CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 27173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza depositata il 31 dicembre 2025 il Tribunale di Messina –Sezione per il riesame delle misure cautelari reali – ha dichiarato inammissibilel’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decretodi sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] in data 19 dicembre 2025 ed eseguito il successivo 23 dicembre 2025,rilevando che l’atto di impugnazione, trasmesso dal difensore in modalitàtelematica, risultava privo della prescritta sottoscrizione digitale e che talecarenza, ai sensi dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, comportava ladeclaratoria di inammissibilità del riesame, pronunciata de plano ai sensi dell’art.127, comma 9, cod. proc. pen.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, la violazione dilegge e la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che il depositodell’istanza di riesame, ancorché privo di firma digitale, si sarebbe dovuto ritenere,comunque, valido, essendo certa la paternità dell’atto, desumibile dalla suaprovenienza dall’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositatorequisitoria scritta in data 16 aprile 2026, con la quale ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando la manifesta infondatezzadelle censure mosse all’ordinanza impugnata, in quanto conforme al consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di necessità dellasottoscrizione digitale degli atti di impugnazione nel regime transitorio disciplinatodall’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1. Questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni proposte nelperiodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, èinammissibile, ai sensi del comma 7 del citato articolo, l'impugnazione propostadal difensore con atto in formato digitale, trasmesso a mezzo posta elettronicacertificata, sprovvisto della prescritta sottoscrizione digitale dello stesso difensore(Sez. 6, n. 15672 del 13/03/2024, Bizzarri, Rv. 286302 - 01), in tal sensodeponendo la formulazione letterale della disposizione evocata, che commina lasanzione processuale dell’inammissibilità per l’atto di impugnazione trasmesso amezzo PEC ove «non [..] sottoscritto digitalmente dal difensore».2. Non è in contrasto con l’indicazione direttiva riportata l’ulterioreenunciazione di questa stessa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni propostenel periodo transitorio di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, inpresenza di una disciplina tecnica ancora in divenire e di una situazione di"assestamento" dei sistemi telematici di deposito degli atti penali, al fine diaccertare la mancanza, sull'atto presentato in via telematica, della firma digitaleapposta dal difensore, non è sufficiente basarsi sul solo mancato riconoscimentodella firma digitale da parte dei sistemi di verifica utilizzati dalla cancelleria,occorrendo piuttosto verificare la sussistenza o meno di eventuali altri elementiqualificanti che attestino la paternità certa dell'atto processuale, quali ladocumentata presenza del logo contenente la firma digitale nei documentivisualizzati sul computer del difensore, la provenienza da un indirizzo PECcertificato del difensore e la presenza di firme digitali riconosciute su altridocumenti allegati allo stesso invio, tra cui la procura speciale (Sez. 5, n. 4333 del27/11/2024, dep. 2025, Toncic, Rv. 287644 - 01). Si è spiegato, infatti, cheoccorre distinguere l’ipotesi della mancata sottoscrizione digitale dell'atto diimpugnazione, colpita inesorabilmente dalla sanzione dell’inammissibilità,dall’ipotesi dell’irregolare sottoscrizione digitale dell’atto d’impugnazionetrasmesso tramite PEC, solo in questo caso potendosi ad essa ovviare, inapplicazione del principio del favor impugnationis, attraverso la valorizzazione dialtri indici univocamente denotanti la sicura riconducibilità dell’atto al difensorestesso.3. Ne viene che, poiché nel caso al vaglio, la sottoscrizione digitale da partedel difensore dell’istanza di riesame presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èradicalmente mancata, quest’ultima correttamente è stata dichiaratainammissibile.4. S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cuiconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]