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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06616/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23814-2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la sentenz a n. 908 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA], depositat a il 26 / 2 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 3 /2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delLazio, con la sentenza indicata in epigrafe,accoglieva, limitatamente alle spese di lite, l'appello di Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 7914 /2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma,con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avvis o di liquidazione per recupero dell’imposta di donazione della nuda proprietà di quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in seguito a rogito notarile stipulato il 10.07.1013, stante la carenza del requisito oggettivo di cui all'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990.

Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, affidato ad unico motiv o .

La contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con unicomotivo Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 3, comma4 ter, d.lgs. n. 346/1990per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’esenzione d’imposta in oggetto ad atto di donazione della nuda proprietà di quote di S.r.L., pur avendo l'usufruttuario conservato per sé il diritto agli utili e quello al voto per le delibere inerenti la loro ripartizione, residuando in capo ai donatari-nudi proprietari l'esercizio di voto per gli altri argomenti.

1.2. La censura èfondata.

1.3. Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso di accertamento impugnato, è la seguente: con atto di donazione a rogito [OSCURATO:PERSONA] dell'11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] aveva donato ai figli Maria SolePantanella e [OSCURATO:PERSONA], in parti uguali e indivise, la nuda proprietà delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed aveva trasferito, in caso di premorienza, alla moglie [OSCURATO:PERSONA], l'usufrutto vitalizio sulle descritte quote, inizialmente mantenuto in capo a se stesso; l'art. 3 del citato atto di donazione prevede quanto segue: «La donazione viene fatta ed accettata a titolo di anticipata successione da imputarsi sulla quota legittima e per il supero sulla disponibile, con espressa dispensa dallacollazione.

Per patto espresso si stabilisce che il diritto agli utili e il diritto di votoesclusivamente per quanto concerne le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli stessi resti riservato all'usufruttuario, anche successivo.

L'esercizio del diritto divoto per tutti gli altri argomenti spetterà ai nudi proprietari»;i donatari aveva no chiesto l'applicazione dell'art. 3, comma4 ter, del d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 346 (TUS), obbligandosi contestualmente a mantenere il controllodella Società e a non cedere le quote sociali per un periodo inferiore a cinque annidalla data dell'atto di donazione, pena la decadenza del beneficio e il conseguentepagamento dell'imposta in misura ordinaria, oltre sanzioni e interessi; c on l’ avvis o di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni impugnato, notificati a [OSCURATO:PERSONA], l'Agenzia delle Entrate aveva c ontestato a lla c ontribuent e il riconoscimento delle agevolazioni previstedall'art. 3, co mma 4 ter, del d.lgs. 31/10/1990 n. 346 per mancanza del requisito oggettivo, non avendo il trasferiment o determinato il controllo previsto ex art. 2359, primo comma , n. 1, c.c., ossia il controllo di diritto esercitabile tramite una partecipazione che attribuisca giuridicamente la maggioranza dei voti inassemblea ordinaria.

1.4. Ciò posto, l’art. 3, comma 4-ter, del D.L. vo 31 ottobre 1990 n. 346 (quale introdotto dall’art. 1, comma 78, lett. a, della Legge 27 dicembre 2006 n. legge 27 dicembre 2006 n. 296 vigente ratione temporis) dispone quanto segue: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata». 1.5.La giurisprudenza di questa Corte (in termini: Cass.n. 7429/2021) ha, dunque, precisato che le condizioni per l'esenzione sono che il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, se oggetto del trasferimento sono partecipazioni di società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare «il controllo»della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ed inoltre, i beneficiari del trasferimento devono proseguire l'esercizio dell'impresa o detenere il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

1.6. È, pertanto, indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria, cosicché la disposizione agevolativa contenuta nell’art. 3, comma 4-ter, del D.L.vo 31 ottobre n. 346 vincola la fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto. 1.7.Trattasi dunque di una situazione di controllo maggioritario , che presuppone il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere.

1.8. Se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura un «controllo di diritto»ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale deipoteri riservati dell’assemblea ordinaria.

