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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12250/2026

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ca Margheritis e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroRFT s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza della Corte di appello di Torino depositata l’8 aprile2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Con atto notificato in data 10 maggio 2018 Delta CollaudiSez.

I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026s.r.l. ha citato in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA].,esponendo, in sintesi, quanto segue: sin dall’anno 1987 l’attrice avevasvolto prestazioni di sub-fornitura, consistenti nel collaudo e rettifica diprodotti in condizioni di «monocommittenza» a favore della convenuta;il rapporto si era svolto in assenza di contratto scritto; alla societàistante erano state affidate operazioni di collaudo su componentiprodotti da RFT, ovvero su altri pezzi scartati dai macchinari dellaconvenuta medesima, rispetto ai quali era necessario eseguire uncollaudo più approfondito; l’attrice non aveva mai avuto la possibilità ditrattare il prezzo unitario del «pezzo-lavorazione», essendosi dovutalimitare ad esporre in fattura i conteggi sviluppati dalla committente ead essa inviati, conteggi in cui era indicato il numero dei pezzi trattatie il relativo corrispettivo; l’istante aveva più volte invano sollecitato laconvenuta a una revisione dei prezzi unitari praticati; RFT avevainstallato nel computer di essa [OSCURATO:PERSONA] un programma di gestionedegli ordinativi e della contabilità e aveva anche ottenuto il distacco dipersonale della società attrice presso i propri stabilimenti.

Secondol’attrice, vi era motivo di ritenere che nella fattispecie si delineasse unabuso di dipendenza economica da parte di RFT ai propri danni: abusoindividuato nella mancanza di contratto in forma scritta (con laconseguenza che sarebbe stato impossibile individuare le prestazioni ei prezzi unitari), nell’imposizione di talune modalità di lavorazione (qualil’espletamento dell’attività lavorativa anche nella giornata di sabato),nell’aver preteso il distacco di dipendenti della stessa [OSCURATO:PERSONA] RFT, nell’affidamento all’attrice di due distinti tipi di lavorazione(un collaudo «semplice» ed un altro, più approfondito, sui pezzi giàscartati dai macchinari della stessa RFT) remunerati, attraverso unadeterminazione unilaterale della committente, con un prezzo unitario.RFT si è costituita in giudizio e ha resistito alle domande attrici.Il Tribunale di Torino ha pronunciato sentenza non definitiva concui ha accertato la sussistenza dell’abuso di dipendenza economica eSez.

I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 2Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026dichiarato nulli i patti relativi al corrispettivo delle prestazioni eseguiteda [OSCURATO:PERSONA].

Ha osservato, in particolare, che l’assenza ditrattative sui prezzi e il mancato adeguamento degli stessirappresentavano elementi sufficienti per integrare la previsione delladisposizione di cui all’art. 9, comma 2, l. n. 192/1998, quanto allaricorrenza di condizioni ingiustificatamente gravose per l’attrice; aquest’ultimo riguardo ha evidenziato che l’incremento dei prezzi inragione del 3%, operato per l’anno 2011, si era rivelato insufficiente adassicurare un effettivo adeguamento alle situazioni di mercato (tenutoconto che l’adeguamento concerneva prezzi praticati dal 1987).2. ─ RFT ha impugnato detta pronuncia.La Corte di Torino, pronunciando in esito al giudizio di gravame,in cui si è costituita [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello e respinto ladomanda attrice.3. — Ricorre per cassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso RFT.

Questa ha depositato memoria, mentrela ricorrente si è limitata, nel proprio scritto conclusivo, a richiamare leproprie precedenti difese, insistendo per le rassegnate conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I motivi di ricorso, come si è appena detto, sono quattro.Col primo si censura l’impugnata sentenza per violazione o falsaapplicazione dell’art. 9 L. n. 192 del 1998, in relazione alla sussistenzadi alternative di mercato soddisfacenti, per non aver la Corte di meritoritenuto sufficienti le allegazioni dell’attrice; si denuncia pure laviolazione o falsa applicazione dell’art. 356, primo comma, c.p.c., pernon aver la detta Corte assunto le prove, asseritamente decisive, cheerano state richieste sul tema.Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., in relazione alla mancata contestazione da parte diRFT delle allegazioni dell’attrice e all’onere della prova in tema diassenza di valide alternative economiche.Sez.

