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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38848/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Giovanni BOTTONE volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con quattro sentenze.

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento impugnato, relative a furti consumati tra il 12 marzo 2015 e il 7 giugno 2015, ponendo in evidenza la tendenza a delinquere e il difetto di elementi specifici da cui poter desumere una anteriore programmazione di tutti gli episodi.

2. [OSCURATO:PERSONA] BOTTONE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata considerazione della stretta interrelazione temporale tra i fatti e la loro identità strutturale nonché la già avvenuta unificazione in sede esecutiva dei delitti commessi tra il 3 giugno 2015 e il 9 giugno 2015, periodo entro il quale ricadono anche alcuni dei fatti giudicati con le quattro sentenze cui si riferisce l'istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Il ricorrente fa correttamente notare che il giudice dell'esecuzione (ordinanza Tribunale di Cremona in data 7 luglio 2020) aveva già unificato condotte di furto commesse in diverse località d'Italia tra il 3 giugno 2015 e il 9 giugno 2015, così evidenziando sia l'unificazione operata tra i vari reati, fra loro, sia la parziale sovrapposizione temporale rispetto al fatto commesso in data 7 giugno 2015 in Arenzano (sentenza sub. 3), per il quale era richiesta l'unificazione.

3.1. Risulta, pertanto, carente la motivazione che, dopo avere negletto la parziale coincidenza temporale, esclude la sussistenza della continuazione facendo esclusivo riferimento alla tendenza a delinquere del condannato.

3.2. Nel caso in esame deve farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).

4. Il ricorrente fa, del pari, giustamente notare l'irrilevanza, ai fini di escludere l'unicità del disegno criminoso, della diversa identità della persona offesa, dovendosi piuttosto avere riguardo all'agente, sicché il provvedimento impugnato risulta nel complesso carente di motivazione con riguardo ai fatti commessi lo stesso giorno (12 marzo 2015) in Impruneta (sentenza sub. 1) e Poggibonsi (sentenza sub. 2), risultando assai prossimi i luoghi di consumazione dei relativi delitti.

4.1. Si è già chiarito (sez. 1, n. 11359 del 3/04/2020, non massimata) che la diversità di vittime non costituisce un elemento logicamente valorizzabile per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso poiché il progetto attiene soltanto alla persona del colpevole e non alla vittima.Del resto, la distanza tra i luoghi deve essere apprezzata in concreto, quale sostanziale cesura tra i fatti, facendo riferimento alla condotta materiale e all'ambito temporale entro cui si è esplicata.

5. Il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi con tali condivisi orientamenti e deve pertanto procedere a nuovo giudizio facendo applicazione dei richiamati principi di diritto.

La rilevata sussistenza del vizio motivazionale concernente tre dei quattro fatti per i quali era stata avanzata l'istanza, impone di rimettere al giudice di rinvio la valutazione anche del quarto episodio (sentenza sub. 4).

5.1. L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa composizione, proceda al giudizio di rinvio, ferma restando la più ampia motivata libertà valutativa circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso tra i vari reati giudicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Fulvio BALDI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Giovanni BOTTONE volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con quattro sentenze. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze indicate nel provvedimento impugnato, relative a furti consumati tra il 12 marzo 2015 e il 7 giugno 2015, ponendo in evidenza la tendenza a delinquere e il difetto di elementi specifici da cui poter desumere una anteriore programmazione di tutti gli episodi. 2. [OSCURATO:PERSONA] BOTTONE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata considerazione della stretta interrelazione temporale tra i fatti e la loro identità strutturale nonché la già avvenuta unificazione in sede esecutiva dei delitti commessi tra il 3 giugno 2015 e il 9 giugno 2015, periodo entro il quale ricadono anche alcuni dei fatti giudicati con le quattro sentenze cui si riferisce l'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Il ricorrente fa correttamente notare che il giudice dell'esecuzione (ordinanza Tribunale di Cremona in data 7 luglio 2020) aveva già unificato condotte di furto commesse in diverse località d'Italia tra il 3 giugno 2015 e il 9 giugno 2015, così evidenziando sia l'unificazione operata tra i vari reati, fra loro, sia la parziale sovrapposizione temporale rispetto al fatto commesso in data 7 giugno 2015 in Arenzano (sentenza sub. 3), per il quale era richiesta l'unificazione. 3.1. Risulta, pertanto, carente la motivazione che, dopo avere negletto la parziale coincidenza temporale, esclude la sussistenza della continuazione facendo esclusivo riferimento alla tendenza a delinquere del condannato. 3.2. Nel caso in esame deve farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). 4. Il ricorrente fa, del pari, giustamente notare l'irrilevanza, ai fini di escludere l'unicità del disegno criminoso, della diversa identità della persona offesa, dovendosi piuttosto avere riguardo all'agente, sicché il provvedimento impugnato risulta nel complesso carente di motivazione con riguardo ai fatti commessi lo stesso giorno (12 marzo 2015) in Impruneta (sentenza sub. 1) e Poggibonsi (sentenza sub. 2), risultando assai prossimi i luoghi di consumazione dei relativi delitti. 4.1. Si è già chiarito (sez. 1, n. 11359 del 3/04/2020, non massimata) che la diversità di vittime non costituisce un elemento logicamente valorizzabile per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso poiché il progetto attiene soltanto alla persona del colpevole e non alla vittima.Del resto, la distanza tra i luoghi deve essere apprezzata in concreto, quale sostanziale cesura tra i fatti, facendo riferimento alla condotta materiale e all'ambito temporale entro cui si è esplicata. 5. Il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi con tali condivisi orientamenti e deve pertanto procedere a nuovo giudizio facendo applicazione dei richiamati principi di diritto. La rilevata sussistenza del vizio motivazionale concernente tre dei quattro fatti per i quali era stata avanzata l'istanza, impone di rimettere al giudice di rinvio la valutazione anche del quarto episodio (sentenza sub. 4). 5.1. L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa composizione, proceda al giudizio di rinvio, ferma restando la più ampia motivata libertà valutativa circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso tra i vari reati giudicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al
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