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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 1979

Cassazione n. 34106/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1979 avverso la ordinanza del 14/10/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso4 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano emessa il 18 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la condannata che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta colpevole mancata conoscenza del procedimento da parte dell'istante.

Invero, appare evidente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia della Gabelja in sede di identificazione da parte degli operanti in data 23 giugno 2015, non abbia avuto alcun contatto con la propria assistita, risultando la sua ingiustificata assenza alla udienza del 14 gennaio 2019 e la dismissione del mandato difensivo il 21 marzo 2019.

Deve, inoltre, tenersi conto che nella stessa data del 23 giugno 2019 nei confronti della Gabelía era eseguito anche titolo custodiale per altra causa, rispetto al quale, nel corso del procedimento, non risulta essersi effettuata verifica circa la perduranza dello stato custodiale.

Mancano, pertanto, condotte positive in capo alla ricorrente dalle quali desumere la sua consapevole sottrazione al processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. La ordinanza ha fondato la declaratoria di inammissibilità sulla ritenuta esistenza della informazione in capo alla ricorrente del procedimento a suo carico in presenza di una dettagliata e specifica informativa resagli all'atto della sua identificazione e della assistenza di un difensore di fiducia suo domiciliatario all'epoca della notificazione del decreto di citazione a giudizio, cosicché la pretesa mancata instaurazione del rapporto professionale non solo non è stata provata ma, quand'anche sussistente, è dipesa dalla volontaria sottrazione della propria presenza nel corso della procedura.

In particolare, la decisione rileva come la rinuncia al mandato da parte del difensore sia intervenuta solo dopo la rituale notificazione del decreto di citazione a giudizio presso lo stesso difensore domiciliatario in data 21.9.2018 e ben tre anni dopo la nomina e l'elezione di domicilio.3.

La decisione, priva di vizi logici è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale(Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019) in quanto, rispetto agli indici correttamente considerati, generica è la deduzione difensiva circa la mancata instaurazione del rapporto professionale e la mancata conoscenza della prosecuzione del procedimento penale a suo carico, anche in relazione alla vicenda cautelare del tutto genericamente allegata.

4. Alle declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa della ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/11/1979 avverso la ordinanza del 14/10/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso4 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso per rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano emessa il 18 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la condannata che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta colpevole mancata conoscenza del procedimento da parte dell'istante. Invero, appare evidente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia della Gabelja in sede di identificazione da parte degli operanti in data 23 giugno 2015, non abbia avuto alcun contatto con la propria assistita, risultando la sua ingiustificata assenza alla udienza del 14 gennaio 2019 e la dismissione del mandato difensivo il 21 marzo 2019. Deve, inoltre, tenersi conto che nella stessa data del 23 giugno 2019 nei confronti della Gabelía era eseguito anche titolo custodiale per altra causa, rispetto al quale, nel corso del procedimento, non risulta essersi effettuata verifica circa la perduranza dello stato custodiale. Mancano, pertanto, condotte positive in capo alla ricorrente dalle quali desumere la sua consapevole sottrazione al processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. La ordinanza ha fondato la declaratoria di inammissibilità sulla ritenuta esistenza della informazione in capo alla ricorrente del procedimento a suo carico in presenza di una dettagliata e specifica informativa resagli all'atto della sua identificazione e della assistenza di un difensore di fiducia suo domiciliatario all'epoca della notificazione del decreto di citazione a giudizio, cosicché la pretesa mancata instaurazione del rapporto professionale non solo non è stata provata ma, quand'anche sussistente, è dipesa dalla volontaria sottrazione della propria presenza nel corso della procedura. In particolare, la decisione rileva come la rinuncia al mandato da parte del difensore sia intervenuta solo dopo la rituale notificazione del decreto di citazione a giudizio presso lo stesso difensore domiciliatario in data 21.9.2018 e ben tre anni dopo la nomina e l'elezione di domicilio.3. La decisione, priva di vizi logici è conforme all'orientamento di legittimità secondo il quale, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale(Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019) in quanto, rispetto agli indici correttamente considerati, generica è la deduzione difensiva circa la mancata instaurazione del rapporto professionale e la mancata conoscenza della prosecuzione del procedimento penale a suo carico, anche in relazione alla vicenda cautelare del tutto genericamente allegata. 4. Alle declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa della ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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