CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 36353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18791-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 18791 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo ex art.26 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., contro il decreto con cui il giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dopo sette esperimenti di vendita senza incanto andati deserti,aveva autorizzato il curatore fallimentare a stipulare con la società [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di “ rent to buy ” dell’opificio industriale della fallita– poi effettivamente stipulato come “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione”–lamentando la «assenza completa, di svolgimento di pubblicità competitiva ex art. 107 l.fall.»; 1.1. –il tribunale ha rilevato che l’ordinanza del giudice delegato era stata depositata in cancelleria in data 01/04/2020, senza essere comunicata alla Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva proposto reclamo solo in data 23/12/2020, oltre il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 26, comma4, l.fall., che « ha la funzione precipua di assicurare stabilità ai provvedimenti resi nell’ambito della procedura fallimentare»; 1.2. –avverso detta decisione la reclamante ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato da memoria; 1.3. – il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso; Ric. 2021 n. 18791 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- 2.– dopo il deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata. Considerato che: 2.1.– con il primo mezzo il ricorrente denunzia la «violazione e falsa applicazione di legge –art. 360 1^ co. n.° 3 c.p.c.» per avere il tribunale statuito la tardività del reclamo ex art. 26 l.fall. trascurando che, in assenza di comunicazione, la fallita aveva avuto conoscenza del decreto impugnato solo in data 15/12/2020, a seguito del rilascio di copia da parte della cancelleria, previa istanza di accesso al fascicolo fallimentare ex art. 90 l.fall., autorizzato dal giudice delegato, per cui il reclamo, depositato in dataa 03/12/2020, doveva ritenersi tempestivo; 2.2. – il secondo motivo prospetta la « violazione del diritto di difesa della ricorrente/reclamante», per avere il tribunale affermato che «la conoscenza dei provvedimenti emessi dal Giudice delegato in una procedura fallimentare si ha per avvenuta nel momento del deposito in cancelleria», violando le norme del giusto processo ex art. 111 Cost. e il diritto di difesa; 3. – il F allimento controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso exart. 111 Cost., poiché proposto contro un provvedimento meramente ordinatorio, privo del carattere della decisorietà, a differenza del decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]– però non impugnato – con cui il giudice delegato aveva autorizzato il curatore ad accettare l’offerta della [OSCURATO:SOCIETA]. per la conclusione di un contratto di concessione in godimento dell’opificio invista della sua successiva alienazione ; analogo rilievo ha svolto l’altro controricorrente; 4. –il Collegio ritiene che il rilievo di inammissibilità possa essere superato ma che il ricorso sia, comunque, infondato; 4.1. –è vero che il ricorso ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. è ammissibile avverso i provvedimenti che presentino il requisit o , oltre che della definitività, anche della decisorietà – per tale dovendosi intendere l'attitudine della statuizione a incidere su diritti soggettivi con la particolare efficacia del giudicato, quale effetto tipico della giurisdizione contenziosa (cfr. Cass., Sez. U, 27073/2016)– ma è pur Ric. 2021 n. 18791 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -4- vero che tale condizione ricorre anche quando il decreto del tribunale, reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato concernente le operazioni di vendita, verta su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale, restando invece esclusa quando si tratti di provvedimenti afferenti la mera regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo , ovvero di carattere prodromico alle statuizioni recanti diretto pregiudizio ai diritti soggettivi della parte interessata (Cass. 21007/2022, 21963/2020, 8768/2011, 1258/2001); 4.2. –nelcaso di specie, il provvedimento impugnato non sembra avere carattere meramente ordinatorio, esprimendo la determinazione conclusiva sulle condizioni di liquidazione dell’immobile fallimentare all’esito di una serie di provvedimenti interlocutori del giudice delegato aventi ad oggetto proprio il contenuto delle clausole da inserire nel contratto di“rent to buy”; 5.– come detto, le censure sono però manifestamente infondate, avendoquesta Corte già avuto occasione di chiarire che il novellato art.26, comma 4, l.fall., prescrive, per ragioni di speditezza, certezza e stabilità del provvedimenti emessi nell'ambito del fallimento, la non impugnabilità̀ ̀ dei provvedimenti emessi dal giudice delegato dopo che siano trascorsi 90 giorni dal deposito, a prescindere dalla loro comunicazione, senza che possa più ritenersi applicabile in via analogica la diversa e più generale norma dell'art. 327 c.p.c. (Cass. 19939/2017, 9321/2013); 5.1. –di fronte ad un dato normativo speciale e alla chiara ratioad esso sottesa, espressione di un principio di celerità e concentrazione che permea l’intera procedura fallimentare riformata , a nulla vale obiettare che (come sottolinea in memoria la ricorrente) il provvedimento del 14/07/2020, con cui il giudice delegato accolse la sua istanza di autorizzazione alla consultazione del fascicolo fallimentare, ex art. 90 l.fall., non le sarebbe stato comunicato, tanto più che è la stessa ricorrente ad ammettere di essersi attivata in termini sollecitatori solo il 10/12/2020, dunque a distanza di oltre cinque mesi dalla propria Ric. 2021 n. 18791 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -5- iniziativa del 03/07/2020, senza che rilevi a tal fine l’allegata «emergenza covid», cui è seguita una sospensione dei termini processuali solo dal 9 marzo all’11 maggio 2020; 6. –l’esito del ricorso rende superflua la prospettata necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori ammessi al passivo, in applicazione del principio della “ragione più liquida” poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez. U, 6826/2010; Cass. 12515/2018, 10839/2019, 8980/2020); 7. –segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese in favore dei controricorrenti, come meglio liquidate in dispositivo; 8. –ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida,per ciascuno di essi, in euro 3.300,00per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro200,00 ed accessori di legge, da distrarsi, quanto al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp