CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45, è elettivamente domiciliata;- Controricorrente e ricorrente incidentale–- avverso la sentenza n. 714/8/2019 emessa dalla Commissione tributariaregionale della Sardegna- sezione staccata di Sassari - depositata in data28/11/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. ISI [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n.Numero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/202615706 del 19/10/2019, relativo alla tassa sui rifiuti per l’annualità 2003,per il complessivo importo di €. 18.645,28. Deduceva l’inesistenzadell’atto per difetto di notificazione ai sensi della legge n. 890/1982 e peromessa sottoscrizione, l’illegittimità dell’avviso per carenza e/oinsufficienza della motivazione, la mancanza dei presupposti della tassa inragione della carenza del servizio erogato e la violazione degli artt. 7 dellalegge n. 212/2000 e 1, comma 162, della legge n. 296/2006, per omessaallegazione dei documenti richiamati nell’atto. Nel merito, contestaval’erroneità della superficie accertata e l’illegittima applicazione dellesanzioni.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Sassari accoglieva ilricorso, rilevando come non risultasse allegato all’avviso di accertamentoil verbale di sopralluogo tecnico svolto in data 10/6/2009, né fosse stataprovata da parte del Comune la consegna alla contribuente di copia delpredetto verbale, così da doversi ritenere tale atto non conosciuto dallastessa. Reputava quindi non sufficientemente motivato l’avviso diaccertamento, in violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000.3. Sull’impugnazione dell’ente impositore, la Commissione tributariaregionale della Sardegna rigettava il gravame, sostanzialmente ribadendola motivazione posta a fondamento della pronunzia di primo grado.Affermavano i giudici d’appello che l’atto a mezzo del quale il Comune diOlbia aveva accertato l’estensione delle superfici da assoggettare atassazione doveva considerarsi fondamentale ai fini dell’imponibilità deltributo, e che, ove da detto accertamento fosse derivata unaquantificazione difforme rispetto a quella dichiarata dal contribuente,questi avrebbe avuto diritto di partecipare al sopralluogo e comunque divenire a conoscenza del contenuto dell’atto, onde poterne contestare lalegittimità.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilComune di Olbia sulla base di due motivi. La società contribuente haNumero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi. IlComune ricorrente ha a sua volta replicato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Considerazioni di priorità logica rendono opportuno anteporre ladisamina del ricorso incidentale, stante la natura pregiudiziale dellerelative censure.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, rubricato “violazione efalsa applicazione degli artt. 22, comma 3 e 53, comma 2 del D. Lgs. n.546/1992 per non avere i giudici di secondo grado dichiaratoinammissibile l’appello proposto dal Comune di Olbia per difetto diconformità dell’esemplare dell’atto d’appello spedito per posta a quellodepositato dall’appellante presso la segreteria della CommissioneTributaria Regionale (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”.2.1. La censura è inammissibile in quanto generica e nonautosufficiente, atteso che non vengono in alcun modo dedotti i profili didifformità tra l’atto notificato e l’atto depositato dall’appellante, e neppurevengono specificate riportate le parti degli atti tra loro non corrispondenti.3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, rubricato “violazionee falsa applicazione degli artt. 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art.31 dello Statuto del Comune di Olbia per non avere i giudici di secondogrado dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Olbia percarenza della legittimazione processuale (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.)”, la società contribuente deduce la mancanza di deliberazioneautorizzativa della proposizione del ricorso in appello.3.1. Il motivo è infondato.Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lostatuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto selo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativaregolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare ingiudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, qualeNumero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicalidella struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restandoche, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra,regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità delpotere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 deltesto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con ild.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Sez. 1, Sentenza n. 4556 del 22/03/2012;Sez. 1, Sentenza n. 7402 del 28/03/2014).Tuttavia, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 11,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione introdotta dal d.l.n. 44 del 2005, convertito in legge n. 88 del 2005, ed applicabile anche aigiudizi in corso alla data della sua entrata in vigore), l'ente locale, nei cuiconfronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio dinanzi allecommissioni tributarie, anche in grado di appello, mediante il Dirigentedell'[OSCURATO:PERSONA], da intendersi come il Dirigente responsabile dell'Ufficiodello specifico tributo oggetto di lite (Sez. 5, Sentenza n. 19445 del30/09/2015). Pertanto, in tema di contenzioso tributario, l'ente locale(nella specie, un Comune) sta in giudizio in persona del legalerappresentante ovvero del dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] (Sez. 5, Sentenzan. 