1.9. La destinazione dell’utile assume, invero, particolare importanza in quanto deliberarese destinare gli utili a dividendo per i soci o patrimonio trattenuto dalla società, incide su diritti dei soci e struttura finanziaria dell’ente.

1.10. L’assemblea dei soci può infatti deliberare di trattenere gli utili per destinarli a copertura di perdite pregresse o di perdite emerse in bilancio,o di accantonare gli utili a riserv a per rafforzare il patrimonio netto o finanziare investimenti futuri, piani di sviluppo, riduzione dell’indebitamento. 1.11.La scelta di non distribuire utili è, peraltro, legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l’interesse della società (come, ad esempio, per necessità di autofinanziamento, piani di investimento), divenendo, invece, annullabile se costituisce abuso di maggioranza mediante decisione reiterata di non distribuire utili, senza valide giustificazioni, assunta solo per penalizzare i soci di minoranza o alterare l’equilibrio del contratto sociale. 1.12.Influendo quindi la delibera di distribuzione degli utili in modo rilevante sulla società, sia sul piano economico-finanziario sia nei rapporti tra soci e organi sociali, non può ritenersi che si detenga il controllo di diritto della società in assenza del relativo potere di voto anche sulla destinazione degli utili.

1.13. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha pertantoerroneamente ritenutola sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4 ter , d.lgs. n. 346/ 19 90 stante il mancato trasferimento di partecipazioni sociali in grado di determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero1, c.c. 2.Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata

3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigettodel ricorso introduttivo della contribuente.

4. Stante la novità della questione trattata si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dellacontribuente; compensa tra le parti le spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23814-2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la sentenz a n. 908 /202 2 della [OSCURATO:PERSONA], depositat a il 26 / 2 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 3 /2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delLazio, con la sentenza indicata in epigrafe,accoglieva, limitatamente alle spese di lite, l'appello di Agenzia delle entrate avverso la pronuncia n. 7914 /2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma,con cui era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso avvis o di liquidazione per recupero dell’imposta di donazione della nuda proprietà di quote della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in seguito a rogito notarile stipulato il 10.07.1013, stante la carenza del requisito oggettivo di cui all'agevolazione prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 346/1990. Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione, affidato ad unico motiv o . La contribuente resiste con controricorso ed ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con unicomotivo Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 3, comma4 ter, d.lgs. n. 346/1990per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’esenzione d’imposta in oggetto ad atto di donazione della nuda proprietà di quote di S.r.L., pur avendo l'usufruttuario conservato per sé il diritto agli utili e quello al voto per le delibere inerenti la loro ripartizione, residuando in capo ai donatari-nudi proprietari l'esercizio di voto per gli altri argomenti. 1.2. La censura èfondata. 1.3. Come leggesi nella sentenza impugnata e negli scritti difensivi delle parti, la vicenda che ha dato luogo all'adozione dell’avviso di accertamento impugnato, è la seguente: con atto di donazione a rogito [OSCURATO:PERSONA] dell'11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] aveva donato ai figli Maria SolePantanella e [OSCURATO:PERSONA], in parti uguali e indivise, la nuda proprietà delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale, della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed aveva trasferito, in caso di premorienza, alla moglie [OSCURATO:PERSONA], l'usufrutto vitalizio sulle descritte quote, inizialmente mantenuto in capo a se stesso; l'art. 3 del citato atto di donazione prevede quanto segue: «La donazione viene fatta ed accettata a titolo di anticipata successione da imputarsi sulla quota legittima e per il supero sulla disponibile, con espressa dispensa dallacollazione. Per patto espresso si stabilisce che il diritto agli utili e il diritto di votoesclusivamente per quanto concerne le delibere aventi ad oggetto la ripartizione degli stessi resti riservato all'usufruttuario, anche successivo. L'esercizio del diritto divoto per tutti gli altri argomenti spetterà ai nudi proprietari»;i donatari aveva no chiesto l'applicazione dell'art. 3, comma4 ter, del d.lvo. 31 ottobre 1990 n. 346 (TUS), obbligandosi contestualmente a mantenere il controllodella Società e a non cedere le quote sociali per un periodo inferiore a cinque annidalla data dell'atto di donazione, pena la decadenza del beneficio e il conseguentepagamento dell'imposta in misura ordinaria, oltre sanzioni e interessi; c on l’ avvis o di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni impugnato, notificati a [OSCURATO:PERSONA], l'Agenzia delle Entrate aveva c ontestato a lla c ontribuent e il riconoscimento delle agevolazioni previstedall'art. 3, co mma 4 ter, del d.lgs. 31/10/1990 n. 346 per mancanza del requisito oggettivo, non avendo il trasferiment o determinato il controllo previsto ex art. 2359, primo comma , n. 1, c.c., ossia il controllo di diritto esercitabile tramite una partecipazione che attribuisca giuridicamente la maggioranza dei voti inassemblea ordinaria. 1.4. Ciò posto, l’art. 3, comma 4-ter, del D.L. vo 31 ottobre 1990 n. 346 (quale introdotto dall’art. 1, comma 78, lett. a, della Legge 27 dicembre 2006 n. legge 27 dicembre 2006 n. 296 vigente ratione temporis) dispone quanto segue: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata». 1.5.La giurisprudenza di questa Corte (in termini: Cass.n. 7429/2021) ha, dunque, precisato che le condizioni per l'esenzione sono che il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente e, se oggetto del trasferimento sono partecipazioni di società di capitali, detto trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare «il controllo»della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ed inoltre, i beneficiari del trasferimento devono proseguire l'esercizio dell'impresa o detenere il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. 1.6. È, pertanto, indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria, cosicché la disposizione agevolativa contenuta nell’art. 3, comma 4-ter, del D.L.vo 31 ottobre n. 346 vincola la fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto. 1.7.Trattasi dunque di una situazione di controllo maggioritario , che presuppone il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso, non un potere circoscritto a singole delibere. 1.8. Se un soggetto non è in grado di incidere con il proprio voto sulla delibera di destinazione/ripartizione degli utili, non si configura un «controllo di diritto»ex art. 2359 c.c., perché manca una parte essenziale deipoteri riservati dell’assemblea ordinaria. 1.9. La destinazione dell’utile assume, invero, particolare importanza in quanto deliberarese destinare gli utili a dividendo per i soci o patrimonio trattenuto dalla società, incide su diritti dei soci e struttura finanziaria dell’ente. 1.10. L’assemblea dei soci può infatti deliberare di trattenere gli utili per destinarli a copertura di perdite pregresse o di perdite emerse in bilancio,o di accantonare gli utili a riserv a per rafforzare il patrimonio netto o finanziare investimenti futuri, piani di sviluppo, riduzione dell’indebitamento. 1.11.La scelta di non distribuire utili è, peraltro, legittima solo se supportata da ragioni oggettive e coerenti con l’interesse della società (come, ad esempio, per necessità di autofinanziamento, piani di investimento), divenendo, invece, annullabile se costituisce abuso di maggioranza mediante decisione reiterata di non distribuire utili, senza valide giustificazioni, assunta solo per penalizzare i soci di minoranza o alterare l’equilibrio del contratto sociale. 1.12.Influendo quindi la delibera di distribuzione degli utili in modo rilevante sulla società, sia sul piano economico-finanziario sia nei rapporti tra soci e organi sociali, non può ritenersi che si detenga il controllo di diritto della società in assenza del relativo potere di voto anche sulla destinazione degli utili. 1.13. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha pertantoerroneamente ritenutola sussistenza dei presupposti per la concessione dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4 ter , d.lgs. n. 346/ 19 90 stante il mancato trasferimento di partecipazioni sociali in grado di determinare il controllo di diritto sull’assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero1, c.c. 2.Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata 3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigettodel ricorso introduttivo della contribuente. 4. Stante la novità della questione trattata si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dellacontribuente; compensa tra le parti le spese processual
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