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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 22499/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 01C8W1 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] CUIO2V5Z00 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 2 novembre 2022, di conferma della condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 5, 61, n. 5 e 99, commi 3 e 4, cod. pen. (fatto commesso in Torino in data 17 ottobre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di prova della loro responsabilità, oltre ad essere generico, per mancato confronto con le ragioni ostese a sostegno della statuizione sul punto (vedasi pag. 3, punto 1 della sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale ha dato conto specificatamente degli elementi alla luce dei quali l'identificazione delle imputate come autrici del furto del telefcno cellulare doveva dirsi certa), non è consentito in questa sede, in quanto è affidato a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi fraintendimenti di risultati probatori; - che il secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12534 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata) è ferma nel ritenere che il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un bene mobile munito di dispositivo GPS, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento della res, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/1/2014, Rv. 259536; conf.

Sez. 5, n. 42774 del 21/9/2016, Rv. 268471) e che, in ragione del medesimo principio, è stato affermato che il reato contestato deve considerarsi consumato in ipotesi di installazione sul bene oggetto di sottrazione di un sistema di antifurto satellitare,, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottratta (Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Rv. 273817); il che è quanto accaduto nel caso di specie, avendo le ricorrenti conseguito l'autonomo possesso della res per un apprezzabile lasso di tempo, nonostante la dotazione da parte dell'apparecchio radiomobile dell'App di ricerca dell'Iphone; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 01C8W1 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] CUIO2V5Z00 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 2 novembre 2022, di conferma della condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 5, 61, n. 5 e 99, commi 3 e 4, cod. pen. (fatto commesso in Torino in data 17 ottobre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di prova della loro responsabilità, oltre ad essere generico, per mancato confronto con le ragioni ostese a sostegno della statuizione sul punto (vedasi pag. 3, punto 1 della sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale ha dato conto specificatamente degli elementi alla luce dei quali l'identificazione delle imputate come autrici del furto del telefcno cellulare doveva dirsi certa), non è consentito in questa sede, in quanto è affidato a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi fraintendimenti di risultati probatori; - che il secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 12534 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata) è ferma nel ritenere che il delitto di furto deve considerarsi consumato anche quando oggetto della sottrazione sia un bene mobile munito di dispositivo GPS, in quanto tale strumento non impedisce la sottrazione ed il contestuale illecito impossessamento della res, ma ha la diversa funzione di agevolarne il recupero (Sez. 5, n. 9394 del 20/1/2014, Rv. 259536; conf. Sez. 5, n. 42774 del 21/9/2016, Rv. 268471) e che, in ragione del medesimo principio, è stato affermato che il reato contestato deve considerarsi consumato in ipotesi di installazione sul bene oggetto di sottrazione di un sistema di antifurto satellitare,, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottratta (Sez. 2, n. 39711 del 12/06/2018, Rv. 273817); il che è quanto accaduto nel caso di specie, avendo le ricorrenti conseguito l'autonomo possesso della res per un apprezzabile lasso di tempo, nonostante la dotazione da parte dell'apparecchio radiomobile dell'App di ricerca dell'Iphone; - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il con
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