CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2023
Cassazione n. 32063/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania impugna, per violazione degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale di Siracusa che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], perché l'azione non poteva essere proseguita per difetto di querela, in relazione al reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, alla luce dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 624, comma 3, cod. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022. 2. Il pubblico ministero ricorrente evidenzia che sarebbe stato impedito al rappresentante dell'accusa di contestare in udienza dibattimentale l'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. dell'essere la cosa provento di furto destinata ad un pubblico servizio - aggravante che avrebbe reso procedibile d'ufficio il reato, come stabilito dal nuovo testo del citato art. 624, comma 3, cod. proc. pen. - poiché il giudice monocratico l'ha ritenuta tardiva e inammissibile, sul presupposto che non si potrebbe ex post modificare in peius, retroattivamente, la posizione dell'imputato. Il giudice si è richiamato alla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, tra le altre, alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 49935 del 28/9/2023, Domingo, Rv. 285517 ed alla pronuncia Sez. 3, n. 43240 del 6/7/2016, 0., Rv. 267937. Il ricorrente lamenta la contrarietà di tale impostazione ermeneutica adottata dalla sentenza impugnata rispetto agli artt. 516 e SS. del codice di rito: sarebbe precluso al giudice qualunque sindacato sull'ammissibilità della contestazione da parte del pubblico ministero di un fatto diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio, anche solo con riguardo ad una differente aggravante, dovendo egli comunque provvedere a giudicare del capo d'imputazione come modificato. La scelta di effettuare una nuova contestazione rientra nel potere esclusivo del pubblico ministero inerente all'esercizio dell'azione penale, non essendo al riguardo previsti dalla legge alcun consenso da parte dell'imputato né autorizzazione alcuna da parte del giudice: si tratta di un atto imperativo, insindacabile ed obbligatorio del pubblico ministero. Il ricorrente cita, a conforto di tale impostazione ermeneutica, Sez. 4, n. 47769 del 22/11/2023, D'Amico, Rv. 285421 e la lettera stessa dell'art. 517 cod. proc. pen., secondo cui, il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento, senza prevedere alcuno spazio di intervento per l'organo giudicante. Nel caso di specie, quindi, il Tribunale ha illegittimamente negato l'esercizio di tale potere-dovere da parte del pubblico ministero, asserendone la tardività, ragionando erroneamente solo in termini di mancanza di querela, non proposta dalla parte (decorso il termine di legge concesso ex art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022). 3. [OSCURATO:PERSONA] Balsamo ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con requisitoria scritta, dovendo ritenersi contestata utilmente l'aggravante che rende procedibile d'ufficio il reato, prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., della destinazione del bene energia elettrica a pubblico servizio. E tale conclusione è valida sia che si acceda alla tesi secondo cui l'aggravante in esame ha natura valutativa sia che la si ritenga contestabile "in fatto", secondo la distinzione delle Sezioni Unite, operata nella sentenza Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436. Nella fattispecie è ben evidenziata la dicitura del serivizio elettrico nazionale come ente che ha subito il reato e la contestazione è valida anche nel caso di allacciamento abusivo a terminali collocati in una proprietà privata, poiché ciò che conta è la destinazione finale della res sottratta ad un pubblico servizio da cui viene distolta. 3.1. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato due memorie con le quali evidenzia l'errore in cui è incorso il ricorrente procuratore generale, che ha considerato esistente un'attività processuale invece mai svolta dal pubblico ministero di udienza nel presente processo, il quale non ha proceduto a contestare l'aggravante dell'essere la cosa destinata a pubblico servizio, bensì ha concluso per l'improcedibilità, come riportato espressamente nella sentenza impugnata. Inoltre, si deduce la natura valutativa dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che, quindi, non consente di ritenere contestata in fatto l'aggravante nel capo di imputazione così come costruito. La difesa conclude, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il pubblico ministero non ha formulato alcuna richiesta di contestazione suppletiva, come invece frequentemente è accaduto nella prassi processuale, in alcuni uffici di merito, in ragione della sopravvenuta procedibilità a querela dei reati di furto aggravati da circostanze che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 624, comma 3, cod. pen. dal d. Igs. n. 150 del 2022, non determinano più la procedibiità d'ufficio. Piuttosto, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo non doversi procedere per mancanza di querela.Il ricorso del Procuratore Generale deduce, quindi, un motivo inammissibile e fuori fuoco, poiché non vi è stata violazione dell'art. 517 cod. proc. pen.: il pubblico ministero di udienza, nel caso di specie, non ha fatto alcuna richiesta di contestazione dell'aggravante dell'essere il bene sottratto destinato a pubblico servizio, che avrebbe fatto scattare la procedibilità d'ufficio, ma ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del reato. La stessa sentenza impugnata rileva che le parti hanno concordemente chiesto l'improcedibilità del reato per mancanza di querela (così dovendo intendersi il riferimento in motivazione alle conclusioni "in maniera conforme a quanto sopra riportato", vale a dire la nuova disciplina dell'improcedibilità e la constatata mancata proposizione di querela). Tale peculiare situazione processuale impedisce di applicare i pur condivisi principi recentemente stabiliti da Sez. 5, n. 14890 del 14/9/2024, Bevacqua, Rv. 286291 (conformi, tra le altre, Sez. 5, n. 14888 del 14/9/2024 e Sez. 5, n. 28108 del 7/6/2024), secondo cui l'aggravante con natura "valutativa" dell'essere la cosa sottratta destinata a pubblico servizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.) è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica". Ciò perché le Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436, distinguendo tra aggravanti contestabili in fatto ed aggravanti con natura "valutativa" che hanno bisogno di essere specificamente evocate nell'imputazione per potersi ritenere validamente contestate, ricostruiscono in modo articolato e non con una soluzione rigida la questione riguardante le modalità di contestazione delle aggravanti che non presentano la caratteristica di essere "autoevidenti", vale a dire immediatamente percepibili da un agente "medio" nella loro portata aggravatrice del trattamento sanzionatorio, sì da potersi legittimamente ritenere contestabili "in fatto". Per le Sezioni Unite, nel primo caso, è doverosa una contestazione che risulti chiara e precisa e che richiami l'imputato ad una difesa accorta e puntuale, al riguardo; ma è anche consentito che il connotato giuridico in questione possa ritenersi adeguatamente contestato ed evidenziato mediante "espressioni evocative" che lo riguardino puntualmente; espressioni che, perciò, risultano anche idonee a prendere il posto della contestazione formale (quella cioè effettuata mediante la indicazione dell'articolo di legge o del comma in cui è menzionata l'aggravante). Seguendo la preziosa ermeneutica della sentenza Sez. 5, n. 14890 del 2024, è proprio questo lo snodo rilevante della sentenza Sorge che, se da un lato offre indicazioni preziose circa i limiti da porre alla c.d. "contestazione in fatto" quando l'aggravante è di natura "valutativa", d'altra parte, per questa ipotesi, non pretende di dettare un criterio 4 o. inflessibile riguardante le modalità attraverso le quali possa perseguirsi l'intento di una contestazione chiara e precisa circa la natura effettiva del fatto aggravatore. Si tratta, per questo, di una soluzione che necessariamente è influenzata dall'analisi della fattispecie concreta, con una consistente incidenza, e variabilità, delle scelte, da effettuarsi caso per caso. 2.1. Tuttavia, il pubblico ministero, nella fattispecie sottoposta al Collegio, non ha fissato in udienza le basi per consentire, poi, la proposizione del ricorso relativo alla procedibilità d'ufficio del reato, non avendo formulato alcuna eccezione sulla possibilità di ritenere contestata validamente l'aggravante della destinazione dell'energia elettrica sottratta al pubblico servizio e neppure provando a contestare tale circostanza ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., poiché, anzi, si è concluso nel senso dell'improcedibilità. 3. Il ricorso del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Catania, pertant