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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13445/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.

DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della responsabilità dell'imputato e la condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese legali, depositando conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 582, 583 e 612 comma 2 cod. pen., perché avrebbe minacciato [OSCURATO:PERSONA] e lo avrebbe colpito ripetutamente, cagionandogli così lesioni gravi che ne mettevano in pericolo la vita e ne determinavano l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni.

2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando cinque autonomi motivi di censura e deducendo, in particolare:

2.1. con il primo motivo l'illegittimità costituzionale della disciplina introdotta dall'art. 23 d.l. 9 novembre 2020 n. 149, nella parte in cui, prevedendo la trattazione del giudizio di appello in udienza camerale non partecipata, questa si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e giusto processo;

2.2. con il secondo motivo, la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui, avendo l'ufficio di cancelleria comunicato tardivamente le conclusioni depositate dal Procuratore Generale, sarebbe stato indebitamento contratto il termine per la formulazione delle conclusioni delle parti;

2.3. con il terzo motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la corte di appello non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, prive di alcun riscontro esterno;

2.4. con il quarto motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen., nella parte in cui la corte territoriale avrebbe ritenuto che le lesioni riportate dalla parte offesa fossero riconducibili alla condotta contestata e non fossero, invece, frutto della sua stessa negligenza;

2.5. con il quinto ed ultimo motivo, violazione di legge, in relazione agli art. 62 bis e 69 cod. pen., nella parte in cui la corte di appello avrebbe escluso che potesse essere espresso un giudizio di prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

3. La parte civile ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che venga confermata la responsabilità penale e risarcitoria dell'imputato, con condanna al pagamento delle spese processuali sostenute. [OSCURATO:PERSONA]

1. La questione di legittimità prospettata attraverso il primo motivo di censura è manifestamente infondata.

Come è noto, la legislazione emergenziale formatasi a ridosso delle note vicende epidemiologiche, ha introdotto, fra l'altro, anche una diversa modalità di celebrazione dell'udienza penale, creando, così, un rito camerale non partecipato, dove il contraddittorio diventa integralmente cartolare, salvo che una delle parti private o il Procuratore Generale formulino richiesta di discussione orale.

Tutto ciò con oggettivo sacrificio dei principi dell'oralità e dell'immediatezza e della sistematica codicistica del processo penale.

La normativa, tuttavia, non solo deve essere esaminata alla luce della grave emergenza sanitaria, che in sé rappresenta una logica giustificazione di queste forme di trattazione processuale, in ragione della oggettiva prevalenza della salute (pubblica ed individuale) rispetto agli interessi, pur rilevanti costituzionalmente, che fondano le censure sollevate; ma deve essere valutata anche alla luce della possibilità offerta alle parti di chiedere, nel termine previsto, la trattazione orale.

E tanto, comunque, esclude ogni profilo di illegittimità della disciplina.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che, a fronte della tempestiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale (trasmesse il 1° dicembre 2020, quindi esattamente dieci giorni prima dell'udienza celebratasi 1'11 dicembre successivo), queste sarebbero state comunicate al difensore due giorni dopo la trasmissione, con una conseguente compressione del termine, di cinque giorni, riconosciuto alla parte per il deposito delle sue conclusioni.

2.1. La censura è infondata.

L'art. 23 d.l. n. 149 del 9 novembre 2020 (abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con salvezza, tuttavia, degli atti e dei provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla base di essa) prevedeva che la corte di appello procedesse in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero avessero fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire.

In assenza di una tale specifica richiesta, il pubblico ministero doveva formulare le sue conclusioni con atto trasmesso — entro il decimo giorno precedente l'udienza — alla cancelleria della corte, la quale, immediatamente, le doveva trasmettere, per via telematica, ai difensori delle altre parti, che, a loro volta, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, potevano presentare le rispettive conclusioni, trasmettendole per via telematica.

2.2. Ciò considerato, appare opportuno premettere che i termini riconosciuti alle parti per il deposito delle rispettive conclusioni non sono perentori.

E tanto è immediatamente evincibile non solo dall'assenza di una chiara indicazione in tal senso (art. 173 cod. proc. pen.), ma anche — a contrario — dalla parallela (e simmetrica) previsione dettata in relazione al termine fissato alle parti per richiedere la trattazione orale, esplicitamente qualificato come perentorio (cfr. Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Rv. 282373).

