CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d’appello di Milano;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell’annullamento con rinvio delprovvedimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano, qualegiudice della riparazione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di AndreaLongo ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento diun equo indennizzo per l’asserita ingiusta detenzione patita in forza di un titolocautelare detentivo.Trattasi di restrizione cautelare subita, durante l’espiazione in regime diaffidamento in prova al servizio sociale di una pena irrogata con titolo definitivo,per fattispecie in materia di stupefacenti oggetto, dopo una condanna all’esito digiudizio abbreviato, di pronuncia di proscioglimento in appello ex art. 649 cod.proc. pen. e in relazione al reato con riferimento al quale era in esecuzione lapena definitiva.2. Avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di riparazione per ingiustadetenzione è stato proposto ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] fondato su unmotivo complesso, deducente violazioni di legge, in particolare dell’art. 314 cod.proc. pen., anche in relazione agli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. e inconsiderazione dell’art. 5 CEDU, e vizio cumulativo di motivazione (di seguitoenunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Si verserebbe, nella specie, nell’ipotesi di cui all’art. 314, comma 2,cod. proc. pen., per come chiarito da Corte cost. n. 230 del 2004.Sicché, il giudice della riparazione avrebbe errato nel rigettare l’istanza conriferimento tanto al periodo di limitazione della libertà personale subita in viacautelare mentre era in atto l’affidamento in prova ai servizi sociali, dovendosidistinguere la detenzione inframuraria dai benefici penitenziari, quanto allalimitazione della libertà subita successivamente all’espiazione della penadefinitiva.2.2. Nell’escludere i presupposti per la riparazione con riferimento a tutto ilperiodo in considerazione la Corte territoriale, argomentando nei termini di cuiinnanzi e in violazione delle plurime citate norme, con motivazionecontraddittoria e manifestamente illogica avrebbe ritenuto ostativa allariparazione la condotta accertata dalla sentenza penale di non doversi procedereper precedente giudicato, valutando «ambigua» la stessa condotta ritenuta giàoggetto di precedente condanna; ciò, peraltro, senza l’emersione di una condottagravemente colposa e sinergica commessa durante l’affidamento in prova aiservizi sociali.2.3. L’indimostrata (ma solo asserita) condotta causalmente rilevanterispetto all’adozione della misura cautelare avrebbe quindi fondato il rigettodell’istanza in forza di una sostanziale inversione dell’onere della prova. Nesarebbero conseguiti l’errore di ritenere l’istituto in esame come volto a ungiudizio avente a oggetto la meritevolezza del prosciolto, fondandosi esso invecesu una responsabilità oggettiva dello Stato, oltre che la violazione dei principi diaffidamento nella correttezza dell’azione investigativa, di legalità e di autonomiadei due giudizi, quello penale e quello ex art. 314 cod. proc. pen. Per ilricorrente: «Elementi non inidonei a sostenere un’imputazione non potrebberoessere successivamente recuperati, con diversa valutazione, per negare lariparazione sanando l’originaria carenza probatoria».In tesi difensiva, peraltro, sin dall’adozione della misura cautelare sarebberosussistiti gli elementi per un giudizio in termini di prevedibilità ex ante di un bisin idem sostanziale, poi effettivamente ritenuto in sede penale, e la misuracautelare sarebbe stata emessa nonostante l’assenza dell’attualità delle esigenzecautelari e a circa due anni dai fatti.3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito specificati.2. La disamina delle questioni poste al vaglio della Suprema Corte necessitadella preliminare ricostruzione del fatto processuale e dell’iter logico-giuridicosotteso alla decisione impugnata.2.1. La situazione di contesto nella quale è maturata l’istanza di riparazioneper ingiusta detenzione, per quanto emergente dal provvedimento impugnato edal ricorso, vede [OSCURATO:PERSONA] il 12 febbraio 2022 aver terminato di espiare lapena definitiva di tre anni e quattro mesi di reclusione irrogatagli (oltre alla penapecuniaria) con sentenza di condanna per fattispecie di cui all’art. 73, comma 4,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avente a oggetto la detenzione di circa 10 kg distupefacente in data 26 aprile 2019.Durante il periodo di esecuzione della detta pena (computato dalla data diarresto del 26 aprile 2019), in particolare durante l’espiazione di essa in regimedi affidamento in prova al servizio sociale, il 23 febbraio 2021 [OSCURATO:PERSONA] èstato sottoposto a misura cautelare detentiva fino al 9 marzo 2022, neldettaglio: in custodia cautelare in carcere fino al 26 marzo 2021 e poi agli arrestidomiciliari.Trattasi di restrizione cautelare per la partecipazione ad associazione ex art.74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C), quale stabile acquirente di stupefacente daun gruppo organizzato per finalità di rivendita, e per reati di cui all’art. 73 delmedesimo d.P.R. (capo C1). Nel dettaglio, l’intervento cautelare è stato adottatoin relazione al procedimento penale culminato, in primo grado, con unacondanna in sede di giudizio abbreviato per il reato di cui al citato art. 73,comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla ricezione di circa 10 kg distupefacente il 12 aprile 2019. In tale sede è stata invece ritenuta «assorbita» laricezione di stupefacente ascrittagli come avvenuta il 24 aprile 2019 nel reato didetenzione di 10 kg di stupefacente accertata il successivo 26 aprile, per il qualeera in corso l’esecuzione di pena definitiva in regime di affidamento in prova alladata dell’esecuzione della misura cautelare.Con sentenza definitiva d’appello emessa il 12 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] èstato prosciolto dal reato di cui all’ordinanza cautelare e contestatogli comecommesso il 12 aprile 2019, in ragione del non doversi procedere per esso perdivieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., essendo stato ritenuto,ancorché con formula dubitativa, anch’esso «assorbito» nella detenzioneaccertata il 26 aprile 2019 e già oggetto di condanna definitiva (con penaespiata).2.2. Ricostruiti i fatti processuali, la Corte territoriale ha rigettato l’istanza diriparazione per ingiusta detenzione dal 23 febbraio 2021 al 9 marzo 2022 per unduplice ordine di ragioni.2.2.1. In primo luogo è stata rigettata l’istanza con riferimento al periodo dilimitazione della libertà personale subita in via cautelare dal 23 febbraio 2021,data di esecuzione dell’ordinanza cautelare mentre era in atto l’affidamento inprova, al 12 gennaio 2022, momento finale di espiazione della detta penadefinitiva per il reato già giudicato con sentenza irrevocabile.La decisione si fona esplicitamente sul disposto di cui all’art. 314, comma 4,cod. proc. pen., in considerazione delle circostanza per cui si è trattato di unaparte di limitazione della libertà personale subita in via cautelare ma computataai fini della determinazione della misura della pena già espiata a titolo definitivo.2.2.2. Quanto alla restante limitazione (cautelare) della libertà personale –dal 13 gennaio 2022 al successivo 9 marzo –, l’istanza è stata rigettata inconsiderazione della condotta di [OSCURATO:PERSONA] ostativa, in quanto sinergicarispetto all’intervento cautelare, accertata in considerazione della sentenzapenale d’appello dichiarativa di non doversi procedere per bis in idemIl riferimento è, in particolare, alla circostanza per cui il giudice d’appello,pur accertando il fatto ascritto come commesso il 12 aprile 2019 nella suamaterialità, ha ritenuto non superabile il dubbio, peraltro ingenerato anche dalledichiarazioni rese in sede penale dall’instante il 24 febbraio 2021 e il 15dicembre 2021, che anche lo stupefacente ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] in tale data,al pari di quello ricevuto dodici giorni dopo, fosse ricompreso in quellosequestrato il successivo 26 aprile e oggetto di condanna definitiva. Il giudicedalla riparazione rileva che dalla sentenza di proscioglimento risultano imolteplici contatti intrattenuti da [OSCURATO:PERSONA] con soggetti dediti al traffico distupefacenti (Amante e Scollo) dal gennaio 2019 all’arresto del 26 aprile dellostesso anno, sia telefonici che diretti e aventi a oggetto la consegna dellostupefacente e del relativo denaro per importo che lo stesso instante ha in sedepenale individuato in 45.000,00 euro.Si è trattato, conclude sul punto il giudice della riparazione, di condotta dicommercio di stupefacenti da intendersi, ai fini d’interesse, come gravementecolposa oltre che sinergica rispetto all’intervento cautelare e rilevante al finedell’esclusione del diritto alla riparazione anche se ritenuta «assorbita» nel reatogià oggetto di condanna definitiva, per la quale condotta è stato dichiarato il nondoversi procedere in ragione dell’art. 649 cod. proc. pen.3. Orbene, la ricostruzione di cui innanzi manifesta l’infondatezza di unprimo profilo di censura di cui al motivo unico di ricorso.3.1. Il riferimento è al dedotto errore nel quale sarebbe incorso il giudicedella riparazione nel rigettare l’istanza, in applicazione dell’art. 314, comma 4,prima parte, cod. proc. pen., con riferimento al periodo di limitazione dellalibertà personale dal 23 febbraio 2021 al 12 gennaio 2022. Trattasi del periodocomputato ai fini della determinazione della pena definitiva irrogata per il reatogià giudicato con sentenza irrevocabile di condanna. Esso difatti vadall’esecuzione dell’ordinanza cautelare, avvenuta mentre era in attol’affidamento in prova al servizio sociale in espiazione di pena definitiva, almomento finale di espiazione della detta pena definitiva irrogata per il reato giàgiudicato con sentenza irrevocabile.3.2. Ai sensi dell’articolo 314, comma 4, cod. proc. pen., per comecostantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, il dirittoall’indennizzo è escluso per quella parte della custodia cautelare che, come nellaspecie, sia stata computata ai fini della determinazione della misura di una pena,quindi di un titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazione della penastessa, quand’anche in affidamento in prova al servizio sociale. Opera difatti indetta fattispecie il meccanismo della fungibilità disciplinato dall’art. 657, comma3, cod. proc. pen., che consente di detrarre il relativo periodo dalla penadetentiva da espiare per lo stesso o altro reato. Per converso, nel caso, nel qualenon si identifica la fattispecie in esame, in cui il titolo diverso da quello sottesoall’istanza di riparazione sia non definitivo, il diritto alla riparazione è escluso solose trattasi di misura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto aquella in relazione alla quale è chiesto l’indennizzo (ex plurimis: Sez. 4, n. 3551del 18/01/2022, Petriccione, Rv. 282576 – 01; Sez. 4, n. 11750 del 15/02/2019,Sabatino, Rv. 275282 – 01; Sez. 4, n. 265975 – 01; Sez. 4, n. 24355 del13/12/2002, dep. 2003, Vetturini, Rv. 225533 – 01, in fattispeciesostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto di attuale disamina).3.3. Ne consegue che il giudice di merito nell’escludere il diritto allariparazione con riferimento al periodo (dal 23 febbraio 2021 al 12 gennaio 2022)di limitazione della libertà personale per l’applicata custodia cautelare computatoai fini della pena espiata a titolo definitivo, ha fatto corretta applicazione delquadro normativo di riferimento con il quale, invece, il ricorrente non siconfronta con profilo di censura che, dunque, si mostra manifestamenteinfondato (per la manifesta infondatezza in relazione al mancato confronto con ilquadro normativo di riferimento e i principi di diritto governanti la materia anchenella loro costante lettura giurisprudenziale, ex plurimis: Sez. U, n. 32 del22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Delle Cave, Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità inoggetto si veda altresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2018, Furlan, Rv. 276062 –01).4. È invece fondato, nei termini di seguito specificati, l’ulteriore profilo dicensura del motivo unico di ricorso, che si appunta sull’esclusione del diritto allariparazione per il periodo di custodia cautelare non computato nella pena espiatae che va dal 13 gennaio 2022 al 9 marzo 2022.4.1. Il detto profilo di censura sottopone all’attenzione della Suprema Cortetaluni profili applicativi connessi alla sussumibilità nell’astratta fattispecie di cuiall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. della limitazione della libertà personalepatita in forza di misura cautelare emessa con riferimento a reato per cui sia poiintervenuto proscioglimento per violazione del divieto di un secondo giudizio exart. 649 cod. proc. pen.4.2. Occorre premettere sul punto che mentre la c.d. «ingiustiziasostanziale», di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., presuppone ilproscioglimento del richiedente (ovvero un provvedimento di archiviazione o dinon luogo a procedere), la c.d. «ingiustizia formale», considerata dal secondocomma del medesimo art. 314, prescinde da tale accertamento e richiedesolamente l’accertamento della illegalità del provvedimento restrittivo, assunto indifetto delle condizioni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di rito4.3. In merito, la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta anchedell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 314, comma 2, cod.proc. pen. suggerita da Corte cost. n. 230 del 2004, pacificamente riconduce lafattispecie in esame alle ipotesi di «ingiustizia formale»; con la precisazione chel’accertamento dell’inesistenza delle condizioni di applicabilità ab origine dellamisura cautelare può intervenire anche a seguito della stessa sentenza diproscioglimento nel merito, il cui contenuto risulti incompatibile con l’esistenza ditali condizioni.In estrema sintesi, è stato evidenziato che anche la misura cautelaredisposta per il medesimo fatto per il quale il soggetto è già stato giudicato risultapriva dei requisiti che ne legittimano l’adozione, stante l’evidente nesso distrumentalità dell’azione cautelare rispetto all’azione penale. Quest’ultima,difatti, proprio in ragione del precedente giudizio, non si sarebbe dovutaesercitare, con la conseguenza che la misura cautelare adottata deve ritenersiontologicamente ab origine emessa nell’insussistenza delle condizioni diapplicabilità (si vedano in tal senso e per il definitivo superamento delprecedente orientamento assunto da di Sez. 4, n. 15613 del 15/11/2003, dep.2004, Natale, Rv. 227906 – 01, ex plurimis: Sez. 3, n. 19385 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Riitano, Rv. 267314 – 01, che applica il principio con riferimento a una ipotesi dibis in idem accertata in ragione della litispendenza di altro procedimento per ilmedesimo fatto; Sez. 4, n. 2660 del 03/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv.242504 – 01, in fattispecie similare alla presente in quanto inerente a bis in idemderivante dal ritenuto «assorbimento» del reato di cui alla misura cautelare inaltro reato; si veda altresì Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Sulo, Rv. 280818 –01, che ha fatto applicazione del principio anche nel caso di non doversiprocedere per bis in idem dichiarato a seguito della rescissione del precedentegiudicato).4.4. Quanto ai profili applicativi della ritenuta sussumibilità nell’ambitodell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. dell’ipotesi di misura cautelare applicataper un fatto per cui sia poi intervenuto proscioglimento ex art. 649 cod. proc.pen. occorre muovere dal c.d. «diritto vivente» governante la materia che cioccupa.4.4.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nel risolvere un dubbiointerpretativo sul punto, hanno precisato che la circostanza di avere dato oconcorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, qualecondizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiustadetenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni diapplicabilità (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663 – 01; inprecedenza, nello stesso senso, va ricordata, tra le altre, Sez. 4, n. 6628 del23/01/2009, Totaro, Rv. 242727 – 01; si vedano, ex plurimis, tra le recenti: Sez.4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01; Sez. Sez. 4, n. 20962 del14/03/2023, Rollo).Nel caso dell’insussistenza originaria delle condizioni per l’adozione o ilmantenimento della misura custodiale, infatti, l’obiettiva ingiustizia delladetenzione subita può trovare scaturigine in comportamenti dolosi o gravementecolposi del richiedente. Sicché, attribuire rilevanza ostativa a tali condotte ben siconcilia con il fondamento solidaristico dell’istituto della riparazione per ingiustadetenzione, alla cui stregua è ragionevole che il ristoro assicuratodall’ordinamento sia riconosciuto a chi abbia «patito», e non concorso adeterminare, l’applicazione del provvedimento restrittivo.Il citato intervento nomofilattico delle Sezioni Unite ha peròcondivisibilmente posto un ineludibile «paletto».In particolare, nel caso in cui l’accertamento dell’insussistenza ab originedelle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga sulla base deglistessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimentodella cautela, è preclusa la possibilità di valutare l’incidenza della condotta dolosao colposa del richiedente la riparazione. Ciò, evidentemente, in quanto in tali casiil giudice era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura e,pertanto, nessuna efficienza causale nella sua determinazione può attribuirsi alsoggetto passivo. Per converso, dovrà invece valutarsi la sinergia causale deldolo o della colpa grave nel caso in cui l’accertamento dell’insussistenza aborigine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto allastregua di un materiale probatorio contrassegnato da diversità rispetto a quellooriginariamente a disposizione dal giudice della cautela.4.4.2. La giurisprudenza di legittimità ha dato seguito all’interventochiarificatore di cui alle citate Sezioni Unite in svariate fattispecie nei termini diseguito già sintetizzati dalla recente Sez, 4, n. 28442 del 03/07/2025, Fiore, Rv.288517 – 01, che in questa sede si ripropongono.Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038 – 01, ha applicato isuesposti principi per l’ipotesi di ingiustizia correlata alla diversa qualificazionedel reato, in sede di merito, che ne abbia determinato l’estinzione perprescrizione e il venir meno delle condizioni di applicabilità della misuracautelare. Sez. 3, n. 15786 del 04/02/2020, Ubaldini, Rv. 279385 – 01, ha sulpunto precisato che, comunque, il comportamento doloso o gravemente colposodel richiedente può esplicare efficacia preclusiva per il periodo, a essosuccessivo, per il quale abbia dato o concorso a dare causa al mantenimentodella custodia cautelare (si vedano altresì: Sez. 4., n. 34541 del 24/05/2016, M.,Rv. 267506-01; Sez., 4, n. 8021 del 28/01/2014, Gennusa, Rv. 258621 – 01).Quanto alla concreta applicazione dei principi di Sez. U D’Ambrosio conriferimento alle peculiarità delle fattispecie concrete, si veda altresì Sez. 4, n.26269 del 01/03/2017, Rv. 270102 – 01. La Suprema Corte ha in particolareannullato l’ordinanza che aveva accolto la richiesta di riparazione omettendo diconsiderare che la valutazione in sede di riesame circa l’insussistenza di graviindizi di colpevolezza aveva trovato fondamento anche sulle spontaneedichiarazioni rese per la prima volta in sede di riesame dall’indagato (ex plurimis,anche: Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, dep. 2017, Di.G., Rv. 270099 – 01, peril caso di derubricazione del reato contestato, all’esito del giudizio di merito, eapplicazione di una pena inferiore alla durata della custodia cautelare sofferta;Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli, Rv. 253319 – 01, per ilcaso d’ingiustizia correlata alla riqualificazione del fatto in sede di merito, conrelativa derubricazione del reato contestato in sede cautelare in altro menograve – i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l’applicazione dellamisura custodiale – e conseguente dichiarazione di prescrizione).4.4.3. Circa l’applicazione dei principi delle Sezioni Unite «D’Ambrosio» inragione delle peculiarità delle fattispecie occorre in questa sede fare particolareriferimento all’iter logico-giuridico seguito dalla citata Sez. 4, n. 20962 del14/03/2023, Rollo, nonché di quello (da essa fatto proprio) di Sez. 4, n. 43097del 2022, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha peraltro chiarito l’irrilevanza, ai fini del quantumliquidabile, della condotta del richiedente nel caso di ingiustizia formale accertataall’esito di una diversa valutazione dei medesimi elementi sottesi all’interventodell’autorità.Quanto al riferimento che l’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. fa, ai finidell’operatività della riparazione per l’ipotesi di ingiustizia formale, alla«decisione irrevocabile», con la quale risulti accertato che il provvedimento cheha disposto la misura sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero lecondizioni di applicabilità, le citate sentenze hanno in particolare chiarito chel’attuale dominante orientamento esclude che esso sia limitato a una decisioneirrevocabile in fase cautelare (o, comunque, come avviene nel giudiziodirettissimo, con valenza anche cautelare).Si ritiene difatti il riferimento all’accertamento con «decisione irrevocabile»esteso anche alle ipotesi di accertamento con decisione irrevocabile assuntaall’esito del giudizio di merito sempre che, naturalmente, da essa emerga certala mancanza, sin dall’origine, delle condizioni di applicabilità della misura.È stato evidenziato (cfr. Sez. 4 n. 43458 del 2013, Taliento, Rv. 257194 –01) che una diversa interpretazione contrasterebbe con i principi affermati dalleSezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto allariparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (Sez. U, n. 20 del12/10/1993, Durante, Rv. 195354) e risulterebbe distonica con il fondamentosolidaristico dell’istituto ripetutamente evidenziato anche dal giudice delle leggi,in particolare da Corte cost. nn. 231 e 413 del 2004 (per l’attuale orientamentodominante si vedano, ex plurimis, le citate Sez. 4, n. 14/03/2023, Rollo, e Sez.4, n. 43097 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], non massimate, e i riferimenti in esse valorizzati,mentre per il precedente contrapposto orientamento, da intendersi superato,Sez. 4, n. 26368 del 3/4/2007, Ucciero, Rv. 236989 – 01, Sez. 4, n. 40126 del13/11/2002, Aliberti, Rv. 223285, e Sez. 4, n. 36 del 12/1/1999, Onori, Rv.213231 – 01).Per quanto rileva con riferimento alla presente fattispecie, come chiaritodalla citata Sez. 4, n. 43097 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], con l’evidenziato iter logico-giuridicoche si condivide, al fine di valutare la sussistenza della c.d. «ingiustizia formale»di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il giudice non deve sostituirsi alla«decisione irrevocabile» nell’accertare l’insussistenza ab origine delle condizionidi applicabilità della misura ma deve evincere dalla decisione penale irrevocabilel’intervenuto accertamento della detta insussistenza ab origine, in considerazionedelle ragioni fondanti la decisione e del sotteso percorso logico-giuridico. Ilgiudice della riparazione, su cui compete la verifica (anche d’ufficio)dell’insussistenza della condotta ostativa del richiedente in quanto elementonegativo del diritto all’indennizzo, in caso di accertata ingiustizia formale devevalutare se la decisione irrevocabile dalla quale risulti accertata l’insussistenza aborigine delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuta «sulla base deglistessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimentodella cautela ma in ragione unicamente di una loro diversa valutazione». L’esitopositivo di tale ultimo accertamento escluderà quello avente a oggettoun’eventuale condotta ostativa e, per l’indirizzo dominante sintetizzato dallacitata Sez. 1 Sez. 4, n. 20962 del 14/03/2023, Rollo, che in questa sede siribadisce, escluderà anche la possibilità di dare rilievo all’eventuale condottacolposa lieve al diverso fine della eventuale riduzione dell’entità dell’indennizzo,trattandosi di condotta priva di efficienza causale circa l’intervento dell’Autorità.4.4.4. È stato infine chiarito (Sez. 4, n. 28441 del 2025, Fiore, cit.) che nonè di per sé sufficiente la definizione del processo con le forme del giudizioabbreviato per argomentare la sussistenza di una ipotesi di c.d. «ingiustiziaformale», dovendo essere comunque accertata con decisione irrevocabilel’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura nei terminisuddetti. Ciò vale, a fortiori, quanto all’accertamento che l’insussistenza aborigine delle condizioni legittimanti l’intervento cautelare sia stato, nella specie, ilfrutto di una semplice diversa valutazione dei medesimi elementi fondantil’ordinanza genetica (con conseguente irrilevanza dell’accertamento di unacondotta ostativa secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite «D’Ambrosio»).La mera circostanza per cui il medesimo compendio indiziario fondantel’intervento cautelare sia ritenuto insufficiente per l’affermazione diresponsabilità, ancorché in sede di giudizio abbreviato, non integra, di per sé,un’ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» nei termini di cui innanzi. È difatti semprenecessario, anche nel caso di definizione del processo con giudizio abbreviato (inipotesi anche non caratterizzato da attività istruttoria), l’accertamento condecisione penale irrevocabile dell’emissione del provvedimento cautelare inassenza delle condizioni legittimanti, cioè l’accertamento che gli elementifondanti il provvedimento cautelare non fossero in realtà gravemente indiziantiab origine.Il criterio di giudizio che concerne la gravità indiziaria necessaria esufficiente per l’adozione della misura cautelare è difatti diverso dal criterio digiudizio che presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna. Sicché, nelladinamica processuale è fisiologico che la gravità indiziaria sufficiente perl’adozione di una misura cautelare possa rivelarsi insufficiente per l’affermazionedi responsabilità secondo la regola dettata dall’art. 533 cod. proc. pen. Talefisiologica dinamica processuale, che è il presupposto dell’istituto dellariparazione per ingiusta detenzione, non deve confondersi con l’accertamentodell’insussistenza ab origine dei gravi indizi di colpevolezza invece legittimantil’intervento cautelare (per argomentazioni che fondano sul differente criterio digiudizio in materia