I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 3Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026Col terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 9 L. n. 192 del 1998, in relazione alla ritenuta insussistenza diabuso di dipendenza economica da parte di RFT a danno di DeltaCollaudi.Il quarto motivo di censura denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 9 L. n. 192 del 1998, in relazione alla richiesta diadeguamento dei prezzi e all’iniquità dei corrispettivi applicati da RFT,oltre che dell’art. 356, comma 1, c.p.c., nonché l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, inrelazione alle allegazioni di parte attrice quanto all’iniquità dei prezziimposti da RFT.2. — Il primo motivo muove da questo rilievo: la Corte di appelloavrebbe reputato che la domanda attrice non fosse meritevole diaccoglimento in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva «allegato un’indaginedi mercato sul settore di produzione della deducente, con indicazionedelle società concorrenti e delle condizioni praticate dal mercato dallaquale, a questo punto in via esclusiva, poter evincere la reale assenzadi alternative di mercato».

Assume la società istante che «tale‘tipizzazione’ dei parametri e delle circostanze da cui evincere lasuddetta assenza di alternative non [era] minimamente chiesta dallanorma né dalla giurisprudenza».

Assumerebbe di contro rilievo ladeduzione della ricorrente secondo cui RFT era l’unica produttrice inprovincia di Varese delle guarnizioni che revisionava [OSCURATO:PERSONA],mentre quest’ultima rappresentava una piccola realtà imprenditorialecon solo sedici dipendenti.Il motivo va disatteso.La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha rilevato che lacondizione fatta valere in giudizio era da escludere per l’accertatapresenza di alternative di sbocchi sul mercato del lavoro in capoall’impresa in condizione di dipendenza economica; ha aggiunto checompeteva a tale impresa — nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] — l’onereSez.

I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 4Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026di allegare e provare fatti rilevanti nel senso indicato. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che non potevano ritenersi sufficienti, a talfine, le indicazioni relative all'installazione di un programmacomputerizzato da parte della RFT nella [OSCURATO:PERSONA], né il fatto chetalora fosse stato disposto, su richiesta della prima, il distacco pressodi essa di dipendenti: infatti — ha evidenziato — tali elementi non eranotali da soddisfare la specificità dell'onere probatorio che l'art. 9 della l.n. 192/1998 imponeva, e che aveva appunto ad oggetto la provaconcreta dell'assenza di sbocchi alternativi (e cioè l'enucleazione diquali fossero le condizioni del mercato relativo al settore di produzioneche interessava la società deducente, quali le condizioni contrattualipraticate, quali le imprese che vi operavano in condizioni diconcorrenza, quali i margini di profitto, e via dicendo).Questo svolgimento argomentativo si rivela corretto in diritto.Infatti, la situazione di dipendenza economica ricorre allorché si sia inpresenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un«eccessivo squilibrio» nelle rispettive prestazioni e la mancanza di realipossibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti costituisce,in definitiva, un elemento sintomatico di tale condizione (Cass. 23ottobre 2024, n. 27435); compete poi a chi invochi le tutele ex art. 9della legge n. 192 del 1998 provare il detto presupposto dell’«eccessivosquilibrio» (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1184, in motivazione) e quindila propria impossibilità di reperire sul mercato adeguate alternative.La Corte di merito ha quindi esattamente conferito rilievoall’assenza di una evidenza probatoria quanto ai fatti e alle situazioniidonei a dar conto dell’indisponibilità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], deirichiamati sbocchi alternativi.E non vale opporre che la ricorrente aveva insistito, in appello,per l’ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado.Tale prova aveva ad oggetto la ricerca di clienti, alternativi a RFT, cherealizzassero prodotti simili fuori dalla provincia di Varese, al fine diSez.

I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 5Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026ottenere commesse per il controllo di qualità, e la risposta data da treimprese, le quali avevano comunicato «o che non commissionavano aditte esterne il controllo di qualità o che preferivano ditte a lorogeograficamente più vicine».

Ora, la mancata ammissione della provaè suscettibile di essere denunciata in sede di legittimità allorquando ilgiudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovveroaffermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindanoda una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controversoed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché pervizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanzerilevanti ai fini della decisione (Cass. 6 novembre 2023, n. 30810).

Nelcaso in esame si fa questione della rilevanza della prova testimonialededotta, ma la ricorrente non ha lamentato, come avrebbe dovuto,alcun vizio motivazionale.

Va aggiunto che il vizio di motivazione peromessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciatoper cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata inconcreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva difondamento (Cass. 29 novembre 2024, n. 30721; Cass. 1 luglio 2024,n. 18072): ebbene, la prova articolata non possiede tale decisività, dalmomento che non è compiutamente rappresentativa dell’assenza disbocchi alternativi sul mercato, fornendo indicazioni limitate ai contattiintrattenuti con tre imprese attive in Lombardia che fabbricavanoprodotti simili a quelli realizzati da RFT.3. — Il secondo motivo verte sulla mancata contestazione, daparte di [OSCURATO:PERSONA], della circostanza per cui RFT era l’unica impresaessere interessata, per il collaudo, la ricorrente: ciò che rendeva perSez.

I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 6Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026quest’ultima «impossibile avere una concreta possibilità di reperire sulmercato reali alternative soddisfacenti».La stessa ricorrente rammenta come RFT avesse dato conto di unelenco di imprese, da essa stessa prodotto, «che nel contesto, in modoparticolare, del territorio lombardo (fra Milano, Varese e Bergamo, conqualche ulteriore impresa nel vicino Piemonte), avrebbero potutoessere utilizzate come clienti dalla [OSCURATO:PERSONA]» (così l’odiernacontroricorrente nella sua comparsa di risposta): evenienza, questa,che smentisce il dato della mancata contestazione.Obietta l’istante che dal documento non sarebbe possibile rilevarealcunché circa le dimensioni delle aziende, la loro attività e la loroposizione sul mercato; sarebbe inoltre falso che alternative di mercatofossero presenti nella provincia di Varese (come invece risulterebbe dalpredetto elenco).Tali deduzioni non sono concludenti.

La ricorrente fa questione,col secondo motivo, della «mancata contestazione da parte di RFT delleallegazioni dell’attrice e dell’onere della prova»; conta, allora, che lacontestazione quanto all’inesistenza di sbocchi alternativi sul mercato(per [OSCURATO:PERSONA]) fosse stata sollevata; non conta, invece, quantofosse probante l’elenco prodotto dalla convenuta, dal momento che,come si è visto, l’onere probatorio relativo alla posizione «dominante»gravava sulla società che ne aveva lamentato l’abuso.Il motivo va dunque respinto.4. — Col terzo mezzo la ricorrente imputa, in breve, alla Corte diappello di aver «tralasciato di prendere in considerazione le condottepiù vessatorie attraverso cui si è concretato l’abuso», come l’assenza diun contratto scritto e «le concrete modalità con cui venivano gestiti gliordini prezzati direttamente da RFT».Il motivo è inammissibile.In primo luogo, è da ribadire che, secondo la pronunciaimpugnata, la ricorrente non aveva dato prova della situazione diSez.

