per ecografie e t.a.c. accertate con la sentenza passata in giudicato nonché le tariffe non contestate per le ulteriori prestazioni, a CE.DI.SA andava riconosciuta la minor somma complessiva di £ 404.488.466 (€ 208.900,86); che, avendo ricevuto dall’USL in corso di giudizio la somma ingiunta di (£ 948.851.309) € 490.040,80, la società CE.DI.SA eratenuta a restituire l’eccedenza di € 281.139,94 (€ 490.040,80 - € 208.900,86), oltre interessi legali dalla data della domanda di ripetizione.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno , la società [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motiv i .

Resiste con controricorso l’ASL Salerno – [OSCURATO:PERSONA] ex USL 47 [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.

La parte resistente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 12670/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 1.La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso l’ “ Eccezione di giudicato ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3e 4 c.p.c.”; in particolare , eccepisce il giudicato derivante dalla sentenza n. 1 6 5/2021 della Corte di Appello di Salerno pubblicata il giorno 11.02.2021resa in altro procedimento parallelo svoltosi tra le stesse parti (n.r.g. 999/2018) e avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Centro per prestazioni di diagnostica e laboratorio dal giugno 1989 all’aprile 1990,giudicato maturato in pendenza e nelle more , del termine per impugnare la sentenza ( n. 510/2021 ) pubblicata in data 6.04.2021 , oggetto del presente gravame; evidenzia che la citata sentenza 165/ 2021 divenuta res iudicata ha afferma to l ’applicabilità ai rapporti tra gli odierni contendenti della “Convenzione ATACS”e la non applicabilità delle richiamate convenzioni (ENPDEP ed INAM del 22/03/1980 e del 23/06/1980) e che, viceversa,la sentenza oggetto di impugnazioneha affermato l’esatto contrario e cioè che ai rapporti tra gli odierni contendenti non è a pplicabil e la “Convenzione ATACS” mentre si applicano le Convenzioni del 22/03/1980 e del 23/06/1980.

Si duole non essersi considerato che le due decisioni hanno statuito su uno stesso rapporto giuridico (convenzione della CEDISA per la erogazione di assistiti del SSN attraverso la USL 47 di [OSCURATO:PERSONA], poi Gestione liquidatoria ex USL 47) e sulle tariffe (e maggiorazioni) applicabili a tale rapporto e dalla convenzionata CE.DI.SA. rivendicabili.

Evidenzia come il giudicato dellapiù recente sentenza (Corte di Appello di Salerno n.165/2021) estenda la sua efficacia anche rispetto alla sentenza oggetto della presente impugnazione circa la sussistenza, validità del rapporto/presupposto e le conseguenze in tema di diritto e di fatto, il cui riesame è precluso.

Richiama in proposito i principi in tema di giudicato esterno espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. [OSCURATO:PERSONA] n. 5633 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e chiede sia disposta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, I comma c.p.c. - al fine di consentire ogni C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi utile accertamento con il richiesto rinnovo delle consulenze in atti del procedimento di primo grado, che tenga conto della regola del caso concreto derivante dal giudicato sceso sulla sentenza n. 165/2021 dell Corte d’appello di Salerno, disponendo il ricalcolo delle somme maturate in applicazione della tariffa per TAC, HOLTER ed ecografia previste dalla Convenzione ATACS,con le maggiorazione di cui agli atti nomativi indicati dal giudicato.

1.2. C on il secondo motivo denuncia “ V iolazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. –324, 345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.” ; nello specifico, impugna la parte di sentenza in cui la Corte d’appello nel rigettare l’eccezione di giudicato esterno sollevata dallo stesso Centro, ha affermato che se anche quest’ultimo si fosse dovuto ritenere convenzionato in base alla Convenzione ATACS del 1/03/1979 , ciò non avrebbe significato che fossero applicabili le tariffe ivi previste; sottolinea come tale asserzione sarebbe contraria a quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5951/2008 passata in giudicato resa in un giudizio che contrapponeva [OSCURATO:SOCIETA]. alla Regione Campania nonché rispetto a quanto affermato dalla sentenza parziale n. 2234/1996 resa dal Tribunale di Salerno (poi confermata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 13502/2007); 1.3.Con il terzo motivo lamenta la “ N ullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 cost. (art. 360 n. 4 c.p.c.) motivazione assolutamente mancante, o comunque insanabilmente contradditoria, apparente e perplessa sul punto relativo alla inapplicabilità delle tariffe previste nella convenzione ATACS ove non si precisa come potessero essere remunerate le prestazioni rese dal 1979 all’emanazione della delibera richiamata (1981) e nel periodo successivo allarevoca della stessa).