Da ciò due ordini di conseguenze.

Da un canto, la dilazione del termine riconosciuto alla parte pubblica (conseguente alla tardiva comunicazione delle conclusioni), può essere compensata da una corrispondente dilatazione del termine riconosciuto alla difesa, che quindi potrebbe depositare le sue conclusioni oltre il termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza, atteso che tale ultimo termine non è a garanzia delle parti, ma a beneficio del giudice e dell'organizzazione dell'ufficio di cancelleria.

Dall'altro, anche a voler ritenere una compressione dei diritti di difesa (che comunque si sarebbe dovuta prospettare ad iniziativa della parte interessata, proprio per quanto detto in precedenza), questa atterrebbe al mero intervento dell'imputato o del difensore (intesa come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare: Sez. 5, n. 20885 del 24/08/2021, Rv. 281152) ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e, quindi, da eccepire, ai sensi del successivo art. 180, prima della deliberazione della sentenza.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni della persona offesa (costituitasi parte civile), e, in particolare, da un canto la valenza e la portata delle particolareggiate dichiarazioni relative ai momenti successivi l'aggressione (rese spontaneamente, pur in assenza di una specifica domanda), significative, secondo la prospettazione difensiva, di una scarsa attendibilità del dichiarante; dall'altro la circostanza che alcun riscontro esterno fosse emerso dall'istruttoria dibattimentale.

3.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi aspetti.

In primo luogo riproduce gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, senza prospettare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 6, n. 11915 del 27/02/2014, Rv. 259676).

3.2. In secondo luogo, è inammissibile perché sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, che la corte distrettuale ha invece correttamente operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici.

La corte di appello ha ricostruito analiticamente i fatti oggetto della contestazione, valorizzando in massima parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa, della quale valuta analiticamente l'attendibilità valorizzando le relative convergenze processuali con le parallele dichiarazioni del gestore del locale (ove sarebbe avvenuto l'incontro con l'imputato), con gli esiti dell'aggressione e cori l'esistenza di motivi di astio tra la persona offesa e l'imputato (mai negati da quest'ultimo).

Ebbene, la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

Ciò considerato, sul presupposto che la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibilità, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilità dell'imputato, le censure solevate si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Ed in quanto tali sono inammissibili.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che le lesioni riportate dalla parte offesa fossero riconducibili alla condotta contestata, laddove,, invece, dovrebbero ritenersi frutto della negligenza della stessa persona offesa che, imprudentemente, avrebbe scavalcato un muretto, cadendo così rovinosamente nella cava sottostante.

4.1. Il motivo è infondato.

Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, infatti, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, caratterizzato, tuttavia, da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Rv. 263581).

4.2. In concreto, invece, le condizioni di spazio e di tempo nelle quali si è verificato il fatto contestato (in piena notte e in zona di campagna) e la necessità per la vittima di fuggire dai suoi aggressori permettono di ritenere che la condotta assunta dalla vittima (costretta a scavalcare un muretto) e l'evento traumatico occorso (conseguente alla sua caduta) non siano frutto di un processo causale completamente atipico, anomalo ed eccezionale, ma siano il logico e prevedibile sviluppo causale della iniziale (ed antecedente) condotta dell'imputato.

5. Analoghe considerazioni anche con riferimento all'ultimo motivo.

Il ricorrente deduce che la corte di appello avrebbe escluso che potesse essere espresso un giudizio di prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti sul presupposto della gravità delle lesioni subite, elemento, tuttavia, che in sé non potrebbe essere utilizzato nel giudizio di comparazione, incidendo esclusivamente sull'entità del trattamento sanzionatorio e sulla procedibilità del reato.

Il motivo è inammissibile.

La circostanza per cui la gravità delle lesioni sia elemento significativo ai fini della procedibilità del reato, non esclude, ovviamente, che esso possa assumere rilevanza anche all'interno del giudizio di comparazione.

