CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 21436/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2022 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:OFLORIT; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale di Torino, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 29 ottobre 2022, applicava le pene di legge a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata rapina. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con ricorso del proprio difensore lamentando mancanza della motivazione ex art.606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 448 e 546 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiannento per motivi non consentiti, in particolare «mancando un'accurata disamina logico giuridica... circa il concreto adeguamento della pena all'effettiva gravità del datto ed alla personalità dell'imputato». Ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]. Fra nces o Florit [OSCURATO:PERSONA] DENTr [OSCURATO:PERSONA]