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto in ragione delle seguenti considerazioni.

L’odierna ricorrente ha eccepito il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 165/2021 della Corte d’appello di Salerno pubblicata il giorno 11 febbraio 2021, emessa in ungiudizio parallelo a quello in esame, instauratosi C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dinanzi la stessa Corte d’appello, tra le stesse parti, a seguito dell’atto in riassunzione proposto da[OSCURATO:PERSONA].DI.SA. ([OSCURATO:PERSONA]) s.r.l. - e di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con decisione n. 19501/2017 con cui veniva cassata la precedente sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 321/2013; per completezza, quest’ultima pronuncia aveva rigettato l’impugnazione proposta dalpredetto Centro avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1687/2011 che aveva, invece , accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso il decreto ingiuntivo n. 2740/1990, con cui il predetto Centro (allora società per azioni) , aveva intimato alla USL n.47 [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle prestazioni specialistiche e di laboratorio rese nel periodo giugno 1989 – aprile 1990 , quantificato nell’importo complessivo di Euro 490.040,80, oltre interessi legali dal 24.06.2005 all’effettivo soddisfo, oltre spese di lite.

La Corte d’appello quale giudice di rinvi o a seguito di cassazione , in riforma parziale della decisione definitiva n. 1687/2011 dello stesso Tribunale, - preso atto del giudicato derivante dalla sentenza n. 5951/2008 del Consiglio di Stato e di quello derivante dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno n. 2234/1996- ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n . 2749/1990 , ha condannato la Gestione liquidatoria al pagamento delle spese del primo grado e in solido con la Regione Campania a quelle di CTUedi lite del secondo grado, del giudizio di legittimità e d’appello a seguito di rinvio, oltre a quelle della rinnovata CTU.

Venendo al giudizio in esame, la Corte d’a ppello di Salerno con la sentenza impugnata, dopo aver premesso che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5951/2008 si eraespresso su quali fossero le prestazioni sanitarie erogabili convenzionalmente in forma diretta e quali no, ha, poi, sulla diversa questione attinente alla individuazione delle tariffe da applicarsi al rapporto convenzionale intercorrente tra le parti, correttamente concluso nel senso che “la questione della tariffa applicabile al rapporto convenzionale è stata, pertanto, decisa solo dal giudicato interno”; vale a dire con la sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno n.2234/1996 (poi confermata dalla S.C. con C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi sentenza n. 13502/2007); giudicato che, quindi, “non può essere rimesso in discussione”.

L’eccezione di giudicato esterno sollevata da parte ricorrente, secondo cui vi sarebbe sovrapponibilità tra la sentenza n. 510/2021, in questa sede impugnata, e quella d’appello n. 165/2021 , emessa tra le stesse parti al termine di altro giudizio definito da diversa sezione della Corte di Appello di Salerno e passata in giudicato dopo la pubblicazione della pronuncia qui impugnata, è fondata in quanto quest’ultimo eccepito giudicato esterno sopravvenuto alla sentenza oggetto di gravame, che a sua volta ha tenuto conto del giudicato interno costituito dalla sentenza non definitiva n.2234/1996, incide effettivamentesulla questione delle Tariffe applicabili ai rapporti tra gli odierni contendenti - e in particolare , su quelle poste da lla “Convenzione ATACS” del 1/03/1979.

In proposito, vale osservare che anche la [OSCURATO:PERSONA] della ASL,odierna controricorrente, in ordine all’eccezione di giudicato esterno ha convenuto con l’odierno Centro ricorrente, affermando che essa “meriti e necessiti, evidentemente, di un accertamento nel merito” da rimettere alla valutazione alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione collegiale (v.memoria dell’Azienda in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3.All'accoglimento nei suindicati termini del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi , consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvi o alla Corte d' A ppello di Salerno , che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvede rà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.R.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione,dichiara assorbiti gli altri motivi .

Ca ssa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12670/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difesodall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso,con domicilio eletto in ROMA , piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 101 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ex USL 47 di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commissario l iquidatore pro tempore , rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in Oggetto: Indebito arricchimento – Struttura sanitaria accreditata – credito prestazioni erogate nell’ambito del SSN – Giudicato esterno -Rilevanza. C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi calceal controricorso, con domicilio ex lege in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di SALERNO n. 510 /2021, pubblicata il 14 aprile2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 510/2021 ha rigettato l’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno - Gestione liquidatoria USL n.47 [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1050/2013, ha condannato il Centro alla ripetizione in favore dell’opponente della somma di € 281.139,94 (£ 544.362.843) ricevuta in eccedenza, oltre interessi legali dal 15.7.1993 al saldo – e ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti Per quanto ancora qui di rilievo, in prime cure (sentenza n. 1050/2013) era stata accolt a l’opposizione proposta dall’ASL Salerno – [OSCURATO:PERSONA] ex USL 47 [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 1593/1989 dell’importo di ( £ 948.851.309 ) € 490.040,80, emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 26.6.1989 in favore del Centro nei confronti della USL 47 di [OSCURATO:PERSONA] per il corrispettivo delle prestazioni specialistiche di diagnostica e di laboratorio erogate dal 1.8.1988 al 28.2.1989 agli assistiti del SSN in regime di convenzionamento esterno e accertato , comunque , un credito della società CE.DI.SA per le prestazioni sanitarie rese nel periodo 1.8.1988 – 28.2.1989 in un ammontare minore di quello ingiunto (£ 404.488.466) pari ad € 208.900,86.Più in particolare, la stessa sentenza del Tribunale di prime cure C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi Tribunale aveva deciso sia in merito alle tariffe sia alla irregolarità delle impegnative. In merito al primo profilo, il Tribunaleavevaosservato: - che le questioni relative al criterio di liquidazione per le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (t.a.c.), ecografia ed elettrocardiogramma dinamico (Holter) erano state già decise dal Tribunale con sentenza non definitiva n. 2234/1996; -che questa sentenza aveva dichiarato in dispositivo l’applicabilità delle tariffe previste nelle convenzioni stipulate dal [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] di Pellezzano” con l’ex [OSCURATO:PERSONA] ENPDEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per le prestazioni di ecografia) e con l’INAM di Salerno in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (per le prestazioni di t.a.c.), non emergendo per le ulteriori prestazioni Holter ragioni di contrasto in ordine alla convenzione e alla tariffa applicata; -che la stessa sentenza non definitiva era stata confermatain appello, avverso cui era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA].DI.SA anche ricorso per cassazione, anch’esso rigettato con sentenza della Corte di cassazione 8/06/2007 n. 13502; -che, con il passaggio in giudicato di quest’ultimasentenza, restava incontestabilmente accertato tra le parti in causa quanto ivi statuito sulle tariffe applicabili alle prestazioni di ecografia e t.a.c. e, conseguentemente, doveva confermarsi l’importo dovuto per tali prestazioni determinato dai consulenti tecnici d’ufficio sulla base di tali tariffe; -che per tutte le altre prestazioni, diverse dall’ecografia e dalla t.a.c., andavano confermate le tariffe nella misura richiesta da CE.DI.SA, non essendo oggetto di contestazioni da parte dell’USL opponente (ivi comprese le prestazioni di Holter per le quali, secondo la sentenza passata in giudicato, non v’era controversia). In merito al secondo profilo, relativo alle irregolarità delle impegnative contestate dalla USL, il Tribunale aveva osservato: - che le impegnative, sebbene non prodotte in giudizio, erano state esaminate dai consulenti tecnici di ufficio nel contraddittorio delle parti e senza alcuna opposizione; - che alcune irregolarità contestate dall’USL e riscontrate dai consulenti (prestazioni erogate oltre il termine di sette giorni di validità dell’impegnativa; mancanza di forma dell’assistito sulla prescrizione; mancanza della ricetta; discordanza C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di date) non impedivano l’insorgenza del diritto al pagamento delle prestazioni sanitarie rese, trattandosi di prescrizioni dettate da un atto amministrativo e non normativo (la circolare della giunta regionale della Campania n. 2 del 8.2.1988), il quale non risultava comunicato a CE.DI.SA e, per alcune violazioni formali, prevedeva la sanabilità in sede di controllo amministrativo; -che non poteva riconoscersi il corrispettivo richiesto per le prestazioni affette da altre