Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 30268/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te SENTENZA sul ricorso 32435-2020 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 172/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/04/2020 R.G.N. 429/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

R.g. 32435/2020 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 172/2020 pubblicata il 15 aprile 2020, la Corte d'appello di Torino, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la stessa non tenuta al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito.

Per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi.

In particolare, ha ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta alla controricorrente il 30.6.2015.

Inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito.

Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione notificato in data 14 dicembre 2020, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e successiva memoria.

La Sesta sezione con ordinanza n. 8399 del 2022 ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato.

Ragioni di diritto Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8 in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 - 31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011 ed ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare /1 A R.g. 32435/2020 il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari.

Ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8.

Il ricorso, come osservato correttamente dalla controricorrente, è inammissibile in quanto risulta proposto tardivamente.

Nello specifico, la sentenza impugnata è stata pubblicata, telematicamente, il 15 aprile 2020 mentre il ricorso dell'INPS è stato notificato telematicamente il 14 dicembre 2020, oltre il termine c.d.

"lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. scadente l'11 novembre 2020 - anche considerando il periodo di sospensione dal 15 aprile 2020 e fino all'H. maggio 2020, per effetto della disciplina in materia di pandemia da COVID 19 e di cui al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e al successivo D.L. n. 23 del 2020.

La controversia, relativa ad opposizione ad avviso di addebito (art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999) conseguente all'inadempimento all'obbligo contributivo derivante dalla disciplina delle assicurazioni obbligatorie ex art. 2, comma 26,

I. n. 335 del 1995, rientra tra quelle escluse dalla ulteriore sospensione dei termini feriali.

Invero, per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 ss. c.c., non trova applicazione, L. n. 742 del 1969, ex art. 3, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n.15376, 24 luglio 2008 n.20375; Cass. n. 1815 del 2012; Cass. n. 23043 del 2018).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

R.g. 32435/2020 P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 400,00 per compensi professionale ed in E. 200,00 per esborsi, oltre 15 % per spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 32435-2020 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 172/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/04/2020 R.G.N. 429/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.g. 32435/2020 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 172/2020 pubblicata il 15 aprile 2020, la Corte d'appello di Torino, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la stessa non tenuta al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito. Per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, ha ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta alla controricorrente il 30.6.2015. Inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione notificato in data 14 dicembre 2020, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e successiva memoria. La Sesta sezione con ordinanza n. 8399 del 2022 ha rimesso la causa alla Sezione ordinaria. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. Ragioni di diritto Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell'art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8 in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 - 31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011 ed ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare /1 A R.g. 32435/2020 il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari. Ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 16986 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8. Il ricorso, come osservato correttamente dalla controricorrente, è inammissibile in quanto risulta proposto tardivamente. Nello specifico, la sentenza impugnata è stata pubblicata, telematicamente, il 15 aprile 2020 mentre il ricorso dell'INPS è stato notificato telematicamente il 14 dicembre 2020, oltre il termine c.d. "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. scadente l'11 novembre 2020 - anche considerando il periodo di sospensione dal 15 aprile 2020 e fino all'H. maggio 2020, per effetto della disciplina in materia di pandemia da COVID 19 e di cui al D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e al successivo D.L. n. 23 del 2020. La controversia, relativa ad opposizione ad avviso di addebito (art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999) conseguente all'inadempimento all'obbligo contributivo derivante dalla disciplina delle assicurazioni obbligatorie ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995, rientra tra quelle escluse dalla ulteriore sospensione dei termini feriali. Invero, per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 ss. c.c., non trova applicazione, L. n. 742 del 1969, ex art. 3, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge (cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n.15376, 24 luglio 2008 n.20375; Cass. n. 1815 del 2012; Cass. n. 23043 del 2018). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. R.g. 32435/2020 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in E. 400,00 per compensi professionale ed in E. 200,00 per esborsi, oltre 15 % per spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo previsto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di cons
Sentenza Cassazione n. 30268/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris