CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 21874/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE di APPELLO SEZ. DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto -, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che, previa riqualificazione dell'originaria imputazione di appropriazione indebita, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, commesso impossessandosi della somma di euro 1.446,85, prelevandola dal conto corrente di "Virtù romana", mediante l'utilizzo della carta bancomat di cui aveva il possesso. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020 e 178 cod. proc. peri. Rappresenta che la Corte di appello ha errato nel riportare le conclusioni delle parti, sostenendo, a pagina due della sentenza impugnata, che il Procuratore generale avrebbe chiesto la conferma della sentenza impugnata e che la difesa non avrebbe depositato le proprie conclusioni. Sostiene il ricorrente che, invece, il Procuratore generale avrebbe chiesto l'accoglimento del primo motivo di gravame e che la difesa avrebbe depositato le proprie conclusioni, inviandole mediante posta elettronica certificata. Tanto dimostrerebbe che la Corte di appello non avrebbe considerato le conclusioni delle parti, con conseguente «nullità del procedimento>>. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 108 e 178 cod. proc. pen. Rappresenta che: l'imputato, in data 4 ottobre 2022, aveva nominato un nuovo difensore di fiducia; la Corte di appello, all'udienza del 12 ottobre 2022, ha rigettato la richiesta di un termine di difesa, ritenendo che la nuova nomina risultasse tardiva rispetto all'udienza fissata per la trattazione del giudizio di secondo grado. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello, rigettando la richiesta di termine a difesa, avrebbe violato il diritto di partecipazione e di assistenza dell'imputato, con nullità conseguente anche della sentenza di secondo grado. Le argomentazioni spese dalla Corte di appello in ordine alla tardività della nomina sarebbero infondate poiché la legge non imporrebbe alcun termine per nominare un nuovo difensore. La Corte territoriale, in ogni caso, nel calcolare il tempo trascorso tra la notifica del decreto di citazione e l'udienza fissata per la trattazione dell'appello, avrebbe errato, poiché non avrebbe detratto i giorni di sospensione feriale dei termini. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt.108 e 178 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che: con l'originaria imputazione, era stato contestato il reato di appropriazione indebita; il giudice di primo grado aveva riqualificato il fatto contestato nel reato di furto; la difesa, con il gravame, aveva specificatamente contestato tale riqualificazione; la Corte di appello ha rigettato lo specifico motivo di gravame, sostenendo che non vi fosse stato alcun mutamento del fatto. Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello, sostenendo che la riqualificazione del fatto contestato avrebbe determinato una palese violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., atteso che il fatto descritto in imputazione sarebbe diverso da quello ritenuto in sentenza. La riqualificazione, inoltre, essendo stata fatta direttamente in sentenza e non in sede dibattimentale, avrebbe violato il principio del contraddittorio, come specificato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, atteso che l'imputato sarebbe stato privato della possibilità di interloquire sulla qualificazione giuridica del fatto. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 165 cod. pen. Il ricorrente rappresenta che: il giudice di primo grado ha subordinato la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità; l'imputato è gravato da un solo precedente per una sentenza di condanna, i cui effetti sono stati dichiarati estinti. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, essendo venuti meno gli effetti dell'unica sentenza di condanna, i giudici di merito non avrebbero dovuto subordinare la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Con riferimento alle conclusioni del Procuratore generale, appare palese che si tratta di un mero errore materiale nella trascrizione delle conclusioni, che non determina alcuna nullità.Con riferimento alle conclusioni della difesa, deve essere rilevato che: esse erano contenute nel medesimo atto (inviato a mezzo PEC) che conteneva la richiesta di termine a difesa; quest'ultima istanza era stata rigettata dalla Corte di appello con ampia e argomentata motivazione. Quest'ultima circostanza induce a ritenere che la Corte di appello abbia considerato e valutato l'atto inviato a mezzo PEC e, dunque, anche le conclusioni della difesa, incorrendo in un mero errore materiale nel trascrivere le conclusioni di entrambe le parti. Deve essere rilevato, in ogni caso, che le conclusioni della difesa erano prive di un autonomo contenuto argomentativo rispetto all'atto di appello, consistendo in una mera richiesta di accoglimento del gravame e in una del tutto generica eccezione di nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio; conclusioni estremamente sintetiche (due righe e mezzo) e, peraltro, subordinate alla richiesta principale di rinvio dell'udienza. Al riguardo, deve essere ribadito che «in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argonnentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa» (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004). Nel caso in esame, le conclusioni trasmesse mediante posta elettronica certificata, in realtà, erano prive di un autonomo e concreto contenuto argomentativo e, pertanto, l'eventuale loro omessa valutazione (che il ricorrente vorrebbe desumere dall'errore contenuto nella sentenza, nella parte in cui vengono riportate le conclusioni delle parti) integrerebbe una mera irregolarità, inidonea a viziare il provvedimento. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato all'imputato il 26 luglio 2022: circa due mesi e mezzo prima dell'udienza fissata il 12 ottobre 2022. Tanto premesso, la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di termini a difesa per due motivi: la nomina del nuovo difensore era tardiva, essendo intervenuta solo pochi giorni prima dell'udienza, sebbene l'imputato avesse avuto circa due mesi e mezzo di tempo per effettuarla; il difensore avrebbe, in ogni caso, potuto adeguatamente Ø prestare la propria difesa avendo ricevuto la nomina otto giorni prima dell'udienza ed essendo dunque in tempo anche per rispettare il termine per la presentazione delle sue conclusioni. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine, benché breve, sarebbe stato sufficiente, atteso che si trattava di un processo di agevole trattazione, la cui istruttoria si era risolta in due brevissime deposizioni e nell'acquisizione di un numero ridotto di documenti. La decisione della Corte di appello è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «in materia di diritto di difesa, il termine previsto dall'ad. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo>> (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, W., Rv. 274036; Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804). Nel caso in esame, la nomina va considerata sicuramente tardiva, essendo intervenuta solo pochi giorni prima dell'udienza, sebbene l'imputato avesse avuto circa due mesi e mezzo di tempo per effettuarla: periodo più che congruo, anche considerando la sospensione feriale. 1.3. Il terzo motivo è infondato. I giudici di merito, riqualificando l'originaria imputazione, non hanno violato né il principio del contraddittorio né quello di correlazione tra accusa e sentenza. Quanto a quest'ultimo, deve essere ricordato che «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione>> (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Ebbene, nel caso in esame, non vi è stata una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, atteso che, nell'originaria imputazione per appropriazione indebita, erano indicati tutti gli elementi di fatto utili ad integrare il reato di furto (i beni sottratti, la vittima, la condotta e le modalità di impossessamento). L'imputato, pertanto, era stato messo in condizione di difendersi, essendo consapevole del fatto concreto che gli veniva contestato. Non vi è stata violazione, neppure, del principio del contraddittorio.Al riguardo, va ricordato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla con i successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Calvanese, Rv. 278093). Ebbene, nel caso in esame, la riqualificazione è stata operata in primo grado e, dunque, l'imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per contestarla. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno preso atto del fatto che gli effetti dell'unica sentenza di condanna a carico dell'imputato erano estinti per l'esito favorevole della libertà controllata, ma hanno ritenuto, comunque, di subordinare la pena sospesa al lavoro di pubblica utilità, in considerazione della particolare gravità del fatto oggetto di processo. Si tratta di una decisione che non si pone in contrasto con l'art. 165 cod. pen., dalla cui lettura emerge con chiarezza che il giudice, quando lo ritenga opportuno, possa subordinare la sospensione condizionale all'adempimento di uno degli obblighi previsti al primo comma, anche quando il beneficio, in precedenza, non sia stato già concesso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. Il ricorrente, altresì, è tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in euro 3.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresent