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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 03589/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9239/2014 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Sardegnan. 107/2013 depositata i l 10/10/2013 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ai fini [OSCURATO:PERSONA] e Irap, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]), con cui, ritenute inattendibili le scritture contabili, rettificava le perdite e determinava il maggior reddito d’impresa.

L’Ufficio, inoltre, attesa la natura di società di capitali a ristretta base partecipativa, emetteva avvisi di accertamento nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i maggiori utili extracontabili accertati.

Le impugnazioni della società e dei singoli soci venivano riunite dalla CTP di Cagliari, che rigettava il ricorso della prima ed accoglieva quelli dei secondi.

La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, depositando memoria.

Hanno resistito, con controricorso, la società e i soci. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto altresì ricorso incidentale con sei articolati motivi.

Nel corso del giudizio la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 (rottamazione ter) ma non avendo formalizzato dichiarazione di rinunzia al ricorso ed essendo ancora in corso il pagamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata, con ordinanza interlocutoria n. 13080/2022 del 21.4.2022, si è disposto il rinvio a nuovo ruolo.

In data 25.3.2024 è stata depositata nota dell’Agenzia delle entrate la quale ha comunicato che le cartelle di pagamento per cui è causa, già inserite nella definizione agevolata (rottamazione ter) le cui rate erano state pagate regolarmente sino al novembre 2022, sono state inserite nella definizione agevolata (rottamazione quater) ex art. 1 commi 231 e segg. l. n. 197/2022; il relativo piano prevede n. 18 rate con scadenza nel novembre 2027.

In data 28.3.2024 la società, a sua volta, ha depositato ricevute di pagamento delle prime tre rate della rottamazione quater nel frattempo scadute.

In esito alla camera di consiglio del 9 maggio 2024 la causa è stata nuovamente rinviata a nuovo ruolo ed è stata calendarizzata per l’adunanza camerale del 28 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] Con atti depositati rispettivamente il 19 dicembre 2025 e il 18 dicembre 2025, le parti hanno formulato convergenti istanze di rinvio dell’adunanza camerale fissata per il 28 gennaio 2026 nel presente giudizio iscritto al R.G. n. 9239/2014.

I controricorrenti, e cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno esposto che è attualmente in corso, tra l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari e i suddetti soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., un tentativo di conciliazione volto alla definizione della controversia, con la conseguente esigenza di differire la trattazione camerale già fissata per il 28 gennaio 2026.

Con atto depositato in data 18 dicembre 2025, anche l’Agenzia delle Entrate –rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato – ha formulato istanza di rinvio dell’udienza, allegando apposita nota della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari del 17 dicembre 2025, dalla quale emerge in modo espresso l’avvio di un percorso conciliativo avente ad oggetto la definizione dell’intero contenzioso relativo ai soci della società coinvolta nel presente giudizio.

Tale circostanza è stata indicata dall’Amministrazione finanziaria quale ragione specifica e determinante della richiesta di differimento dell’adunanza già fissata.

Le istanze di rinvio presentate da entrambe le parti del giudizio, fondate su presupposti fattuali e motivazioni del tutto coincidenti, evidenziano in modo univoco la sussistenza di un interesse convergente a soprassedere dalla trattazione della controversia, nell’ottica del pieno e proficuo sviluppo del percorso conciliativo in atto.

Viene in rilievo, dunque, un’iniziativa condivisa, non meramente dilatoria, bensì funzionale alla possibile definizione complessiva della controversia e, quindi, alla sua definizione in via stragiudiziale.

La pendenza di un tentativo di conciliazione già formalmente avviato, documentato e non contestato, integra un presupposto oggettivo idoneo a giustificare il differimento dell’adunanza, atteso che la prosecuzione immediata del giudizio potrebbe rivelarsi incompatibile con i principi di effettività della tutela giurisdizionale.

In particolare, l’adozione di una decisione in una fase in cui le parti stanno seriamente perseguendo una soluzione concordata rischierebbe di condurre a un provvedimento privo di concreta utilità.

La presenza di un tentativo di conciliazione già avviato, formalizzato e condiviso da entrambe le parti costituisce una sopravvenienza rilevante, idonea a incidere sull’interesse attuale alla decisione e sulla stessa funzione del giudizio di legittimità, rendendo pienamente legittimo e giustificato il rinvio richiesto (in tal senso, Cass. 13794/2025 e n . 29903/2025).

Pertanto, alla luce delle circostanze rappresentate, della documentazione prodotta e dell’interesse congiunto delle parti alla possibile definizione concordata della controversia, le istanze di rinvio meritano accoglimento, con conseguente disposizione di rimessione della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M Dispone il rinvio della caus

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9239/2014 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Sardegnan. 107/2013 depositata i l 10/10/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ai fini [OSCURATO:PERSONA] e Irap, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA]), con cui, ritenute inattendibili le scritture contabili, rettificava le perdite e determinava il maggior reddito d’impresa. L’Ufficio, inoltre, attesa la natura di società di capitali a ristretta base partecipativa, emetteva avvisi di accertamento nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i maggiori utili extracontabili accertati. Le impugnazioni della società e dei singoli soci venivano riunite dalla CTP di Cagliari, che rigettava il ricorso della prima ed accoglieva quelli dei secondi. La sentenza era confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, depositando memoria. Hanno resistito, con controricorso, la società e i soci. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto altresì ricorso incidentale con sei articolati motivi. Nel corso del giudizio la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 (rottamazione ter) ma non avendo formalizzato dichiarazione di rinunzia al ricorso ed essendo ancora in corso il pagamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata, con ordinanza interlocutoria n. 13080/2022 del 21.4.2022, si è disposto il rinvio a nuovo ruolo. In data 25.3.2024 è stata depositata nota dell’Agenzia delle entrate la quale ha comunicato che le cartelle di pagamento per cui è causa, già inserite nella definizione agevolata (rottamazione ter) le cui rate erano state pagate regolarmente sino al novembre 2022, sono state inserite nella definizione agevolata (rottamazione quater) ex art. 1 commi 231 e segg. l. n. 197/2022; il relativo piano prevede n. 18 rate con scadenza nel novembre 2027. In data 28.3.2024 la società, a sua volta, ha depositato ricevute di pagamento delle prime tre rate della rottamazione quater nel frattempo scadute. In esito alla camera di consiglio del 9 maggio 2024 la causa è stata nuovamente rinviata a nuovo ruolo ed è stata calendarizzata per l’adunanza camerale del 28 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] Con atti depositati rispettivamente il 19 dicembre 2025 e il 18 dicembre 2025, le parti hanno formulato convergenti istanze di rinvio dell’adunanza camerale fissata per il 28 gennaio 2026 nel presente giudizio iscritto al R.G. n. 9239/2014. I controricorrenti, e cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno esposto che è attualmente in corso, tra l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari e i suddetti soci della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., un tentativo di conciliazione volto alla definizione della controversia, con la conseguente esigenza di differire la trattazione camerale già fissata per il 28 gennaio 2026. Con atto depositato in data 18 dicembre 2025, anche l’Agenzia delle Entrate –rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato – ha formulato istanza di rinvio dell’udienza, allegando apposita nota della [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari del 17 dicembre 2025, dalla quale emerge in modo espresso l’avvio di un percorso conciliativo avente ad oggetto la definizione dell’intero contenzioso relativo ai soci della società coinvolta nel presente giudizio. Tale circostanza è stata indicata dall’Amministrazione finanziaria quale ragione specifica e determinante della richiesta di differimento dell’adunanza già fissata. Le istanze di rinvio presentate da entrambe le parti del giudizio, fondate su presupposti fattuali e motivazioni del tutto coincidenti, evidenziano in modo univoco la sussistenza di un interesse convergente a soprassedere dalla trattazione della controversia, nell’ottica del pieno e proficuo sviluppo del percorso conciliativo in atto. Viene in rilievo, dunque, un’iniziativa condivisa, non meramente dilatoria, bensì funzionale alla possibile definizione complessiva della controversia e, quindi, alla sua definizione in via stragiudiziale. La pendenza di un tentativo di conciliazione già formalmente avviato, documentato e non contestato, integra un presupposto oggettivo idoneo a giustificare il differimento dell’adunanza, atteso che la prosecuzione immediata del giudizio potrebbe rivelarsi incompatibile con i principi di effettività della tutela giurisdizionale. In particolare, l’adozione di una decisione in una fase in cui le parti stanno seriamente perseguendo una soluzione concordata rischierebbe di condurre a un provvedimento privo di concreta utilità. La presenza di un tentativo di conciliazione già avviato, formalizzato e condiviso da entrambe le parti costituisce una sopravvenienza rilevante, idonea a incidere sull’interesse attuale alla decisione e sulla stessa funzione del giudizio di legittimità, rendendo pienamente legittimo e giustificato il rinvio richiesto (in tal senso, Cass. 13794/2025 e n . 29903/2025). Pertanto, alla luce delle circostanze rappresentate, della documentazione prodotta e dell’interesse congiunto delle parti alla possibile definizione concordata della controversia, le istanze di rinvio meritano accoglimento, con conseguente disposizione di rimessione della causa a nuovo ruolo. P.Q.M Dispone il rinvio della caus
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