CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31649 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) avv.m.i.consortini@pec. it; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore; - intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania n. 1078/05/18, depositata in data 13 marzo 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 541/09/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Catania di accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di rettifica e di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale, per l'anno 2006, relativo alla omessa registrazione della sentenza n. 3640/06 del Tribunale di Catania; - la CTR, per quanto di interesse, ha affermato che era da confermare la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese processuali essendo giustificabile in base a motivi di opportunità e anche alle particolarità del caso trattato; - l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la CTR confermato la compensazione delle spese di lite, disposte in primo grado, facendo richiamo a motivi di opportunità e particolarità del caso trattato; - con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 15 D. Lgs. n. 546/1992, per avere la CTR rigettato l'appello della contribuente confermando la statuizione del primo giudice in merito alla compensazione delle spese, in luogo di accogliere il gravame e condannare l'Agenzia alla refusione delle spese di lite anche di secondo grado; - il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; - nella specie, trova applicazione l'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis, secondo cui "La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile". L'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (dopo la modifica disposta dalla legge n. 69/2009, dovendosi avere riguardo per la individuazione della disciplina applicabile ratione temporis all'atto introduttivo del giudizio di primo grado notificato, come si evince dal ricorso, in data 15.2.2010) prevedeva, infatti, il potere discrezionale del giudice di compensazione delle spese nei casi di «soccombenza reciproca» o di concorso di « altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; - in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni 3 /{n/ì,71 illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021); - nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 2206 del 25/01/2019); in particolare, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'ad 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, "la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22310 del 25/09/2017); - nella specie la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, avendo ritenuto correttamente giustificata la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione dellle spese processuali in base "a motivi di opportunità" e alla "particolarità del caso concreto"; -in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo; con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Sicilia, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione regionale della Sicilia, in diversa composizione; Così deciso in Roma il 9