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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24678/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26759-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 931/5/2020 della COMM9ISSIONE [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania contro avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006.

La CTP accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento in quanto non vi era la prova che il funzionario che aveva sottoscritto l'atto fosse munito di valida delega.

Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava inammissibile l'appello in quanto notificato presso il domicilio eletto dalla società che risultava estinta per cancellazione dal registro delle imprese.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 299, 300 e 330 cod. proc. civ. nonché Ric. 2020 n. 26759 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- dell'art. 2495 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2, e 40 del d.lgs. n. 546/1992.

Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l'appello in quanto notificato alla società estinta, nonostante l'estinzione non fosse stata dichiarata in giudizio dal difensore della società.

Il ricorso - ammissibile in quanto le censure formulate dalla ricorrente non involgono un accertamento in fatto riservato al giudice di merito - è fondato.

La CTR è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio in quanto notificato il 10.3.2015, successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta in data 4.2.2013.

Le Sezioni Unite di questa (sent. n. 15295 del 2014) hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima Ric. 2020 n. 26759 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -3- parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.».

In continuità con tale principio, si è affermato che «La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante» (Cass. n. 11072 del 2018).

Sulla base del richiamato orientamento risulta evidente l'errore in cui è incorsa la CTR nell'avere ritenuto inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritualmente notificato al difensore domiciliatario in primo grado della società contribuente, estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria Ric. 2020 n. 26759 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -4- regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26759-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 931/5/2020 della COMM9ISSIONE [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania contro avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento in quanto non vi era la prova che il funzionario che aveva sottoscritto l'atto fosse munito di valida delega. Sull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava inammissibile l'appello in quanto notificato presso il domicilio eletto dalla società che risultava estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 299, 300 e 330 cod. proc. civ. nonché Ric. 2020 n. 26759 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- dell'art. 2495 cod. civ., in combinato disposto con gli artt. 1, comma 2, e 40 del d.lgs. n. 546/1992. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva errato nel dichiarare inammissibile l'appello in quanto notificato alla società estinta, nonostante l'estinzione non fosse stata dichiarata in giudizio dal difensore della società. Il ricorso - ammissibile in quanto le censure formulate dalla ricorrente non involgono un accertamento in fatto riservato al giudice di merito - è fondato. La CTR è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio in quanto notificato il 10.3.2015, successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta in data 4.2.2013. Le Sezioni Unite di questa (sent. n. 15295 del 2014) hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima Ric. 2020 n. 26759 sez. MT - ud. 13-04-2022 -3- parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.». In continuità con tale principio, si è affermato che «La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante» (Cass. n. 11072 del 2018). Sulla base del richiamato orientamento risulta evidente l'errore in cui è incorsa la CTR nell'avere ritenuto inammissibile l'appello dell'Ufficio, ritualmente notificato al difensore domiciliatario in primo grado della società contribuente, estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria Ric. 2020 n. 26759 sez. MT - ud. 13-04-2022 -4- regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di
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