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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 30437/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria difensiva in data 26/06/2026, con cui si insiste nella fondatezzadel ricorso.Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge in ordine allasussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all’art. 7, d.l. n.4 del 2019, che è riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dallacorte territoriale, risulta sotto tutti i profili manifestamente infondato.La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado che in presenza dic.d. doppia conforme si saldano per costituire un unico complesso argomentativo,ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo del reato rilevando chedal compendio probatorio era dimostrato che l’imputato aveva presentatodomanda all’Insp, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed aveva ottenuto il RDC, che nellacompilazione della domanda aveva omesso una informazione rilevante, ovvero diessere stato condannato nei dieci anni precedenti per il reato di cui all’art. 416 biscod.pen. e, dunque, un requisito ostativo presente alla data della domanda.In tale contesto il ricorrente, che non nega le circostanze di fatto accertate, deducel’inesistenza della domanda per averla inviata telematicamente senza lasottoscrizione del richiedente.Al riguardo la Corte di cassazione ha statuito l’irrilevanza, ai fini dell’integrazionedel delitto introdotto dall'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, della falsa attestazionecontenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS finalizzata alconseguimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalitàpreviste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codicedell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, nondeterminando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effettocostituito dall'erogazione del sussidio (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza,Rv. 286736 - 01) e che, quanto al caso concreto, l’inoltro telematico era statopreceduto dall’identificazione dell’imputato richiedente il quale avevaregolarmente incassato i ratei.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la memoria difensiva in data 26/06/2026, con cui si insiste nella fondatezzadel ricorso.Ritenuto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce violazione di legge in ordine allasussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di cui all’art. 7, d.l. n.4 del 2019, che è riproduttivo di censure adeguatamente vagliate e disattese dallacorte territoriale, risulta sotto tutti i profili manifestamente infondato.La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado che in presenza dic.d. doppia conforme si saldano per costituire un unico complesso argomentativo,ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivo e soggettivo del reato rilevando chedal compendio probatorio era dimostrato che l’imputato aveva presentatodomanda all’Insp, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed aveva ottenuto il RDC, che nellacompilazione della domanda aveva omesso una informazione rilevante, ovvero diessere stato condannato nei dieci anni precedenti per il reato di cui all’art. 416 biscod.pen. e, dunque, un requisito ostativo presente alla data della domanda.In tale contesto il ricorrente, che non nega le circostanze di fatto accertate, deducel’inesistenza della domanda per averla inviata telematicamente senza lasottoscrizione del richiedente.Al riguardo la Corte di cassazione ha statuito l’irrilevanza, ai fini dell’integrazionedel delitto introdotto dall'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, della falsa attestazionecontenuta in un'istanza inoltrata in via telematica all'INPS finalizzata alconseguimento del reddito di cittadinanza, non sottoscritta con le modalitàpreviste dall'art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. codicedell'amministrazione digitale), atteso che l'irrituale sottoscrizione, nondeterminando l'inesistenza della richiesta, non le preclude di produrre l'effettocostituito dall'erogazione del sussidio (Sez. 3, n. 32763 del 11/06/2024, Hamza,Rv. 286736 - 01) e che, quanto al caso concreto, l’inoltro telematico era statopreceduto dall’identificazione dell’imputato richiedente il quale avevaregolarmente incassato i ratei.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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