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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30536/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0349GMJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei, ricors:; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa il 18 dicembre 2023, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al concorso nei reati di tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale nei confronti degli appartenenti al corpo dei Carabinieri che li avevano arrestati dopo una rocambolesca fuga susseguita al fatto di essere stati scoperti mentre uno di loro si era introdotto all'interno di un'area recintata privata per commettere un furto.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di tentata rapina impropria.

La Corte di appello non avrebbe valutato l'assenza di elementi dimostrativi della circostanza che il soggetto che aveva scavalcato la recinzione delimitante la proprietà della persona offesa avesse avuto l'intenzione di asportare beni non suoi commettendo un furto.

Mancherebbe ogni prova della volontà di sottrazione e impossessamento.

Neppure il richiamo al ritrovamento di arnesi atti allo scasso servirebbe ad avallare la ricostruzione operata dalla sentenza, dal momento che tali arnesi erano stati reperiti all'interno del veicolo datosi alla fuga ma non era emersa la circostanza che fossero stati utilizzati dal soggetto che si era introdotto all'interno dell'area privata.

Sicché, il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di violazione di domicilio di cui all'art. 614 cod. pen.

Al più, non potendosi avere, per la mancata sottrazione di beni, un tentativo di rapina impropria, avrebbe dovuto semmai ritenersi che si fosse trattato di un tentativo di furto seguito da violenza o minaccia nei confronti dei carabinieri; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, essendosi trattato di mera resistenza passiva, non avendo la fuga con l'automobile causato alcun pericolo, essendosi verificata in luogo non abitato ed in orario notturno; 4) violazione di legge per avere ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche del reato di lesione personale di cui al capo 3), da lui non commesso nei confronti dei carabinieri intervenuti e non contestatogli a titolo di concorso, essendo l'imputato rimasto distante dal luogo del fatto, all'interno dell'automobile da lui condotta e fermata dai carabinieri, sicché non avrebbe potuto prevedere quale condotta avrebbero adottato i correi fuggiti a piedi e poi fermati dai carabinieri con i quali vi era stata la colluttazione causativa delle lesioni di cui al capo

3. Non vi sarebbe stato nessun nesso causale e nessuna condivisione psicologica dell'evento. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi: lo`rnammissibil( perché propost con motivi manifestamente infondati.

1. Quanto al primo motivo, occorre sottolineare che le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute dai giudici di merito, sicché la censura ancora in proposito coltivata in ricorso è del tutto ultronea.

2. In ordine al secondo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto - particolarmente calzante rispetto al caso concreto secondo il quale, è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847-01).

La Corte di appello, con ricostruzione in fatto non più rivedibile in questa sede in quanto non manifestamente illogica e per questo inerente al merito del giudizio, ha ritenuto che l'intento di uno degli agenti, che aveva agito in concorso con gli altri due, di introdursi nottetempo nell'area di proprietà privata scavalcandone la recinzione, fosse stato quello di impadronirsi di qualcuno dei numerosi beni ivi custoditi, così compiendo un furto.

A tale azione, arresasi allo stadio del tentativo per l'abbaiare dei cani ed altre cause indipendenti dalla volontà del colpevole (e dei correi che lo stavano aspettando in automobile in strada), si è aggiunta la violenza nei confronti delle forze dell'ordine intervenute, espressa dal tentativo di speronamento dell'auto di servizio e dalla fuga assai pericolosa, con apertura in corsa delle portiere al fine di far sbandare l'automobile dei carabinieri e la violenza fisica esercitata sugli operatori all'atto dell'arresto da uno dei correi del ricorrente, integrativa del reato di lesione personale.

E' appena il caso di sottolineare che, nelle descritte circostanze, se il soggetto che si era introdotto nell'area privata fosse riuscito a sottrarre un qualche bene non suo, il reato di rapina impropria, per quel che sarebbe conseguito, avrebbe assunto la forma consumata.

Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva.

3. Il terzo motivo è, del pari, manifestamente infondato in quanto sconfessato, in punto di fatto, dalle modalità della fuga degli autori del reato per quanto precisato in relazione al secondo motivo ed alla componente violenta esercitata non solo dal correo del ricorrente contro i carabinieri ma da tutti e tre i malviventi durante la corsa in automobile.

4. In relazione al quarto ed ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha ben ricostruito in punto di fatto l'intera azione delittuosa degli autori del reato, alla quale occorre fare riferimento senza improprie segmentazioni.

In tale prospettiva, è esente da ogni vizio logico e giuridico la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata secondo la quale la violenza fisica nei confronti delle forze dell'ordine, causativa di lesioni personali ad un agente, esercitata da uno dei correi del ricorrente all'atto di sfuggire all'arresto, era del tutto prevedibile dagli altri correi in relazione alle circostanze di fatto.

Nel che, la corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto. (Fattispecie nella quale è stato configurato nei confronti dei concorrenti il concorso "anomalo" ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe che se ne era reso materialmente responsabile). (Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, Di(Rv. 268564-01).

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0349GMJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei, ricors:; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, emessa il 18 dicembre 2023, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al concorso nei reati di tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale nei confronti degli appartenenti al corpo dei Carabinieri che li avevano arrestati dopo una rocambolesca fuga susseguita al fatto di essere stati scoperti mentre uno di loro si era introdotto all'interno di un'area recintata privata per commettere un furto. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto, attraverso il quale deducono: 1) vizio della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di tentata rapina impropria. La Corte di appello non avrebbe valutato l'assenza di elementi dimostrativi della circostanza che il soggetto che aveva scavalcato la recinzione delimitante la proprietà della persona offesa avesse avuto l'intenzione di asportare beni non suoi commettendo un furto. Mancherebbe ogni prova della volontà di sottrazione e impossessamento. Neppure il richiamo al ritrovamento di arnesi atti allo scasso servirebbe ad avallare la ricostruzione operata dalla sentenza, dal momento che tali arnesi erano stati reperiti all'interno del veicolo datosi alla fuga ma non era emersa la circostanza che fossero stati utilizzati dal soggetto che si era introdotto all'interno dell'area privata. Sicché, il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie di violazione di domicilio di cui all'art. 614 cod. pen. Al più, non potendosi avere, per la mancata sottrazione di beni, un tentativo di rapina impropria, avrebbe dovuto semmai ritenersi che si fosse trattato di un tentativo di furto seguito da violenza o minaccia nei confronti dei carabinieri; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, essendosi trattato di mera resistenza passiva, non avendo la fuga con l'automobile causato alcun pericolo, essendosi verificata in luogo non abitato ed in orario notturno; 4) violazione di legge per avere ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche del reato di lesione personale di cui al capo 3), da lui non commesso nei confronti dei carabinieri intervenuti e non contestatogli a titolo di concorso, essendo l'imputato rimasto distante dal luogo del fatto, all'interno dell'automobile da lui condotta e fermata dai carabinieri, sicché non avrebbe potuto prevedere quale condotta avrebbero adottato i correi fuggiti a piedi e poi fermati dai carabinieri con i quali vi era stata la colluttazione causativa delle lesioni di cui al capo 3. Non vi sarebbe stato nessun nesso causale e nessuna condivisione psicologica dell'evento. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi: lo`rnammissibil( perché propost con motivi manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, occorre sottolineare che le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute dai giudici di merito, sicché la censura ancora in proposito coltivata in ricorso è del tutto ultronea. 2. In ordine al secondo motivo, deve ricordarsi il principio di diritto - particolarmente calzante rispetto al caso concreto secondo il quale, è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847-01). La Corte di appello, con ricostruzione in fatto non più rivedibile in questa sede in quanto non manifestamente illogica e per questo inerente al merito del giudizio, ha ritenuto che l'intento di uno degli agenti, che aveva agito in concorso con gli altri due, di introdursi nottetempo nell'area di proprietà privata scavalcandone la recinzione, fosse stato quello di impadronirsi di qualcuno dei numerosi beni ivi custoditi, così compiendo un furto. A tale azione, arresasi allo stadio del tentativo per l'abbaiare dei cani ed altre cause indipendenti dalla volontà del colpevole (e dei correi che lo stavano aspettando in automobile in strada), si è aggiunta la violenza nei confronti delle forze dell'ordine intervenute, espressa dal tentativo di speronamento dell'auto di servizio e dalla fuga assai pericolosa, con apertura in corsa delle portiere al fine di far sbandare l'automobile dei carabinieri e la violenza fisica esercitata sugli operatori all'atto dell'arresto da uno dei correi del ricorrente, integrativa del reato di lesione personale. E' appena il caso di sottolineare che, nelle descritte circostanze, se il soggetto che si era introdotto nell'area privata fosse riuscito a sottrarre un qualche bene non suo, il reato di rapina impropria, per quel che sarebbe conseguito, avrebbe assunto la forma consumata. Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva. 3. Il terzo motivo è, del pari, manifestamente infondato in quanto sconfessato, in punto di fatto, dalle modalità della fuga degli autori del reato per quanto precisato in relazione al secondo motivo ed alla componente violenta esercitata non solo dal correo del ricorrente contro i carabinieri ma da tutti e tre i malviventi durante la corsa in automobile. 4. In relazione al quarto ed ultimo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha ben ricostruito in punto di fatto l'intera azione delittuosa degli autori del reato, alla quale occorre fare riferimento senza improprie segmentazioni. In tale prospettiva, è esente da ogni vizio logico e giuridico la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata secondo la quale la violenza fisica nei confronti delle forze dell'ordine, causativa di lesioni personali ad un agente, esercitata da uno dei correi del ricorrente all'atto di sfuggire all'arresto, era del tutto prevedibile dagli altri correi in relazione alle circostanze di fatto. Nel che, la corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, l'eventuale uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti nel reato di furto per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità costituisce logico e prevedibile sviluppo della condotta finalizzata alla commissione del furto. (Fattispecie nella quale è stato configurato nei confronti dei concorrenti il concorso "anomalo" ex art. 116 cod. pen. nel reato di rapina impropria ascrivibile al compartecipe che se ne era reso materialmente responsabile). (Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, Di(Rv. 268564-01). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
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