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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27216/2022

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gN5-5140err [OSCURATO:PERSONA] 14 LUG 2022 sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nxhiciyetv-Zr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni delle parti civili, con le quali hanno chiesto il rigetto dei ricorsi e la liquidazione delle spese in favore del difensore, avv.

G. Alimadhi; lette le conclusioni della difesa, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'assise d'appello di Bari ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani del giorno 8 luglio 2020, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 575, 577, comma 2 n. 3, cod. pen., 2, 4 e 7 Legge n. 895 del 1967 (capo a) e artt. 4, comma 2 e 3 Legge n. 110 del 1975 e 61 n. 2 cod. pen., alla pena di anni sedici di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], nonché a quella di anni dieci mesi otto di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta per quest'ultimo la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., con giudizio di prevalenza sulla recidiva, esclusa la circostan2:a aggravante della premeditazione, riconosciute al primo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

1.1. Le sentenze di merito hanno recepito la contestazione di omicidio volontario, per aver, entrambi i ricorrenti, provocato la morte della vittima attirata ad un appuntamento, tendendole un agguato, perché sul posto sopraggiungevano a bordo di una motocicletta, con alla guida il [OSCURATO:PERSONA], colpendo con due colpi di arma da fuoco il Pikaku, uno alla gamba destra e uno alla spalla, cagionandone il decesso. [OSCURATO:PERSONA] deteneva e utilizzava la pistola e una mazza da baseball mentre [OSCURATO:PERSONA] conduceva il mezzo, a bordo del quale i due, prima, avevano cercato la vittima e, poi, si erano allontanati dal luogo del fatto. 2.Avverso il provvedimento descritto propongono distinti, tempestivi ricorsi per cassazione, per il tramite del difensore, entrambi gli imputati.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'Avv.

C. Torelli, denuncia manifesta illogicità della motivazione.

Si richiamano integralmente i motivi di appello.

Poi, si contesta la motivazione, assumendo che farebbe confusione sulla posizione dei due imputati (pag. 13 della sentenza). 2.1.1.[OSCURATO:PERSONA], secondo il ricorso, non aveva conoscenza delle intenzioni del concorrente nel reato né che lo stesso avesse addosso una pistola.

Di qui, la necessaria esclusione della responsabilità per concorso in omicidio volontario, sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Ratruno, poi, quanto alla mazza da baseball portata dal concorrente nel reato, aveva aspramente rimproverato il [OSCURATO:PERSONA] per questo, mentre l'indicata visibilità della pistola dalla tasca dei pantaloni del medesimo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, per il ricorrente, circostanza non certa.

Quanto all'elemento oggettivo del reato, si osserva che il concorrente voleva solo spaventare la vittima: il primo colpo, infatti, ha attinto la gamba, mentre il secondo sarebbe partito accidentalmente.

2.1.2. Sul trattamento sanzionatorio, si osserva che dovevano essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche per essersi portato, spontaneamente, con il difensore presso i Carabinieri di Trani.

Quanto alle statuizioni risarcitorie, si assume che la parte civile non era costituita tempestivamente.

Infine, l'entità della pena irrogata viene considerata esorbitante.2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, Avv.

C. Craca, denuncia due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.2.1.

Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione.

A fronte della rinuncia della difesa all'invocata derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe soffermata su tutti gli elementi di fatto, indicati nell'atto di appello, circa l'insussistenza della premeditazione e, sul punto, si sarebbe limitata a riportare principi di giurisprudenza, ricalcando soltanto la motivazione del Giudice di primo grado (si richiama pag. 7).

Le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, propenderebbero, invece, per una soluzione opposta a quella recepita, in punto della sussistenza della circostanza della premeditazione.

Si riportano, poi, dati ed elementi probatori (conversazione riferita nelle sommarie informazioni testimoniali del giorno 1 agosto 2018 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del 9 agosto 2018, sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], perizia autoptica) che sarebbero stati travisati o non valutati e che, anzi, dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna intenzione di uccidere la vittima.

Anzi, il colpo - sparato a circa 40 centimetri alla gamba - non era certo sintomatico della volontà omicida.

Infine, si assume che si tratta di mera preordinazione di mezzi e non di premeditazione e che la volontà omicida sarebbe sorta solo all'avvicinarsi della vittima non intimorita dal roteare della mazza da baseball brandita dall'imputato.

2.2.1. Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 3.1.La difesa di parte civile, in data 28 febbraio 2022, ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese.

3.2. La difesa, Avv.

V. Desiderio, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA],, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale, replicando alle conclusioni del Procuratore generale e ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato.

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità. 1.1.Deve essere, in primo luogo, rilevato che il ricorso nell'incipit richiama, integralmente, i motivi di appello, senza indicarne il contenuto ma, soprattutto, senza la specifica correlazione di questi con la parte della motivazione di secondo grado che, con il ricorso per cassazione, viene censurata, risultando così generico.

È, infatti, principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare, in modo specifico, il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

In secondo luogo si osserva che le convergenti sentenze di merito (nel senso che le motivazioni in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) rendono conto, con ragionamento non manifestamente illogico e coerente, della condotta sinergica posta in essere dai concorrenti nel reato, avendo [OSCURATO:PERSONA] accompagnato [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del delitto, nella consapevolezza che il complice era armato, attendendolo sul posto, durante l'esecuzione dell'azione omicidiaria e, quindi, garantendogli la fuga, così rafforzandone il proposito crirninoso.

Infatti, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse armato e in possesso di una mazza da baseball secondo il ragionamento immune da vizi logici dei giudici di secondo grado, era senz'altro conosciuta da [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver caricato il concorrente nel reato a bordo del ciclomotore di cui era alla guida — come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza — ed averlo atteso dopo l'esecuzione, veniva ripreso, dalle medesime telecamere di sorveglianza, transitare a forte velocità, così assicurando all'esecutore materiale il buon fine della condotta delittuosa.Anche in ordine alla ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato, si osserva, come si esporrà anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che i provvedimenti di merito sottolineano l'evidente volontà omicida, dimostrata dalla circostanza che l'esecutore materiale, alcuni giorni prima del Fatto, si era armato e che, inoltre, aveva svolto una prova di funzionamento della pistola poi utilizzata per il delitto.

Inoltre, viene valorizzato, con ragionamento non illogico, il movente e l'esistenza, tra vittima ed il [OSCURATO:PERSONA], di plurimi motivi di attrito. 1.2.Sul trattamento sanzionatorio, si osserva che la censura è inammissibile.

Questa attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella specie motivato congruamente, con il riferimento al grave precedente per evasione dal carcere di Foggia, in occasione della rivolta dei detenuti a causa della pandemia da Covid-19.

Il motivo dedotto, quindi, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, motivato il diniego (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, posto che in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

Da ultimo, si osserva che la censura relativa alle statuizioni risarcitorie, circa la tardività della costituzione di parte civile, è non documentata nemmeno attraverso l'indicazione degli atti da cui questa si desumerebbe, dunque si tratta di eccezione generica e non autosufficiente.

In ogni caso, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, riportati nella sentenza impugnata, il motivo non risulta devoluto con il gravame, sicché la censura è, anche per tale ragione, inammissibile.

Invero, rappresenta indirizzo costante di questa Corte, quello secondo il quale (tra le altre, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940) non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione.

Del tutto priva dell'indicazione delle ragioni in fatto e in diritto della censura, è quella relativa all'entità della pena, indicata, in modo assertivo, come esorbitante.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Vlanzi è infondato.

Non sussiste, infatti, il denunciato difetto di motivazione rispetto alla circostanza aggravante della premeditazione.La sentenza non omette, invero, di prendere in esame fatti e circostanze relative al litigio con la vittima, avvenuto prima dell'omicidio.

Anzi, fonda l'esistenza della premeditazione, con ragionamento immune da vizi di illogicità manifesta, proprio sulla qualità dell'azione definita spedizione punitiva e sul movente.

La vittima, secondo la ricostruzione recepita dal provvedimento impugnato, è stata attinta da due colpi di pistola sparati da [OSCURATO:PERSONA], dopo che, due giorni prima, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato aggredito e picchiato dalla persona offesa, fatto al quale avevano assistito testi oculari, oltre ad essere stato ripreso dal sistema di video sorveglianza installato nella zona.

Si evidenziano, poi, motivi di rancore tra i due (cfr. pagg. 6 e sgg. della sentenza impugnata), sia per il pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA], al termine del quale l'imputato aveva anche minacciato l'antagonista, manifestando intenti vendicativi, sia per l'esistenza di rapporti tra la vittima e la ex compagna del [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, osserva il Collegio che la circostanza aggravante della premeditazione è stata ritenuta, in sede di merito, con motivazione non manifestamente illogica, valorizzando le stesse dichiarazioni dell'imputato di essersi procurato una pistola ed averne provata la funzionalità prima dell'omicidio (affermazioni poi oggetto di successiva ritrattazione).

Inoltre, risulta lo sparo di due colpi, uno alla gamba e l'altro alla schiena, a conferma della deliberata e perdurante volontà di uccidere.

Di qui, la non decisività della critica, svolta dalla difesa, rispetto alla dichiarazione di una teste de relato (Miccoli), valorizzata dai giudici di merito, di aver appreso da certo Aldo che [OSCURATO:PERSONA] voleva uccidere una persona, tenuto conto dell'incerta identificazione della forte diretta.

Peraltro, la tesi difensiva, sostenuta anche da [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale in sostanza la volontà omicida sarebbe insorta, estemporaneamente, solo nel contesto della spedizione punitiva, dopo che la vittima era sfuggita all'intenzione iniziale dell'imputato di colpirla con la mazza da baseball è contraddetta proprio dalle richiamate dichiarazioni dell'imputato, nelle quali ammetteva di aver provato, in aperta campagna, la pistola, quindi dalla programmazione delle modalità esecutive dell'azione; sicché la profttazione difensiva si traduce in una lettura alternativa del fatto, non consentita in sede di legittimità.

Da ultimo, va rilevato che il ragionamento della Corte territoriale è in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo il quale, in tema di omicidio volontario, per la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione sono necessari due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, intervallo la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente quantificata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (Sez. 1, n. 7970 del 6/02/2007, Rv. 236243).

2.2. Il secondo motivo è infondato.

Questo attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 1:33 cod. pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).

Orbene, la motivazione della Corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in quanto è stata considerata la spregiudicatezza della condotta e il comportamento processuale, soltanto parzialmente collaborativo in relazione alla posizione del concorrente nel reato.

Sicché la decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né illogica. 3.Deriva, da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] che va, pertanto, condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nonché l'inammissibilità dei ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui segue la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

3.1. Segue, altresì, la condanna degli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Bari, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dell'Erario (Sez.

U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760, nel senso che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.p.r.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gN5-5140err [OSCURATO:PERSONA] 14 LUG 2022 sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nxhiciyetv-Zr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni delle parti civili, con le quali hanno chiesto il rigetto dei ricorsi e la liquidazione delle spese in favore del difensore, avv. G. Alimadhi; lette le conclusioni della difesa, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'assise d'appello di Bari ha confermato la condanna, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani del giorno 8 luglio 2020, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 575, 577, comma 2 n. 3, cod. pen., 2, 4 e 7 Legge n. 895 del 1967 (capo a) e artt. 4, comma 2 e 3 Legge n. 110 del 1975 e 61 n. 2 cod. pen., alla pena di anni sedici di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], nonché a quella di anni dieci mesi otto di reclusione per [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta per quest'ultimo la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., con giudizio di prevalenza sulla recidiva, esclusa la circostan2:a aggravante della premeditazione, riconosciute al primo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili. 1.1. Le sentenze di merito hanno recepito la contestazione di omicidio volontario, per aver, entrambi i ricorrenti, provocato la morte della vittima attirata ad un appuntamento, tendendole un agguato, perché sul posto sopraggiungevano a bordo di una motocicletta, con alla guida il [OSCURATO:PERSONA], colpendo con due colpi di arma da fuoco il Pikaku, uno alla gamba destra e uno alla spalla, cagionandone il decesso. [OSCURATO:PERSONA] deteneva e utilizzava la pistola e una mazza da baseball mentre [OSCURATO:PERSONA] conduceva il mezzo, a bordo del quale i due, prima, avevano cercato la vittima e, poi, si erano allontanati dal luogo del fatto. 2.Avverso il provvedimento descritto propongono distinti, tempestivi ricorsi per cassazione, per il tramite del difensore, entrambi gli imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'Avv. C. Torelli, denuncia manifesta illogicità della motivazione. Si richiamano integralmente i motivi di appello. Poi, si contesta la motivazione, assumendo che farebbe confusione sulla posizione dei due imputati (pag. 13 della sentenza). 2.1.1.[OSCURATO:PERSONA], secondo il ricorso, non aveva conoscenza delle intenzioni del concorrente nel reato né che lo stesso avesse addosso una pistola. Di qui, la necessaria esclusione della responsabilità per concorso in omicidio volontario, sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Ratruno, poi, quanto alla mazza da baseball portata dal concorrente nel reato, aveva aspramente rimproverato il [OSCURATO:PERSONA] per questo, mentre l'indicata visibilità della pistola dalla tasca dei pantaloni del medesimo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, per il ricorrente, circostanza non certa. Quanto all'elemento oggettivo del reato, si osserva che il concorrente voleva solo spaventare la vittima: il primo colpo, infatti, ha attinto la gamba, mentre il secondo sarebbe partito accidentalmente. 2.1.2. Sul trattamento sanzionatorio, si osserva che dovevano essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche per essersi portato, spontaneamente, con il difensore presso i Carabinieri di Trani. Quanto alle statuizioni risarcitorie, si assume che la parte civile non era costituita tempestivamente. Infine, l'entità della pena irrogata viene considerata esorbitante.2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, Avv. C. Craca, denuncia due vizi, di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione. A fronte della rinuncia della difesa all'invocata derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale, secondo il ricorrente, la Corte territoriale non si sarebbe soffermata su tutti gli elementi di fatto, indicati nell'atto di appello, circa l'insussistenza della premeditazione e, sul punto, si sarebbe limitata a riportare principi di giurisprudenza, ricalcando soltanto la motivazione del Giudice di primo grado (si richiama pag. 7). Le sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, propenderebbero, invece, per una soluzione opposta a quella recepita, in punto della sussistenza della circostanza della premeditazione. Si riportano, poi, dati ed elementi probatori (conversazione riferita nelle sommarie informazioni testimoniali del giorno 1 agosto 2018 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del 9 agosto 2018, sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], perizia autoptica) che sarebbero stati travisati o non valutati e che, anzi, dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna intenzione di uccidere la vittima. Anzi, il colpo - sparato a circa 40 centimetri alla gamba - non era certo sintomatico della volontà omicida. Infine, si assume che si tratta di mera preordinazione di mezzi e non di premeditazione e che la volontà omicida sarebbe sorta solo all'avvicinarsi della vittima non intimorita dal roteare della mazza da baseball brandita dall'imputato. 2.2.1. Con il secondo motivo si denuncia manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti, di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 3.1.La difesa di parte civile, in data 28 febbraio 2022, ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese. 3.2. La difesa, Avv. V. Desiderio, nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA],, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale, replicando alle conclusioni del Procuratore generale e ulteriormente argomentando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato. 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità. 1.1.Deve essere, in primo luogo, rilevato che il ricorso nell'incipit richiama, integralmente, i motivi di appello, senza indicarne il contenuto ma, soprattutto, senza la specifica correlazione di questi con la parte della motivazione di secondo grado che, con il ricorso per cassazione, viene censurata, risultando così generico. È, infatti, principio pacificamente affermato in sede di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264, di cui si ripercorrono, parzialmente, le argomentazioni; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584) quello secondo il quale il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da duplice specificità: deve essere conforme all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve enucleare, in modo specifico, il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. In secondo luogo si osserva che le convergenti sentenze di merito (nel senso che le motivazioni in caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo, Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215722) rendono conto, con ragionamento non manifestamente illogico e coerente, della condotta sinergica posta in essere dai concorrenti nel reato, avendo [OSCURATO:PERSONA] accompagnato [OSCURATO:PERSONA] sul luogo del delitto, nella consapevolezza che il complice era armato, attendendolo sul posto, durante l'esecuzione dell'azione omicidiaria e, quindi, garantendogli la fuga, così rafforzandone il proposito crirninoso. Infatti, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse armato e in possesso di una mazza da baseball secondo il ragionamento immune da vizi logici dei giudici di secondo grado, era senz'altro conosciuta da [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver caricato il concorrente nel reato a bordo del ciclomotore di cui era alla guida — come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza — ed averlo atteso dopo l'esecuzione, veniva ripreso, dalle medesime telecamere di sorveglianza, transitare a forte velocità, così assicurando all'esecutore materiale il buon fine della condotta delittuosa.Anche in ordine alla ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato, si osserva, come si esporrà anche in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che i provvedimenti di merito sottolineano l'evidente volontà omicida, dimostrata dalla circostanza che l'esecutore materiale, alcuni giorni prima del Fatto, si era armato e che, inoltre, aveva svolto una prova di funzionamento della pistola poi utilizzata per il delitto. Inoltre, viene valorizzato, con ragionamento non illogico, il movente e l'esistenza, tra vittima ed il [OSCURATO:PERSONA], di plurimi motivi di attrito. 1.2.Sul trattamento sanzionatorio, si osserva che la censura è inammissibile. Questa attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche, nella specie motivato congruamente, con il riferimento al grave precedente per evasione dal carcere di Foggia, in occasione della rivolta dei detenuti a causa della pandemia da Covid-19. Il motivo dedotto, quindi, risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, dunque, incensurabile in sede di legittimità, motivato il diniego (tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, posto che in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Da ultimo, si osserva che la censura relativa alle statuizioni risarcitorie, circa la tardività della costituzione di parte civile, è non documentata nemmeno attraverso l'indicazione degli atti da cui questa si desumerebbe, dunque si tratta di eccezione generica e non autosufficiente. In ogni caso, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, riportati nella sentenza impugnata, il motivo non risulta devoluto con il gravame, sicché la censura è, anche per tale ragione, inammissibile. Invero, rappresenta indirizzo costante di questa Corte, quello secondo il quale (tra le altre, Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaev, Rv. 261029; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940) non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. Del tutto priva dell'indicazione delle ragioni in fatto e in diritto della censura, è quella relativa all'entità della pena, indicata, in modo assertivo, come esorbitante. 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Vlanzi è infondato. Non sussiste, infatti, il denunciato difetto di motivazione rispetto alla circostanza aggravante della premeditazione.La sentenza non omette, invero, di prendere in esame fatti e circostanze relative al litigio con la vittima, avvenuto prima dell'omicidio. Anzi, fonda l'esistenza della premeditazione, con ragionamento immune da vizi di illogicità manifesta, proprio sulla qualità dell'azione definita spedizione punitiva e sul movente. La vittima, secondo la ricostruzione recepita dal provvedimento impugnato, è stata attinta da due colpi di pistola sparati da [OSCURATO:PERSONA], dopo che, due giorni prima, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato aggredito e picchiato dalla persona offesa, fatto al quale avevano assistito testi oculari, oltre ad essere stato ripreso dal sistema di video sorveglianza installato nella zona. Si evidenziano, poi, motivi di rancore tra i due (cfr. pagg. 6 e sgg. della sentenza impugnata), sia per il pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA], al termine del quale l'imputato aveva anche minacciato l'antagonista, manifestando intenti vendicativi, sia per l'esistenza di rapporti tra la vittima e la ex compagna del [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, osserva il Collegio che la circostanza aggravante della premeditazione è stata ritenuta, in sede di merito, con motivazione non manifestamente illogica, valorizzando le stesse dichiarazioni dell'imputato di essersi procurato una pistola ed averne provata la funzionalità prima dell'omicidio (affermazioni poi oggetto di successiva ritrattazione). Inoltre, risulta lo sparo di due colpi, uno alla gamba e l'altro alla schiena, a conferma della deliberata e perdurante volontà di uccidere. Di qui, la non decisività della critica, svolta dalla difesa, rispetto alla dichiarazione di una teste de relato (Miccoli), valorizzata dai giudici di merito, di aver appreso da certo Aldo che [OSCURATO:PERSONA] voleva uccidere una persona, tenuto conto dell'incerta identificazione della forte diretta. Peraltro, la tesi difensiva, sostenuta anche da [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale in sostanza la volontà omicida sarebbe insorta, estemporaneamente, solo nel contesto della spedizione punitiva, dopo che la vittima era sfuggita all'intenzione iniziale dell'imputato di colpirla con la mazza da baseball è contraddetta proprio dalle richiamate dichiarazioni dell'imputato, nelle quali ammetteva di aver provato, in aperta campagna, la pistola, quindi dalla programmazione delle modalità esecutive dell'azione; sicché la profttazione difensiva si traduce in una lettura alternativa del fatto, non consentita in sede di legittimità. Da ultimo, va rilevato che il ragionamento della Corte territoriale è in linea con l'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo il quale, in tema di omicidio volontario, per la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione sono necessari due elementi: uno, ideologico o psicologico, consistente nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, intervallo la cui consistenza minima non può essere in astratto rigidamente quantificata, ma deve risultare in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere (Sez. 1, n. 7970 del 6/02/2007, Rv. 236243). 2.2. Il secondo motivo è infondato. Questo attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 1:33 cod. pen., sono, infatti, censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Orbene, la motivazione della Corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., in quanto è stata considerata la spregiudicatezza della condotta e il comportamento processuale, soltanto parzialmente collaborativo in relazione alla posizione del concorrente nel reato. Sicché la decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né illogica. 3.Deriva, da quanto sin qui esposto, il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] che va, pertanto, condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nonché l'inammissibilità dei ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cui segue la condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. 3.1. Segue, altresì, la condanna degli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Bari, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. n. 115 del 2002, disponendone il pagamento in favore dell'Erario (Sez. U, ord. n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760, nel senso che, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.p.r.). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise
Sentenza Cassazione n. 27216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris