CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 08148/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28649/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LIVORNO n.231/2022 depositata il 10.3.2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell’art. 390, ult. comma c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna la parte ricorrente alle spese in favore della parte controricorrente, spese che liquida in € 400,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Ro