cautelare, quanto alla tematica della riparazione per l’ingiustadetenzione, la citata Sez. 4, n. 28441 del 202, Fiore, fa esplicito riferimento aSez. 4, n. 9625 del 06703/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto.4.5. Orbene, la sussunzione nella fattispecie di cui all’art. 314, comma 2,cod. proc. pen. dell’ipotesi della limitazione della libertà personale patita in forzadi misura cautelare emessa con riferimento a reato per cui sia poi intervenutoproscioglimento per violazione del divieto di un secondo giudizi implica, sempreper medesimezza di ratio, l’operatività anche con riferimento alla detta ipotesidell’evidenziato «diritto vivente» in materia.4.5.1. Sicché, il giudice della riparazione, al fine di valutare la sussistenzadell’ingiustizia formale, dovrà verificare l’esistenza di una decisione irrevocabileche abbia accertato che si sia trattato di misura cautelare disposta per ilmedesimo fatto in violazione del principio di cui all’art. 649 cod. proc. pen.,quindi in assenza, ab origine, delle relative condizioni di applicabilità. All’esitopositivo dell’accertamento seguirà, anche ex officio, quello avente a oggettol’insussistenza dell’elemento negativo della fattispecie, cioè l’eventuale condottaostativa, in quanto dolosa o gravemente colposa e sinergica rispettoall’intervento dell’Autorità. Salva però l’ipotesi in cui, sempre in considerazionedella decisione irrevocabile e dell’intervento cautelare, risulti che l’insussistenzaab origine delle condizioni di applicabilità della misura sia stata accertata sullabase degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice delprovvedimento della cautela. Nel qual caso sarà difatti precluso l’accertamentoavente a oggetto la condotta dell’instante perché comunque priva di efficaciacausale rispetto all’intervento cautelare.4.5.2. Deve altresì precisarci, in ragione dello specifico profilo di ricorso inesame, che non potrà considerarsi condotta ostativa, di per sé, quella integrantelo stesso «fatto» già oggetto di precedente procedimento a carico del medesimosoggetto, trattandosi di «fatto» per cui è stata emessa la misura cautelare fontedella limitazione della libertà personale oggetto di richiesta riparatoria. Nellafattispecie in oggetto potrà difatti essere ostativa la condotta, dolosa ogravemente colposa, sinergica rispetto all’intervento dell’Autorità, cioè tale cheabbia concorso a far apparire il reato di cui all’intervento cautelare come nonessere il medesimo «fatto» già oggetto di procedimento a carico dello stessosoggetto.4.6. Premesso quanto innanzi in diritto, nel merito cassatorio deve rilevarsiche la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi governanti lamateria, con riferimento e quelli di cui ai precedenti paragrafi 4.3., 4.5. e, inparticolare, al paragrafo 4.5.2.Nel dettaglio, concludendo nei termini sintetizzati al precedente paragrafo2.2.2., il giudice della riparazione ha considerato ostativa proprio la condottaritenuta in sede penale «assorbita» nel reato già oggetto di condanna definitiva,per la quale è stato dichiarato il non doversi procedere in ragione dell’art. 649cod. proc. pen.Sicché, la Corte territoriale ha sostanzialmente finito con il considerarecondotta ostativa, di per sé, quella integrante lo stesso «fatto» già oggetto diprecedente procedimento a carico del medesimo soggetto, per il quale èintervenuto proscioglimento ex art. 649 cod. proc. pen.È dunque mancato l’accertamento dell’elemento negativo del diritto all’equariparazione in oggetto: l’accertamento di una condotta, dolosa o gravementecolposa, sinergica rispetto all’intervento dell’Autorità e cioè tale che abbiaconcorso a far apparire il reato di cui all’intervento cautelare come non essere ilmedesimo «fatto» già oggetto di procedimento a carico dello stesso soggetto.5. Dal parziale accoglimento del motivo unico di ricorso, in quanto limitato alsolo profilo di censura trattato per secondo (nei precedenti paragrafi a partire daln. 4), consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corted’appello di Milano per nuovo esame, in merito all’istanza di riparazione perl’ingiusta limitazione della libertà personale dal 13 gennaio 2022 al 9 marzo2022, in osservanza dei principi di diritto di cui innanzi, esplicitati al precedentiparagrafi 4.3, 4.5. e sottoparagrafi, con particolare riferimento al paragrafo4.5.2. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte diappello di Milano.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il Presidente