irregolarità individuate dai consulenti d’ufficio e, in particolare, per le prestazioni erogate in mancanza di autorizzazione del medico responsabile della struttura pubblica ad accedere alle strutture private convenzionate (n. 6 prestazioni per £ 66.796, pari ad € 34,50), per le prestazioni non coperte da convenzione tra l’USL e la struttura privata (n. 7 impegnative relative ad esami non convenzionati per £ 923.476, pari ad € 476,94) e per le prestazioni rese in base ad una convenzione sospesa per atti giudiziari (n. 134 prestazioni per £ 1.921.535, pari ad € 932,39); che, escludendo dal calcolo del corrispettivo solo queste ultime prestazioni (prestazioni non autorizzate, non coperte da convenzione o con convenzione sospesa) ed applicando alle restanti prestazioni le diverse tariffe per ecografie e t.a.c. accertate con la sentenza passata in giudicato nonché le tariffe non contestate per le ulteriori prestazioni, a CE.DI.SA andava riconosciuta la minor somma complessiva di £ 404.488.466 (€ 208.900,86); che, avendo ricevuto dall’USL in corso di giudizio la somma ingiunta di (£ 948.851.309) € 490.040,80, la società CE.DI.SA eratenuta a restituire l’eccedenza di € 281.139,94 (€ 490.040,80 - € 208.900,86), oltre interessi legali dalla data della domanda di ripetizione. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno , la società [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motiv i . Resiste con controricorso l’ASL Salerno – [OSCURATO:PERSONA] ex USL 47 [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La parte resistente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 12670/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso l’ “ Eccezione di giudicato ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3e 4 c.p.c.”; in particolare , eccepisce il giudicato derivante dalla sentenza n. 1 6 5/2021 della Corte di Appello di Salerno pubblicata il giorno 11.02.2021resa in altro procedimento parallelo svoltosi tra le stesse parti (n.r.g. 999/2018) e avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal Centro per prestazioni di diagnostica e laboratorio dal giugno 1989 all’aprile 1990,giudicato maturato in pendenza e nelle more , del termine per impugnare la sentenza ( n. 510/2021 ) pubblicata in data 6.04.2021 , oggetto del presente gravame; evidenzia che la citata sentenza 165/ 2021 divenuta res iudicata ha afferma to l ’applicabilità ai rapporti tra gli odierni contendenti della “Convenzione ATACS”e la non applicabilità delle richiamate convenzioni (ENPDEP ed INAM del 22/03/1980 e del 23/06/1980) e che, viceversa,la sentenza oggetto di impugnazioneha affermato l’esatto contrario e cioè che ai rapporti tra gli odierni contendenti non è a pplicabil e la “Convenzione ATACS” mentre si applicano le Convenzioni del 22/03/1980 e del 23/06/1980. Si duole non essersi considerato che le due decisioni hanno statuito su uno stesso rapporto giuridico (convenzione della CEDISA per la erogazione di assistiti del SSN attraverso la USL 47 di [OSCURATO:PERSONA], poi Gestione liquidatoria ex USL 47) e sulle tariffe (e maggiorazioni) applicabili a tale rapporto e dalla convenzionata CE.DI.SA. rivendicabili. Evidenzia come il giudicato dellapiù recente sentenza (Corte di Appello di Salerno n.165/2021) estenda la sua efficacia anche rispetto alla sentenza oggetto della presente impugnazione circa la sussistenza, validità del rapporto/presupposto e le conseguenze in tema di diritto e di fatto, il cui riesame è precluso. Richiama in proposito i principi in tema di giudicato esterno espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. [OSCURATO:PERSONA] n. 5633 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e chiede sia disposta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, I comma c.p.c. - al fine di consentire ogni C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi utile accertamento con il richiesto rinnovo delle consulenze in atti del procedimento di primo grado, che tenga conto della regola del caso concreto derivante dal giudicato sceso sulla sentenza n. 165/2021 dell Corte d’appello di Salerno, disponendo il ricalcolo delle somme maturate in applicazione della tariffa per TAC, HOLTER ed ecografia previste dalla Convenzione ATACS,con le maggiorazione di cui agli atti nomativi indicati dal giudicato. 1.2. C on il secondo motivo denuncia “ V iolazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. –324, 345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 c.p.c.” ; nello specifico, impugna la parte di sentenza in cui la Corte d’appello nel rigettare l’eccezione di giudicato esterno sollevata dallo stesso Centro, ha affermato che se anche quest’ultimo si fosse dovuto ritenere convenzionato in base alla Convenzione ATACS del 1/03/1979 , ciò non avrebbe significato che fossero applicabili le tariffe ivi previste; sottolinea come tale asserzione sarebbe contraria a quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5951/2008 passata in giudicato resa in un giudizio che contrapponeva [OSCURATO:SOCIETA]. alla Regione Campania nonché rispetto a quanto affermato dalla sentenza parziale n. 2234/1996 resa dal Tribunale di Salerno (poi confermata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 13502/2007); 1.3.Con il terzo motivo lamenta la “ N ullità della sentenza per violazione degli artt. 132 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 cost. (art. 360 n. 4 c.p.c.) motivazione assolutamente mancante, o comunque insanabilmente contradditoria, apparente e perplessa sul punto relativo alla inapplicabilità delle tariffe previste nella convenzione ATACS ove non si precisa come potessero essere remunerate le prestazioni rese dal 1979 all’emanazione della delibera richiamata (1981) e nel periodo successivo allarevoca della stessa). 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto in ragione delle seguenti considerazioni. L’odierna ricorrente ha eccepito il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 165/2021 della Corte d’appello di Salerno pubblicata il giorno 11 febbraio 2021, emessa in ungiudizio parallelo a quello in esame, instauratosi C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dinanzi la stessa Corte d’appello, tra le stesse parti, a seguito dell’atto in riassunzione proposto da[OSCURATO:PERSONA].DI.SA. ([OSCURATO:PERSONA]) s.r.l. - e di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con decisione n. 19501/2017 con cui veniva cassata la precedente sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 321/2013; per completezza, quest’ultima pronuncia aveva rigettato l’impugnazione proposta dalpredetto Centro avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1687/2011 che aveva, invece , accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso il decreto ingiuntivo n. 2740/1990, con cui il predetto Centro (allora società per azioni) , aveva intimato alla USL n.47 [OSCURATO:PERSONA] il pagamento delle prestazioni specialistiche e di laboratorio rese nel periodo giugno 1989 – aprile 1990 , quantificato nell’importo complessivo di Euro 490.040,80, oltre interessi legali dal 24.06.2005 all’effettivo soddisfo, oltre spese di lite. La Corte d’appello quale giudice di rinvi o a seguito di cassazione , in riforma parziale della decisione definitiva n. 1687/2011 dello stesso Tribunale, - preso atto del giudicato derivante dalla sentenza n. 5951/2008 del Consiglio di Stato e di quello derivante dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno n. 2234/1996- ha confermato il decreto ingiuntivo opposto n . 2749/1990 , ha condannato la Gestione liquidatoria al pagamento delle spese del primo grado e in solido con la Regione Campania a quelle di CTUedi lite del secondo grado, del giudizio di legittimità e d’appello a seguito di rinvio, oltre a quelle della rinnovata CTU. Venendo al giudizio in esame, la Corte d’a ppello di Salerno con la sentenza impugnata, dopo aver premesso che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5951/2008 si eraespresso su quali fossero le prestazioni sanitarie erogabili convenzionalmente in forma diretta e quali no, ha, poi, sulla diversa questione attinente alla individuazione delle tariffe da applicarsi al rapporto convenzionale intercorrente tra le parti, correttamente concluso nel senso che “la questione della tariffa applicabile al rapporto convenzionale è stata, pertanto, decisa solo dal giudicato interno”; vale a dire con la sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno n.2234/1996 (poi confermata dalla S.C. con C.C. 30.04.2024 r.g.n. 12670/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sentenza n. 13502/2007); giudicato che, quindi, “non può essere rimesso in discussione”. L’eccezione di giudicato esterno sollevata da parte ricorrente, secondo cui vi sarebbe sovrapponibilità tra la sentenza n. 510/2021, in questa sede impugnata, e quella d’appello n. 165/2021 , emessa tra le stesse parti al termine di altro giudizio definito da diversa sezione della Corte di Appello di Salerno e passata in giudicato dopo la pubblicazione della pronuncia qui impugnata, è fondata in quanto quest’ultimo eccepito giudicato esterno sopravvenuto alla sentenza oggetto di gravame, che a sua volta ha tenuto conto del giudicato interno costituito dalla sentenza non definitiva n.2234/1996, incide effettivamentesulla questione delle Tariffe applicabili ai rapporti tra gli odierni contendenti - e in particolare , su quelle poste da lla “Convenzione ATACS” del 1/03/1979. In proposito, vale osservare che anche la [OSCURATO:PERSONA] della ASL,odierna controricorrente, in ordine all’eccezione di giudicato esterno ha convenuto con l’odierno Centro ricorrente, affermando che essa “meriti e necessiti, evidentemente, di un accertamento nel merito” da rimettere alla valutazione alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione collegiale (v.memoria dell’Azienda in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3.All'accoglimento nei suindicati termini del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi , consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvi o alla Corte d' A ppello di Salerno , che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvede rà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.R. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei termini di cui in motivazione,dichiara assorbiti gli altri motivi . Ca ssa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di c