I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 7Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026dipendenza economica di [OSCURATO:PERSONA], la quale era correlataall’assenza, per la stessa, di alternative economiche sul mercatorispetto al rapporto di fornitura in essere con RFT: tale rilievo haevidentemente valore assorbente sul piano decisorio, in quanto inmancanza di una dipendenza economica non può configurarsi un abusodella stessa.In secondo luogo, la censura è declinata in modo irrituale, inquanto la società istante ha denunciato la violazione o falsa applicazionedi una norma di legge (l’art. 9 l. n. 192 del 1998) per poi dibattere, nelcorpo del motivo, del mancato esame di talune condotte che essaavrebbe prospettato: ma chi denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3,c.p.c., è tenuto, a pena d'inammissibilità della censura, ad indicare nonsolo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioniin diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo (Cass. Sez.

U. 28 ottobre 2020, n.23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998).5. — Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per aver laCorte di appello mancato di prendere in considerazione le allegazioni diparte attrice, e segnatamente quanto evidenziato in una periziastragiudiziale da cui emergeva che i prezzi applicati alle singolelavorazioni non riuscivano a coprire neanche il costo del lavoro.La doglianza investe la sentenza impugnata nella parte in cui haescluso che le condizioni economiche applicate da RFT all’attività svoltada [OSCURATO:PERSONA] fossero «tanto inique da presupporre un abuso».

Nellasentenza impugnata è in effetti osservato che il rifiuto, da parte di RFT,di procedere a un adeguamento dei prezzi non valeva «per sé a provareche le condizioni contrattuali vigenti fossero tanto inique dapresupporre un abuso da parte della stessa», né dimostrava che lasupposta iniquità dei prezzi fosse stata imposta per l'intera durata delSez.

I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 8Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026rapporto (tanto più che la ricorrente odierna non aveva allegato eprovato di aver avanzato richieste, nel corso di un rapporto durato oltrevent’anni, per ottenere l’adeguamento dei corrispettivi praticati dallaRFT sul presupposto della inadeguatezza degli stessi).

Si legge, ancora,nella pronuncia della Corte di appello, che la conclusione espostapoggiava sulla «carenza di elementi di fatto» quanto ai prezzinormalmente praticati per le lavorazioni e quanto ai prezzi da ritenereequi e praticati in concreto.Anche tale motivo è inammissibile.Vale quanto sopra osservato con riguardo al portato dirimente daconferire alla mancata prova della condizione della dipendenzaeconomica in cui si sarebbe trovata [OSCURATO:PERSONA].Si rileva, per completezza, che la mancata considerazione di unaallegazione (quale quella contenuta nella richiamata periziastragiudiziale) non può assurgere al vizio di omesso esame di cui all’art.360, n. 5 c.p.c.: e ciò in quanto tale norma ha riguardo al fatto storico,principale o secondario, decisivo, e oggetto di discussione tra le parti,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali.Il fatto storico in questione deve essere cioè non solo allegato, maanche provato: tant’è che chi ricorre per cassazione è onerato diindicare il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente(Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n.8054).Sul piano istruttorio non è poi rilevante che la ricorrente abbiaarticolato un capitolo di prova testimoniale vertente sulla circostanzaper cui dal 2016 RFT aveva più volte richiesto una revisione del listino:e ciò in quanto siffatta evenienza, sostanzialmente riconosciuta dallaCorte di appello (che, come si è detto, ha rilevato essere intervenute,nell’ultimo periodo del rapporto, richieste di adeguamento dei prezzi),non fornisce alcuna indicazione quanto alla supposta iniquità dellecondizioni economiche di cui qui si discute: iniquità che, oltretutto,Sez.

