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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18778/2025

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o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Catania [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse diSalvatore Fiore e di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania, giudicando su rinvio disposto dalla Corte di cassazione ha provveduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del Fiore ed alle specificazioni in punto di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], non essendo in discussione l’affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati agli stessi contestati.

Rilevato che: a) nel ricorso presentato nell’interesse del Fiore si deducono violazione di legge e vizi di motivazione con rifermento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della dosimetria della pena; b) nel ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ricorrenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

Ritenuto che il motivo di ricorso presentato dalla difesa del primo dei due ricorrenti che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto la questione non era più sub iudice alla luce del fatto che l’annullamento con rinvio della precedente sentenza di appello disposto dalla Corte di cassazione riguardava esclusivamente l’aumento per la continuazione interna ed esterna tra i reati in contestazione, sia con riguardo alla determinazione dei singoli aumenti, sia con riguardo alla motivazione sugli stessi; che la Corte di appello nella sentenza qui in esame ha provveduto a quanto richiesto nella sentenza di annullamento procedendo, in conformità alla proposta condivisa da difesa e Procuratore generale, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio del Fiore (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) con una motivazione esente da errori o da evidenti illogicità; che, in ogni caso, il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; Rilevato poi che il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], oltre che essere caratterizzato da assoluta genericità, è anche inammissibile per il fatto che, come già sopra evidenziato, a seguito delle precedenti decisioni assunte dalla Corte di cassazione l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato era già divenuta irrevocabile dato che l’annullamento della precedente sentenza della Corte di appello riguardava esclusivamente la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'appello di Catania [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell’interesse diSalvatore Fiore e di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania, giudicando su rinvio disposto dalla Corte di cassazione ha provveduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti del Fiore ed alle specificazioni in punto di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], non essendo in discussione l’affermazione della penale responsabilità degli imputati in relazione ai reati agli stessi contestati. Rilevato che: a) nel ricorso presentato nell’interesse del Fiore si deducono violazione di legge e vizi di motivazione con rifermento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della dosimetria della pena; b) nel ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ricorrenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto che il motivo di ricorso presentato dalla difesa del primo dei due ricorrenti che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto la questione non era più sub iudice alla luce del fatto che l’annullamento con rinvio della precedente sentenza di appello disposto dalla Corte di cassazione riguardava esclusivamente l’aumento per la continuazione interna ed esterna tra i reati in contestazione, sia con riguardo alla determinazione dei singoli aumenti, sia con riguardo alla motivazione sugli stessi; che la Corte di appello nella sentenza qui in esame ha provveduto a quanto richiesto nella sentenza di annullamento procedendo, in conformità alla proposta condivisa da difesa e Procuratore generale, alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio del Fiore (si veda pag. 11 della sentenza impugnata) con una motivazione esente da errori o da evidenti illogicità; che, in ogni caso, il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; Rilevato poi che il motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], oltre che essere caratterizzato da assoluta genericità, è anche inammissibile per il fatto che, come già sopra evidenziato, a seguito delle precedenti decisioni assunte dalla Corte di cassazione l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato era già divenuta irrevocabile dato che l’annullamento della precedente sentenza della Corte di appello riguardava esclusivamente la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
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