14827 del 18/06/2010). Più precisamente, l'art. 3-bis, comma 1, deld.l. n. 44 del 2005, convertito con modificazioni nella legge del 2005 n. 88ed applicabile ai processi in corso in forza del successivo comma 2, nelsostituire il comma 3 dell'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, hamerito al dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, in mancanza di tale figura, altitolare della posizione organizzativa comprendente detto ufficio, e taledirigente, con apposita determinazione, può delegare un funzionariodell'unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentarel'impugnazione quale assistente dell'ente locale, ai sensi dell'art. 15,comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 5, Sentenza n. 13230 delNumero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/202609/06/2009; conf. Sez. 5, Sentenza n. 1812 del 28/01/2010). A sua volta,il comma 2 dell'articolo 3 bis citato estende ai processi in corso la suddettadisposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.Si tratta di poteri di rappresentanza processuale che nonnecessitano di particolari autorizzazioni e sono conferiti ai dirigenti,limitatamente ai giudizi davanti alle corti di giustizia tributaria. Il potere dirappresentanza processuale comprende, nei limiti dei gradi di merito, ognifacoltà di mandato, anche per l’instaurazione del giudizio di appello(Cass., n. 30362/2018).4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, rubricato “violazione efalsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D. Lgs. n. 546/1992 (art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.)” la società contribuente deduce il vizio dimotivazione della sentenza nella parte in cui la Commissione ha ritenutol’ammissibilità dell’appello e l’efficacia sanante della deliberazioneintervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, pur in difetto diproduzione, da parte del Comune di Olbia, di alcuna deliberazione dellaGiunta Municipale che avesse autorizzato il Sindaco ad impugnare lasentenza di primo grado.4.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, pur prospettando lamotivazione apparente della sentenza in ordine alla ritenuta ammissibilitàdell’appello, lamenta in sostanza che la Corte regionale abbia assuntoerroneamente la sussistenza della delibera autorizzativa, non prodotta ingiudizio dall’ente appellante. Il vizio, risolvendosi nell’inesatta percezionedi una circostanza presupposta come sicura base del ragionamento, incontrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce in astrattoun errore denunciabile con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’art.395, n. 4, c.p.c.Indipendentemente dal rilievo che precede, la censura è comunquedestituita di fondamento.Numero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026dell'ente comunale, tale potestà può legittimamente individuarsi - seprevisto dallo statuto o dal regolamento da quest'ultimo richiamato -anche in persona del dirigente del settore di competenza. Già le SS.UU.(sent. n. 12868/05) di questa Corte hanno chiarito che: "nel nuovosistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto delComune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statutocontenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare -può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio aidirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, qualeespressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicalidella struttura burocratico - amministrativa del Comune, fermo restandoche, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra,regolamentare) non sussista, il Sindaco conserva l'esclusiva titolarità delpotere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 deltesto unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato conil D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (...)".Per quanto concerne, in particolare, il contenzioso davanti allecommissioni tributarie, rileva altresì quanto disposto dal D. Lgs. n. 546 del1992, art. 11, comma 3 - come sostituito dal D.L. n. 44 del 2005 ,convertito in L. n. 88 del 2005, ed espressamente dichiarato applicabileanche ai giudizi in corso - secondo cui l'ente locale nei cui confronti èproposto il ricorso può stare in giudizio anche tramite il dirigentedell'ufficio-tributi ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale,mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato dettoufficio. Ne consegue che la costituzione dell’ente può avvenirevalidamente tramite il dirigente dell’ufficio tributi, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 546/1992, senza necessità di apposita delibera autorizzativa.A prescindere dalle ragioni enunciate dalla Commissione tributariaregionale al fine di rigettare l’eccezione svolta dalla società contribuente,la censura si rivela comunque inconferente, essendosi il Comune costituitoNumero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026in giudizio tramite il dirigente preposto all’Ufficio tributi.5. Il ricorso principale si fonda su due motivi.Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso formulata dalla società contribuente sull’assunto della carenza dilegittimazione processuale in capo al Comune di Olbia, stante la mancanzadell’autorizzazione a promuovere il ricorso rilasciata, come da statutodell’ente, dalla [OSCURATO:PERSONA] al Sindaco, previo parere tecnico delresponsabile del servizio legale.Il Comune ricorrente ha, invero, prodotto in giudizio, allegandola alproprio controricorso, la deliberazione n. 72 del 19/3/2020 con la quale laGiunta comunale, su proposta dell’[OSCURATO:PERSONA] del settore legale,ha autorizzato il Sindaco a proporre impugnazione avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale. Il deposito di tale documento èavvenuto ai sensi dell’art. 372, primo comma, c.p.c.; sul punto varichiamato l’orientamento di questa Corte (Cass., n. 5353/2007 – RV595186 -01; Cass., n. 18571/2015 – RV) 636776 – 01) in base al quale“l'autorizzazione necessaria perché un ente pubblico possa agire oresistere in giudizio, emessa dall'organo collegiale competente, e dellaquale l'organo rappresentante l'ente pubblico deve essere munito, attienealla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità dellacostituzione stessa, sicché essa può intervenire ed essere prodotta incausa anche dopo che sia scaduto il termine per l'impugnazione, conefficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza,sempre che il giudice di merito non abbia già rilevato il difetto dilegittimazione processuale, ossia l'irregolarità della costituzione delrappresentante dell'ente pubblico, traendone come conseguenzal'invalidità' degli atti compiuti.”