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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 24473/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 21 novembre 2011, ha P:n • dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricettazione contestato al ricorrente, confermando le statuizioni civili adottate dal Tribunale.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato la colpevolezza del ricorrente e le conseguenze civili di essa nel momento in cui è addivenuta alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato pur in presenza di statuizioni civili; 2) violazione di legge quanto alle statuizione civili adottate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della ditta persona offesa; 3) vizio della motivazione in ordine alla entità della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.

Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che non viene minimamente censurato l'impianto motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha evidenziato la sussistenza del reato di ricettazione sia dal punto di vista oggettivo (richiamando acquisizioni di polizia giudiziaria ed una testimonianza resa al processo) che soggettivo, stante la mancata giustificazione da parte del ricorrente del possesso della merce di provenienza illecita dal reato di truffa parte della quale ritrovata ancora nel luogo ove era stata consegnata.

Le conseguenze in termini di danno per la parte civile sono state lumeggiate dalla Corte nella descrizione del fatto e della entità della provvisionale, allorquando è stata messa in evidenza che la ditta truffata non aveva ottenuto il pagamento della merce parte della quale era stata ritrovata all'imputato.

Ne consegue che la Corte non è venuta meno al suo obbligo di motivare approfonditamente sulla responsabilità agli effetti civili nonostante la declaratoria di prescrizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen..

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato per il fatto che, come risulta dalla intestazione delle due sentenze di merito e dal controllo degli atti, [OSCURATO:PERSONA] si era costituita parte civile quale legale rappresen1:ante delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per questo ha beneficiato delle statuizioni civili così dovendosi intendere la formula più sintetica utilizzata nei dispositivo delle sentenze di merito, meglio indicata, in parte motiva della sentenza impugnata (fg. 11), a proposito della entità del danno subito «dalla [OSCURATO:PERSONA] della quale la Marchioron è legale rappresentante».

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in forza del principio di diritto, ancora di recente ribadito, secondo il quale, non è impugnabile con ricorso per • cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.04.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],/ [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] IL 0 7 GNI 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/04/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 21 novembre 2011, ha P:n • dichiarato estinto per prescrizione il reato di ricettazione contestato al ricorrente, confermando le statuizioni civili adottate dal Tribunale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato la colpevolezza del ricorrente e le conseguenze civili di essa nel momento in cui è addivenuta alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione del reato pur in presenza di statuizioni civili; 2) violazione di legge quanto alle statuizione civili adottate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della ditta persona offesa; 3) vizio della motivazione in ordine alla entità della provvisionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che non viene minimamente censurato l'impianto motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte ha evidenziato la sussistenza del reato di ricettazione sia dal punto di vista oggettivo (richiamando acquisizioni di polizia giudiziaria ed una testimonianza resa al processo) che soggettivo, stante la mancata giustificazione da parte del ricorrente del possesso della merce di provenienza illecita dal reato di truffa parte della quale ritrovata ancora nel luogo ove era stata consegnata. Le conseguenze in termini di danno per la parte civile sono state lumeggiate dalla Corte nella descrizione del fatto e della entità della provvisionale, allorquando è stata messa in evidenza che la ditta truffata non aveva ottenuto il pagamento della merce parte della quale era stata ritrovata all'imputato. Ne consegue che la Corte non è venuta meno al suo obbligo di motivare approfonditamente sulla responsabilità agli effetti civili nonostante la declaratoria di prescrizione, in ossequio alla previsione di cui all'art. 578 cod. proc. pen.. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato per il fatto che, come risulta dalla intestazione delle due sentenze di merito e dal controllo degli atti, [OSCURATO:PERSONA] si era costituita parte civile quale legale rappresen1:ante delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per questo ha beneficiato delle statuizioni civili così dovendosi intendere la formula più sintetica utilizzata nei dispositivo delle sentenze di merito, meglio indicata, in parte motiva della sentenza impugnata (fg. 11), a proposito della entità del danno subito «dalla [OSCURATO:PERSONA] della quale la Marchioron è legale rappresentante». 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in forza del principio di diritto, ancora di recente ribadito, secondo il quale, non è impugnabile con ricorso per • cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 06.04.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],/ [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] IL 0 7 GNI 20
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