Come già ritenuto da questa Corte, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

E la sentenza impugnata ha dato atto dei parametri utilizzati ai fini del bilanciamento delle circostanze e, fra queste, nel complessivo giudizio di comparazione, dell'estrema gravità delle lesioni subite dalla persona offesa (giunta in ospedale in condizioni critiche, dopo essere stato abbandonato l'intera notte nella cava dove era precipitata).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della responsabilità dell'imputato e la condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese legali, depositando conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 582, 583 e 612 comma 2 cod. pen., perché avrebbe minacciato [OSCURATO:PERSONA] e lo avrebbe colpito ripetutamente, cagionandogli così lesioni gravi che ne mettevano in pericolo la vita e ne determinavano l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando cinque autonomi motivi di censura e deducendo, in particolare: 2.1. con il primo motivo l'illegittimità costituzionale della disciplina introdotta dall'art. 23 d.l. 9 novembre 2020 n. 149, nella parte in cui, prevedendo la trattazione del giudizio di appello in udienza camerale non partecipata, questa si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, inviolabilità del diritto di difesa e giusto processo; 2.2. con il secondo motivo, la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui, avendo l'ufficio di cancelleria comunicato tardivamente le conclusioni depositate dal Procuratore Generale, sarebbe stato indebitamento contratto il termine per la formulazione delle conclusioni delle parti; 2.3. con il terzo motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la corte di appello non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni della persona offesa, prive di alcun riscontro esterno; 2.4. con il quarto motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 40 e 41 cod. pen., nella parte in cui la corte territoriale avrebbe ritenuto che le lesioni riportate dalla parte offesa fossero riconducibili alla condotta contestata e non fossero, invece, frutto della sua stessa negligenza; 2.5. con il quinto ed ultimo motivo, violazione di legge, in relazione agli art. 62 bis e 69 cod. pen., nella parte in cui la corte di appello avrebbe escluso che potesse essere espresso un giudizio di prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. 3. La parte civile ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che venga confermata la responsabilità penale e risarcitoria dell'imputato, con condanna al pagamento delle spese processuali sostenute. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione di legittimità prospettata attraverso il primo motivo di censura è manifestamente infondata. Come è noto, la legislazione emergenziale formatasi a ridosso delle note vicende epidemiologiche, ha introdotto, fra l'altro, anche una diversa modalità di celebrazione dell'udienza penale, creando, così, un rito camerale non partecipato, dove il contraddittorio diventa integralmente cartolare, salvo che una delle parti private o il Procuratore Generale formulino richiesta di discussione orale. Tutto ciò con oggettivo sacrificio dei principi dell'oralità e dell'immediatezza e della sistematica codicistica del processo penale. La normativa, tuttavia, non solo deve essere esaminata alla luce della grave emergenza sanitaria, che in sé rappresenta una logica giustificazione di queste forme di trattazione processuale, in ragione della oggettiva prevalenza della salute (pubblica ed individuale) rispetto agli interessi, pur rilevanti costituzionalmente, che fondano le censure sollevate; ma deve essere valutata anche alla luce della possibilità offerta alle parti di chiedere, nel termine previsto, la trattazione orale. E tanto, comunque, esclude ogni profilo di illegittimità della disciplina. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che, a fronte della tempestiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale (trasmesse il 1° dicembre 2020, quindi esattamente dieci giorni prima dell'udienza celebratasi 1'11 dicembre successivo), queste sarebbero state comunicate al difensore due giorni dopo la trasmissione, con una conseguente compressione del termine, di cinque giorni, riconosciuto alla parte per il deposito delle sue conclusioni. 2.1. La censura è infondata. L'art. 23 d.l. n. 149 del 9 novembre 2020 (abrogato dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con salvezza, tuttavia, degli atti e dei provvedimenti adottati e dei rapporti giuridici sorti sulla base di essa) prevedeva che la corte di appello procedesse in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero avessero fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire. In assenza di una tale specifica richiesta, il pubblico ministero doveva formulare le sue conclusioni con atto trasmesso — entro il decimo giorno precedente l'udienza — alla cancelleria della corte, la quale, immediatamente, le doveva trasmettere, per via telematica, ai difensori delle altre parti, che, a loro volta, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, potevano presentare le rispettive conclusioni, trasmettendole per via telematica. 2.2. Ciò considerato, appare opportuno premettere che i termini riconosciuti alle parti per il deposito delle rispettive conclusioni non sono perentori. E tanto è immediatamente evincibile non solo dall'assenza di una chiara indicazione in tal senso (art. 173 cod. proc. pen.), ma anche — a contrario — dalla parallela (e simmetrica) previsione dettata in relazione al termine fissato alle parti per richiedere la trattazione orale, esplicitamente qualificato come perentorio (cfr. Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Rv. 282373). Da ciò due ordini di conseguenze. Da un canto, la dilazione del termine riconosciuto alla parte pubblica (conseguente alla tardiva comunicazione delle conclusioni), può essere compensata da una corrispondente dilatazione del termine riconosciuto alla difesa, che quindi potrebbe depositare le sue conclusioni oltre il termine dei cinque giorni antecedenti l'udienza, atteso che tale ultimo termine non è a garanzia delle parti, ma a beneficio del giudice e dell'organizzazione dell'ufficio di cancelleria. Dall'altro, anche a voler ritenere una compressione dei diritti di difesa (che comunque si sarebbe dovuta prospettare ad iniziativa della parte interessata, proprio per quanto detto in precedenza), questa atterrebbe al mero intervento dell'imputato o del difensore (intesa come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare: Sez. 5, n. 20885 del 24/08/2021, Rv. 281152) ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e, quindi, da eccepire, ai sensi del successivo art. 180, prima della deliberazione della sentenza. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che la Corte di appello non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni della persona offesa (costituitasi parte civile), e, in particolare, da un canto la valenza e la portata delle particolareggiate dichiarazioni relative ai momenti successivi l'aggressione (rese spontaneamente, pur in assenza di una specifica domanda), significative, secondo la prospettazione difensiva, di una scarsa attendibilità del dichiarante; dall'altro la circostanza che alcun riscontro esterno fosse emerso dall'istruttoria dibattimentale. 3.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi aspetti. In primo luogo riproduce gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, senza prospettare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 6, n. 11915 del 27/02/2014, Rv. 259676). 3.2. In secondo luogo, è inammissibile perché sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio, che la corte distrettuale ha invece correttamente operato, sostenendola con motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. La corte di appello ha ricostruito analiticamente i fatti oggetto della contestazione, valorizzando in massima parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa, della quale valuta analiticamente l'attendibilità valorizzando le relative convergenze processuali con le parallele dichiarazioni del gestore del locale (ove sarebbe avvenuto l'incontro con l'imputato), con gli esiti dell'aggressione e cori l'esistenza di motivi di astio tra la persona offesa e l'imputato (mai negati da quest'ultimo). Ebbene, la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623). Ciò considerato, sul presupposto che la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibilità, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilità dell'imputato, le censure solevate si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali sono inammissibili. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che le lesioni riportate dalla parte offesa fossero riconducibili alla condotta contestata, laddove,, invece, dovrebbero ritenersi frutto della negligenza della stessa persona offesa che, imprudentemente, avrebbe scavalcato un muretto, cadendo così rovinosamente nella cava sottostante. 4.1. Il motivo è infondato. Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, infatti, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, caratterizzato, tuttavia, da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Rv. 263581). 4.2. In concreto, invece, le condizioni di spazio e di tempo nelle quali si è verificato il fatto contestato (in piena notte e in zona di campagna) e la necessità per la vittima di fuggire dai suoi aggressori permettono di ritenere che la condotta assunta dalla vittima (costretta a scavalcare un muretto) e l'evento traumatico occorso (conseguente alla sua caduta) non siano frutto di un processo causale completamente atipico, anomalo ed eccezionale, ma siano il logico e prevedibile sviluppo causale della iniziale (ed antecedente) condotta dell'imputato. 5. Analoghe considerazioni anche con riferimento all'ultimo motivo. Il ricorrente deduce che la corte di appello avrebbe escluso che potesse essere espresso un giudizio di prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti sul presupposto della gravità delle lesioni subite, elemento, tuttavia, che in sé non potrebbe essere utilizzato nel giudizio di comparazione, incidendo esclusivamente sull'entità del trattamento sanzionatorio e sulla procedibilità del reato. Il motivo è inammissibile. La circostanza per cui la gravità delle lesioni sia elemento significativo ai fini della procedibilità del reato, non esclude, ovviamente, che esso possa assumere rilevanza anche all'interno del giudizio di comparazione. Come già ritenuto da questa Corte, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). E la sentenza impugnata ha dato atto dei parametri utilizzati ai fini del bilanciamento delle circostanze e, fra queste, nel complessivo giudizio di comparazione, dell'estrema gravità delle lesioni subite dalla persona offesa (giunta in ospedale in condizioni critiche, dopo essere stato abbandonato l'intera notte nella cava dove era precipitata). 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusi
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