I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 9Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026risulta prospettata avendo riguardo all’ultimo periodo del rapporto(posto che la revisione è dedotta con riguardo a un rapporto che, comerilevato dal Giudice del gravame, si era protratto per oltre vent’anni,con richieste di revisione delle condizioni economiche avanzate solonell’ultimo periodo).6. — In conclusione, il ricorso è respinto.7. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ca Margheritis e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroRFT s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza della Corte di appello di Torino depositata l’8 aprile2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ Con atto notificato in data 10 maggio 2018 Delta CollaudiSez. I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026s.r.l. ha citato in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA].,esponendo, in sintesi, quanto segue: sin dall’anno 1987 l’attrice avevasvolto prestazioni di sub-fornitura, consistenti nel collaudo e rettifica diprodotti in condizioni di «monocommittenza» a favore della convenuta;il rapporto si era svolto in assenza di contratto scritto; alla societàistante erano state affidate operazioni di collaudo su componentiprodotti da RFT, ovvero su altri pezzi scartati dai macchinari dellaconvenuta medesima, rispetto ai quali era necessario eseguire uncollaudo più approfondito; l’attrice non aveva mai avuto la possibilità ditrattare il prezzo unitario del «pezzo-lavorazione», essendosi dovutalimitare ad esporre in fattura i conteggi sviluppati dalla committente ead essa inviati, conteggi in cui era indicato il numero dei pezzi trattatie il relativo corrispettivo; l’istante aveva più volte invano sollecitato laconvenuta a una revisione dei prezzi unitari praticati; RFT avevainstallato nel computer di essa [OSCURATO:PERSONA] un programma di gestionedegli ordinativi e della contabilità e aveva anche ottenuto il distacco dipersonale della società attrice presso i propri stabilimenti. Secondol’attrice, vi era motivo di ritenere che nella fattispecie si delineasse unabuso di dipendenza economica da parte di RFT ai propri danni: abusoindividuato nella mancanza di contratto in forma scritta (con laconseguenza che sarebbe stato impossibile individuare le prestazioni ei prezzi unitari), nell’imposizione di talune modalità di lavorazione (qualil’espletamento dell’attività lavorativa anche nella giornata di sabato),nell’aver preteso il distacco di dipendenti della stessa [OSCURATO:PERSONA] RFT, nell’affidamento all’attrice di due distinti tipi di lavorazione(un collaudo «semplice» ed un altro, più approfondito, sui pezzi giàscartati dai macchinari della stessa RFT) remunerati, attraverso unadeterminazione unilaterale della committente, con un prezzo unitario.RFT si è costituita in giudizio e ha resistito alle domande attrici.Il Tribunale di Torino ha pronunciato sentenza non definitiva concui ha accertato la sussistenza dell’abuso di dipendenza economica eSez. I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 2Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026dichiarato nulli i patti relativi al corrispettivo delle prestazioni eseguiteda [OSCURATO:PERSONA]. Ha osservato, in particolare, che l’assenza ditrattative sui prezzi e il mancato adeguamento degli stessirappresentavano elementi sufficienti per integrare la previsione delladisposizione di cui all’art. 9, comma 2, l. n. 192/1998, quanto allaricorrenza di condizioni ingiustificatamente gravose per l’attrice; aquest’ultimo riguardo ha evidenziato che l’incremento dei prezzi inragione del 3%, operato per l’anno 2011, si era rivelato insufficiente adassicurare un effettivo adeguamento alle situazioni di mercato (tenutoconto che l’adeguamento concerneva prezzi praticati dal 1987).2. ─ RFT ha impugnato detta pronuncia.La Corte di Torino, pronunciando in esito al giudizio di gravame,in cui si è costituita [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello e respinto ladomanda attrice.3. — Ricorre per cassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso RFT. Questa ha depositato memoria, mentrela ricorrente si è limitata, nel proprio scritto conclusivo, a richiamare leproprie precedenti difese, insistendo per le rassegnate conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I motivi di ricorso, come si è appena detto, sono quattro.Col primo si censura l’impugnata sentenza per violazione o falsaapplicazione dell’art. 9 L. n. 192 del 1998, in relazione alla sussistenzadi alternative di mercato soddisfacenti, per non aver la Corte di meritoritenuto sufficienti le allegazioni dell’attrice; si denuncia pure laviolazione o falsa applicazione dell’art. 356, primo comma, c.p.c., pernon aver la detta Corte assunto le prove, asseritamente decisive, cheerano state richieste sul tema.Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c., in relazione alla mancata contestazione da parte diRFT delle allegazioni dell’attrice e all’onere della prova in tema diassenza di valide alternative economiche.Sez. I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 3Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026Col terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 9 L. n. 192 del 1998, in relazione alla ritenuta insussistenza diabuso di dipendenza economica da parte di RFT a danno di DeltaCollaudi.Il quarto motivo di censura denuncia la violazione o falsaapplicazione dell’art. 9 L. n. 192 del 1998, in relazione alla richiesta diadeguamento dei prezzi e all’iniquità dei corrispettivi applicati da RFT,oltre che dell’art. 356, comma 1, c.p.c., nonché l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, inrelazione alle allegazioni di parte attrice quanto all’iniquità dei prezziimposti da RFT.2. — Il primo motivo muove da questo rilievo: la Corte di appelloavrebbe reputato che la domanda attrice non fosse meritevole diaccoglimento in quanto [OSCURATO:PERSONA] non aveva «allegato un’indaginedi mercato sul settore di produzione della deducente, con indicazionedelle società concorrenti e delle condizioni praticate dal mercato dallaquale, a questo punto in via esclusiva, poter evincere la reale assenzadi alternative di mercato». Assume la società istante che «tale‘tipizzazione’ dei parametri e delle circostanze da cui evincere lasuddetta assenza di alternative non [era] minimamente chiesta dallanorma né dalla giurisprudenza». Assumerebbe di contro rilievo ladeduzione della ricorrente secondo cui RFT era l’unica produttrice inprovincia di Varese delle guarnizioni che revisionava [OSCURATO:PERSONA],mentre quest’ultima rappresentava una piccola realtà imprenditorialecon solo sedici dipendenti.Il motivo va disatteso.La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha rilevato che lacondizione fatta valere in giudizio era da escludere per l’accertatapresenza di alternative di sbocchi sul mercato del lavoro in capoall’impresa in condizione di dipendenza economica; ha aggiunto checompeteva a tale impresa — nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] — l’onereSez. I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 4Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026di allegare e provare fatti rilevanti nel senso indicato. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che non potevano ritenersi sufficienti, a talfine, le indicazioni relative all'installazione di un programmacomputerizzato da parte della RFT nella [OSCURATO:PERSONA], né il fatto chetalora fosse stato disposto, su richiesta della prima, il distacco pressodi essa di dipendenti: infatti — ha evidenziato — tali elementi non eranotali da soddisfare la specificità dell'onere probatorio che l'art. 9 della l.n. 192/1998 imponeva, e che aveva appunto ad oggetto la provaconcreta dell'assenza di sbocchi alternativi (e cioè l'enucleazione diquali fossero le condizioni del mercato relativo al settore di produzioneche interessava la società deducente, quali le condizioni contrattualipraticate, quali le imprese che vi operavano in condizioni diconcorrenza, quali i margini di profitto, e via dicendo).Questo svolgimento argomentativo si rivela corretto in diritto.Infatti, la situazione di dipendenza economica ricorre allorché si sia inpresenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un«eccessivo squilibrio» nelle rispettive prestazioni e la mancanza di realipossibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti costituisce,in definitiva, un elemento sintomatico di tale condizione (Cass. 23ottobre 2024, n. 27435); compete poi a chi invochi le tutele ex art. 9della legge n. 192 del 1998 provare il detto presupposto dell’«eccessivosquilibrio» (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1184, in motivazione) e quindila propria impossibilità di reperire sul mercato adeguate alternative.La Corte di merito ha quindi esattamente conferito rilievoall’assenza di una evidenza probatoria quanto ai fatti e alle situazioniidonei a dar conto dell’indisponibilità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], deirichiamati sbocchi alternativi.E non vale opporre che la ricorrente aveva insistito, in appello,per l’ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado.Tale prova aveva ad oggetto la ricerca di clienti, alternativi a RFT, cherealizzassero prodotti simili fuori dalla provincia di Varese, al fine diSez. I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 5Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026ottenere commesse per il controllo di qualità, e la risposta data da treimprese, le quali avevano comunicato «o che non commissionavano aditte esterne il controllo di qualità o che preferivano ditte a lorogeograficamente più vicine». Ora, la mancata ammissione della provaè suscettibile di essere denunciata in sede di legittimità allorquando ilgiudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovveroaffermi l'inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindanoda una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controversoed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché pervizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanzerilevanti ai fini della decisione (Cass. 6 novembre 2023, n. 30810). Nelcaso in esame si fa questione della rilevanza della prova testimonialededotta, ma la ricorrente non ha lamentato, come avrebbe dovuto,alcun vizio motivazionale. Va aggiunto che il vizio di motivazione peromessa ammissione della prova testimoniale può essere denunciatoper cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo dellacontroversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata inconcreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con ungiudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento delgiudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva difondamento (Cass. 29 novembre 2024, n. 30721; Cass. 1 luglio 2024,n. 18072): ebbene, la prova articolata non possiede tale decisività, dalmomento che non è compiutamente rappresentativa dell’assenza disbocchi alternativi sul mercato, fornendo indicazioni limitate ai contattiintrattenuti con tre imprese attive in Lombardia che fabbricavanoprodotti simili a quelli realizzati da RFT.3. — Il secondo motivo verte sulla mancata contestazione, daparte di [OSCURATO:PERSONA], della circostanza per cui RFT era l’unica impresaessere interessata, per il collaudo, la ricorrente: ciò che rendeva perSez. I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 6Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026quest’ultima «impossibile avere una concreta possibilità di reperire sulmercato reali alternative soddisfacenti».La stessa ricorrente rammenta come RFT avesse dato conto di unelenco di imprese, da essa stessa prodotto, «che nel contesto, in modoparticolare, del territorio lombardo (fra Milano, Varese e Bergamo, conqualche ulteriore impresa nel vicino Piemonte), avrebbero potutoessere utilizzate come clienti dalla [OSCURATO:PERSONA]» (così l’odiernacontroricorrente nella sua comparsa di risposta): evenienza, questa,che smentisce il dato della mancata contestazione.Obietta l’istante che dal documento non sarebbe possibile rilevarealcunché circa le dimensioni delle aziende, la loro attività e la loroposizione sul mercato; sarebbe inoltre falso che alternative di mercatofossero presenti nella provincia di Varese (come invece risulterebbe dalpredetto elenco).Tali deduzioni non sono concludenti. La ricorrente fa questione,col secondo motivo, della «mancata contestazione da parte di RFT delleallegazioni dell’attrice e dell’onere della prova»; conta, allora, che lacontestazione quanto all’inesistenza di sbocchi alternativi sul mercato(per [OSCURATO:PERSONA]) fosse stata sollevata; non conta, invece, quantofosse probante l’elenco prodotto dalla convenuta, dal momento che,come si è visto, l’onere probatorio relativo alla posizione «dominante»gravava sulla società che ne aveva lamentato l’abuso.Il motivo va dunque respinto.4. — Col terzo mezzo la ricorrente imputa, in breve, alla Corte diappello di aver «tralasciato di prendere in considerazione le condottepiù vessatorie attraverso cui si è concretato l’abuso», come l’assenza diun contratto scritto e «le concrete modalità con cui venivano gestiti gliordini prezzati direttamente da RFT».Il motivo è inammissibile.In primo luogo, è da ribadire che, secondo la pronunciaimpugnata, la ricorrente non aveva dato prova della situazione diSez. I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 7Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026dipendenza economica di [OSCURATO:PERSONA], la quale era