.6. Con il primo motivo, in rubrica “Nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.) – Motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4Numero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026c.p.c.) – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.) ed omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)”, il Comunericorrente censura la sentenza per avere la Commissione tributariaregionale confermato la decisione di prime cure ritenendo non provatidall’ente impositore i fatti a fondamento della pretesa tributaria, nonrisultando allegato all’avviso di accertamento l’atto con il quale il Comuneaveva rideterminato qualitativamente e quantitativamente le areesoggette a tassazione. Deduce l’assoluta carenza e irrazionalità dellamotivazione, essendosi i giudici d’appello limitati a formulare sologeneriche enunciazioni, ipotizzando che non sarebbe stato assicurato ildiritto della società contribuente di partecipare al sopralluogo e divisionare il contenuto del relativo verbale. Lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e dei principi di disponibilità delle prove e del liberoconvincimento e controllo sulla valutazione delle stesse, osservando comesia stata illegittimamente esclusa la rilevanza di risultanze documentali –in particolare il verbale tecnico del 10/6/2009 e gli atti allo stesso allegati- di cui il Comune aveva esplicitamente affermato la decisività, giungendoall’errata conclusione che l’avviso fosse carente di motivazione nonessendo stata fornita la prova dello svolgimento, nel contraddittorio delleparti, del sopralluogo tecnico e del rilascio di copia del verbale allacontribuente. Afferma che l’avviso consentiva alla società di individuare ipresupposti di fatto della pretesa impositiva e di comprendere appieno ladeterminazione della superficie accertata, espressamente indicata nell’attoimpugnato, che richiamava il risultato del sopralluogo tecnico.6.1. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.6.2. Essa, invero, prospetta in primo luogo genericamente ecumulativamente vizi di natura eterogenea – censure motivazionali ederrores in iudicando – in contrasto con la tassatività dei motivi diimpugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza diNumero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sulgiudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, lesingole censure (ex plurimis, Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n.19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n.26018 e n. 22404 del 2014). In altri termini, è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei,facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili. La violazione di norme didiritto presuppone l’accertamento del fatto, mentre il vizio di motivazioneintende rimettere in discussione proprio quegli elementi fattuali. Una taleimpostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare formae contenuto giuridici alle doglianze della parte ricorrente, finisce con ilsovvertire il contraddittorio, rendendolo aperto a conclusioni imprevedibilie gravando l’altra parte del compito di farsi interprete congetturale delleragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dall’insiemedell’esposizione avversaria.6.3. Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 – ter,quinto comma, c.p.c., questa Corte ha chiarito (cfr. Cass. 13/01/2017, n.743; 14/12/2018, n. 32436; 14/12/2018, n. 32437) che il ricorrente incassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n.5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83/2012ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass. 22/12/2016, n.26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430).Nella specie, posto che il giudizio d’appello è stato definito nel 2019,la doglianza, formulata con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, di rigettoNumero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026(c.d. doppia conforme), si fondano sostanzialmente sulle medesimeragioni di fatto. La sentenza di secondo grado, invero, non ha fatto altroche esplicitare, per altro in maniera congrua e logica, il percorsomotivazionale seguito dalla sentenza di primo grado per giungere, sullabase delle risultanze processuali, ad affermare la carenza di motivazionedell’avviso di accertamento impugnato.6.4. Quanto alla motivazione apparente, deve premettersi che leSezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazione dell'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54. l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congettureNumero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026(Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231,del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). Ancor più di recente, Cass. Sez.U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass. Sez. U.07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U.31/12/2018, n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio dilegittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione» (Cass 19591/2022).La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4,cod. proc. civ., (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n.546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quandoquesta manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto deldecidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazionedella decisione, senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cuiessa formalmente esista come parte del documento, ma le sueargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione deldecisum. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; successivamente, tra letante, Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).Numero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso dispecie la Commissione tributaria regionale abbia, al contrario, reso unamotivazione che individua chiaramente il fondamento del ragionamentodecisorio seguito. Ragionamento fondato sul rilievo secondo cui l’atto conil quale l’ente impositore accerta l’estensione delle superfici daassoggettare a tassazione è atto fondamentale della tassazione, specieove si contesti la quantificazione delle aree indicata dal contribuente, ondel’interessato ha il diritto di partecipare al sopralluogo o quantomeno dipoter conoscere il contenuto del relativo verbale. Si tratta di un percorsomotivazionale del tutto logico e di certo sufficiente al fine di consentirequel controllo di conformità logico-giuridica nel quale si sostanzia, neilimiti devoluti dalle censure proposte, il vaglio di legittimità.6.5. È inoltre consolidato il principio secondo cui il giudice di meritoè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanzedi prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso.Inoltre, l'osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non richiede cheegli dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite edi tutte le tesi prospettate dalle parti. È, infatti, necessario e sufficienteche esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti afondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica edadeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Invece,devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilieviche, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con lasoluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. In altre parole, ilgiudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ognisingolo dato indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invecelimitarsi a porre in luce, in base al giudizio effettuato, gli elementiessenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamentecoerente. Di conseguenza, il controllo di legittimità è incompatibile con uncontrollo sul punto, perché il significato delle prove lo deve stabilire ilNumero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026giudice di merito. La Corte, inevitabilmente, compirebbe un non consentitogiudizio di merito, se, confrontando la sentenza con le risultanzeistruttorie, prendesse in considerazione fatti probatori diversi o ulterioririspetto a quelli assunti dal giudice di appello a fondamento della suadecisione (cfr. tra le tante, Cass. 20/02/2024, n. 4583, Cass. 15/09/2022,n. 27250, Cass. 11/12/2023, n. 34374 Cass. 21/01/2015, n. 961).7. Con il secondo motivo, in rubrica “Nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 162 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 296 e art. 7, legge 27/7/2000, n. 212 (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.)”, il ricorrente censura la sentenza per avere i giudici d’appelloerroneamente ritenuto privo di motivazione l’avviso di accertamentosull’assunto della omessa allegazione del verbale di sopralluogo tecnico del10/6/2009 e degli ulteriori atti richiamati nello stesso avviso, inpregiudizio del diritto di difesa. Secondo il Comune la motivazione vadesunta dal provvedimento che, nel caso di specie, conteneva tutti glielementi posti a base della pretesa tributaria e richiamava anche ilcontenuto essenziale del verbale di sopralluogo, nel quale la superficie èstata rideterminata in mq. 9420 in luogo dei 2100 dichiarati in fase diautodenuncia.7.1. Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità delmotivo, formulata dalla controricorrente sull’assunto del difetto diautosufficienza della censura, che non riporterebbe il contenutomotivazionale dell’avviso di accertamento, dalla cui lettura poterriscontrare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche indicati e posti afondamento della pretesa.In tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensidell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. – quale corollario del requisito dispecificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenzaCEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – questa Corte (S.U. n.8950 del 18 marzo 2022 – RV 664409-01) ha affermato che non deveNumero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incideresulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi inun ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.Come, poi, la Corte ha ripetutamente rimarcato, la censurainvolgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamentonecessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi dellamotivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamenteinterpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde,ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017,n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312;Cass., 29 maggio 2006, n. 12786). È stato invero affermato che -nell'ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissionetributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione diun avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo(Cass., 3 dicembre 2001, n. 15234) – è necessario a pena diinammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazionedi detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessidal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di esprimere il suogiudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (exmultis, Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass., 20 maggio 2025, n.13358).Nel caso di specie, il comune ricorrente ha riportato il contenutodell’avviso di accertamento in contestazione, nella parte che ha ritenutopretermessa dalla Commissione tributaria regionale, richiamandonetestualmente uno “stralcio” riferito al riscontro dell’estensione dellasuperficie tassabile, indicata in mq. 9420 in luogo dei 2100 dichiarati infase di autodenuncia dalla società contribuente (ricorso, pagg. 8 e 10),Numero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026evidenziando inoltre che il medesimo atto impositivo recava indicazionirelative alla superficie accertata, alla tariffa applicata, ai mesi di possesso,alla destinazione d’uso delle aree e al criterio di calcolo utilizzato per ladeterminazione della tassa e degli interessi, sanzioni e addizionali.Tali indicazioni consentono di reputare il ricorso autosufficiente.7.2. Il motivo è fondato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale basa il proprio convincimento inordine al ritenuto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento,sull’omessa allegazione del verbale di accertamento delle superfici daassoggettare a tassazione, che non figura riprodotto nell’avviso, neppurenel suo contenuto essenziale, in violazione dell’art. 7 della legge n.212/2000.La censura formulata dal Comune contesta le statuizioni dellasentenza impugnata, ritenendo non necessaria l’allegazione del verbale,alla luce del contenuto dell’avviso di accertamento.7.3. È stato chiarito, sul piano dei principi, che:- «La giurisprudenza di questa Corte, che riconosce la legittimitàdella cd. 'motivazione per relationem, ha altresì definito le condizioni cherendono positiva la verifica del rispetto del diritto del contribuente adavere contezza delle ragioni della pretesa erariale. Al contempo, hapuntualizzato cosa debba intendersi per 'motivazione per relationem' equali oneri incombano sul contribuente che richieda l’annullamentodell’atto dell'amministrazione finanziaria»; l'annullamento dell'atto «Concostante indirizzo si insegna, già con riferimento alla disciplina anterioreall'art. 7 della L. n. 212 del 2000, che, in tema di accertamento tributario"per relationem", la legittimità dell'avviso postula la conoscenza o laconoscibilità da parte del contribuente dell'atto richiamato, purché il suocontenuto serva ad integrare la motivazione dell'atto impositivo, conesclusione quindi dei casi in cui essa sia già sufficiente e il richiamo adaltri atti abbia pertanto solo valore narrativo o il contenuto di ulteriori attiNumero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/2026sia già riportato nell'atto noto»;- «Ai fini dell'annullamento il contribuente deve quindi provare nonsolo che gli atti ai quali fa riferimento l'atto impositivo o quelli cui essorinvia sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte delcontenuto di essi sia necessaria ad integrare direttamente oindirettamente la motivazione del suddetto atto impositivo, e chequest'ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a suaconoscenza […]»;- «Anche con specifica attinenza al regime instauratosi con l'entratain vigore del cd. Statuto del contribuente, da applicare nel caso di specieratione temporis, si è statuito che in tema di motivazione degli avvisi diaccertamento l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citatinell'avviso (art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessariacorrelazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, perl'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quantodispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241: ilcontribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenutoviene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto diconoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'attoimpositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazionesia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore"narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti(almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo)sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazionedell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostril'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento,occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di queglimotivazione (Sez. 5, Sentenza n. 26683 del 18/12/2009, Cass.11866/2018 Rv. 610991)» (così Cass., Sez. T, 16 dicembre 2020, n.Numero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/202628756, che richiama altresì Cass., Sez. T, 10 febbraio 2016, n. 2614).Allo stesso modo, si è ribadito che «la L. n. 212 del 2000, art. 7,comma 1, nello stabilire che "se nella motivazione si fa riferimento ad unaltro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama", èstrumentale ad assicurare la chiarezza della motivazione delprovvedimento adottato, sicché opera relativamente a quegli atti checontengono l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridichedel provvedimento, ma non si estende a tutti quelli che costituiscono meripassaggi dell'iter procedimentale […] In questo senso, del resto, si èespressa Sez. 5, ord. n. 14723 del 10/07/2020, Rv. 658394 01, secondocui, in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui alla L.n. 212 del 2000, art. 7, è limitato ai documenti non conosciuti né ricevutidal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine dievitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo. Un'estensioneindiscriminata della necessità di allegare al provvedimento tutti gli attirichiamati determinerebbe, da un lato, un eccessivo aggravamento deglioneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, nonvarrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto didifesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così in contrastocon i canoni generali della collaborazione e della buona fede» (così Cass.,Sez. T, 21 giugno 2022, n. 19905 – Cass., 14 marzo 2024 n. 6868).7.4. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione deirichiamati principi non avendo dato conto che nell’avviso era statariportata la superficie in metri quadri dell’immobile sottoposto atassazione, elemento questo di natura puntuale e di evidenza matematica,che ha reso nota l’area sottoposta ad imposta, così mettendo ilcontribuente nelle condizioni di potersi difendere, senza necessità diallegare anche i contenuti dell’accertamento del sopralluogo eseguitoovvero della misurazione della superfice effettuata, impregiudicataovviamente la contestazione nel merito di tale misurazione.Numero registro generale 18768/2020Numero sezionale 3671/2026Numero di raccolta generale 18363/2026Data pubblicazione 07/06/20268. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorsoprincipale, respinto il primo motivo, e va rigettato il ricorso incidentale. Lasentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II gradodella Sardegna, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine allespese del giudizio di legittimità. P.Q.M- accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta il primomotivo; rigetta il ricorso incidentale;- cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi II grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]