CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38373/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 ottobre 1982 avverso la sentenza del 21 Aprile 2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e nei motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa il 24 novembre 2020 dal GIP del Tribunale di Lanciano, che ha dichiarato la responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine ai reati di rapina e furto. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione in punto di fatto della condotta dell'imputato e mancata assunzione di una prova decisiva) poiché la corte ha respinto la richiesta di verificare tramite perizia il corretto funzionamento dell'orologio della telecamera di sorveglianza del negozio "Vemit", che registrava il transito dell'autovettura dell'imputato, sicché le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda e al ruolo dell'imputato si fondano su congetture. In particolare ha escluso la sussistenza di elementi che possano mettere in dubbio l'esatto funzionamento di questo orologio, sebbene dalla relazione dei Carabinieri emerga una discrasia tra l'orario indicato e quello effettivo. 2.2 Vizio di motivazione e violazione dei criteri legali di valutazione della prova liberatoria, poiché la corte non ha valutato criticamente le censure difensive in merito al giudizio di colpevolezza e si è limitata ad aderire alle considerazioni del giudice di primo grado, fornendo una motivazione apparente e non considerando le conseguenze dell'assoluzione della coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Violazione del diritto di difesa e dell'oralità del processo poiché la corte di appello ha inibito alla scrivente di partecipare all'udienza in presenza, ritenendo intempestiva l'istanza di trattazione orale in quanto inoltrata oltre i 10 giorni precedenti all'udienza; tale termine tuttavia va considerato organizzativo e non può assumere carattere perentorio. Nel caso in esame, peraltro, tale scelta della Corte di appello ha impedito agli imputati di partecipare all'udienza e di rendere dichiarazioni spontanee. 2.4 Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla base della obiettiva gravità del fatto, senza tener conto degli altri elementi di cui all'art. 133 cod.pen. tra cui la personalità dell'imputato. 3.11 ricorso è inammissibile poiché, per un verso, non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di Appello, incorrendo nel vizio di genericità; per altro verso , invoca un'inammissibile ricostruzione in punto di fatto, basata su una diversa valutazione delle fonti di prova da parte di questa Corte, che deve, di contro, limitarsi a verificare la tenuta logica del ragionamento posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza o l'eventuale violazione di norme di legge. 1.1 Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché la corte ha respinto la richiesta di perizia tecnica, osservando che non emergono elementi di fatto che inducano a dubitare dell'esatto funzionamento di tale orologio. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva del tutto immune dalle censure formulate col ricorso che non si confronta con la stessa. Va peraltro evidenziato che tale accertamento non avrebbe comunque carattere dirimente rispetto al giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato, che si fonda su un complesso e robusto compendio probatorio, non censurato dalla difesa. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'imputato ha avuto il ruolo di aspettare i rapinatori dopo l'esecuzione del delitto per consentire loro di abbandonare la [OSCURATO:PERSONA] rubata utilizzata per la rapina e prendere possesso della [OSCURATO:PERSONA] nella sua disponibilità; i movimenti coordinati delle due vetture sono stati immortalati dalla telecamera del campanile della Chiesa e da quella di sorveglianza posta dinanzi al negozio Vemit, che ha consentito di rilevare la targa dell'auto del ricorrente. Inoltre l'imputato non ha giustificato in modo convincente e specifico la sua presenza in loco, né il tenore univoco di una intercettazione ambientale in cui si parla della rapina.1.3 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato poichè la corte ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto secondo cui "La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ". Trattandosi di termine perentorio, la cui scadenza comporta la decadenza dal diritto di chiedere la trattazione orale, correttamente la corte ha respinto l'istanza tardiva del difensore, presentata appena 7 giorni prima dell'udienza. 1.4 H quarto motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato poiché le generiche sono già state riconosciute in favore dell'imputato e ritenute equivalenti alle contestate aggravanti. Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e risulta congrua rispetto alla gravità della condotta assunta. 2.L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della cassa delle ammende, in ragione dell'elevato grado di colpa nel proporre l'impugnazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 14 settembre 2022 il consigliere estensor