correlataall’assenza, per la stessa, di alternative economiche sul mercatorispetto al rapporto di fornitura in essere con RFT: tale rilievo haevidentemente valore assorbente sul piano decisorio, in quanto inmancanza di una dipendenza economica non può configurarsi un abusodella stessa.In secondo luogo, la censura è declinata in modo irrituale, inquanto la società istante ha denunciato la violazione o falsa applicazionedi una norma di legge (l’art. 9 l. n. 192 del 1998) per poi dibattere, nelcorpo del motivo, del mancato esame di talune condotte che essaavrebbe prospettato: ma chi denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3,c.p.c., è tenuto, a pena d'inammissibilità della censura, ad indicare nonsolo le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioniin diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo (Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n.23745; Cass. 6 luglio 2021, n. 18998).5. — Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per aver laCorte di appello mancato di prendere in considerazione le allegazioni diparte attrice, e segnatamente quanto evidenziato in una periziastragiudiziale da cui emergeva che i prezzi applicati alle singolelavorazioni non riuscivano a coprire neanche il costo del lavoro.La doglianza investe la sentenza impugnata nella parte in cui haescluso che le condizioni economiche applicate da RFT all’attività svoltada [OSCURATO:PERSONA] fossero «tanto inique da presupporre un abuso». Nellasentenza impugnata è in effetti osservato che il rifiuto, da parte di RFT,di procedere a un adeguamento dei prezzi non valeva «per sé a provareche le condizioni contrattuali vigenti fossero tanto inique dapresupporre un abuso da parte della stessa», né dimostrava che lasupposta iniquità dei prezzi fosse stata imposta per l'intera durata delSez. I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 8Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026rapporto (tanto più che la ricorrente odierna non aveva allegato eprovato di aver avanzato richieste, nel corso di un rapporto durato oltrevent’anni, per ottenere l’adeguamento dei corrispettivi praticati dallaRFT sul presupposto della inadeguatezza degli stessi). Si legge, ancora,nella pronuncia della Corte di appello, che la conclusione espostapoggiava sulla «carenza di elementi di fatto» quanto ai prezzinormalmente praticati per le lavorazioni e quanto ai prezzi da ritenereequi e praticati in concreto.Anche tale motivo è inammissibile.Vale quanto sopra osservato con riguardo al portato dirimente daconferire alla mancata prova della condizione della dipendenzaeconomica in cui si sarebbe trovata [OSCURATO:PERSONA].Si rileva, per completezza, che la mancata considerazione di unaallegazione (quale quella contenuta nella richiamata periziastragiudiziale) non può assurgere al vizio di omesso esame di cui all’art.360, n. 5 c.p.c.: e ciò in quanto tale norma ha riguardo al fatto storico,principale o secondario, decisivo, e oggetto di discussione tra le parti,la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali.Il fatto storico in questione deve essere cioè non solo allegato, maanche provato: tant’è che chi ricorre per cassazione è onerato diindicare il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n.8054).Sul piano istruttorio non è poi rilevante che la ricorrente abbiaarticolato un capitolo di prova testimoniale vertente sulla circostanzaper cui dal 2016 RFT aveva più volte richiesto una revisione del listino:e ciò in quanto siffatta evenienza, sostanzialmente riconosciuta dallaCorte di appello (che, come si è detto, ha rilevato essere intervenute,nell’ultimo periodo del rapporto, richieste di adeguamento dei prezzi),non fornisce alcuna indicazione quanto alla supposta iniquità dellecondizioni economiche di cui qui si discute: iniquità che, oltretutto,Sez. I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 9Numero registro generale 21525/2021Numero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 12250/2026Data pubblicazione 01/05/2026risulta prospettata avendo riguardo all’ultimo periodo del rapporto(posto che la revisione è dedotta con riguardo a un rapporto che, comerilevato dal Giudice del gravame, si era protratto per oltre vent’anni,con richieste di revisione delle condizioni economiche avanzate solonell’ultimo periodo).6. — In conclusione, il ricorso è respinto.7. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 21525/2021camera di consiglio 26.2.2026 10
Sentenza Cassazione n. 12250/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris